Trib. Foggia, sentenza 13/06/2024, n. 1651
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Testo completo
N. R.G. 4674/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4674/2022 promossa da:
TECHNOLOGY FOR PEOPLE S.R.L. (C.F. SM20767), con il patrocinio dell'avv. DI STEFANI STEFANIA
ATTRICE contro
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA (C.F. 00208930719), con il patrocinio dell'avv. MARRESE FRANCESCA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Technology For People s.r.l. ha convenuto in giudizio il Comune di Sant'Agata di Puglia formulando le seguenti conclusioni:
“a. in accoglimento della presente domanda, accertare e dichiarare il diritto di Technology For People S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione della somma di € 18.322,75 a titolo di pagamento delle somme spettanti per le prestazioni eseguite, giusta fatture nr.5 del 29.06.2020 e nr.13 del 10.12.2020 e, per l'effetto, condannare il Comune di Sant'Agata di Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma in favore dell'attrice, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'articolo 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
b. in accoglimento della presente domanda, accertare e dichiarare il diritto di Technology For People S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione della somma di € 110.813,62, a titolo di mancato guadagno ex art. 1223, stante l'inadempimento della controparte ai propri obblighi e doveri contrattuali, per i titoli di cui al superiore paragrafo n.2 e, per l'effetto, condannare il Comune di Sant'Agata di Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma in favore dell'attrice, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta pagina 1 di 7
di giustizia, anche ai sensi dell'articolo 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;”.
A sostegno delle domande la società attrice (di seguito FP) ha dedotto in fatto:
“…che con ordinativo d'acquisto MEPA nr. 3781496 del 21.07.2017 emesso tramite piattaforma digitale “acquistiinretepa.it” il Comune di Sant'Agata di Puglia effettuava l'acquisto del servizio fornito da FP denominato “COD.Com - Catasto Enti” consistente nell'implementazione di apposito software gestionale (e di tutte le connesse attività operative e di formazione del personale preposto) atto ad ottimizzare l'amministrazione delle entrate tributarie del Comune e dei servizi ai cittadini;
che, più nello specifico, le prestazioni commissionate a FP, oltre alla fornitura dell'apposito software, consistevano nella realizzazione della banca dati degli utilizzatori ed immobili assoggettati a
TARI nonché, ai fini del conseguimento delle entrate a seguito di attività accertativa e di aumento del gettito ordinario, nella realizzazione della banca dati dell'Imposta unica comunale (IUC) degli anni fiscali pregressi (per verifica evasione e predisposizione degli accertamenti) ed attuale (per prevenzione evasione e generazione del dovuto esatto mediante trasmissione di modello precompilato). A ciò si aggiungeva l'implementazione di un modello organizzativo funzionale e standardizzato dei dati raccolti e dei processi gestionali da integrare in un Centro Organizzativo Dati di creazione e gestione
(con proprio personale) da parte di FP;
che per le prestazioni suddette le parti prevedevano un compenso ripartito in una parte fissa per la prima attività, di € 5.000,00 all'anno, e di un corrispettivo percentuale (20%) sulle entrate incassate e sull'incremento del gettito ordinario per effetto della costituzione ed impiego operativo delle banche dati IUC rispettivamente accertativa ed attuale/ordinaria (Cfr. parte “Offerta economica” all.2);
che con comunicazione a mezzo mail del 12.09.2017 (All.3), il responsabile del Settore Economico
Finanziario, Dott. Giuseppe Marchitelli, confermava che con determina comunale n. 65/2017 (All.4) era stato disposto l'affidamento del menzionato servizio nei riguardi di FP per il successivo triennio;
che, espletate le formalità di rito, il servizio aveva effettivamente inizio con la costituzione delle banche dati, l'implementazione del sistema di gestione del flusso tributario (pregresso ed attuale), l'installazione del nuovo software e l'abilitazione e formazione appropriata dei funzionari all'utilizzo dello stesso (All.5);
che, nell'arco di un brevissimo periodo il servizio veniva già portato a regime, come dimostra la comunicazione mail del Dott. Marchitelli in data 12 novembre 2018 (All.6) con la quale si dava atto dell'avvenuta emissione degli avvisi di accertamento IMU per omesso / insufficiente versamento, relativamente all'anno 2013 e si esprimeva la volontà dell'Amministrazione di procedere per il medesimo anno agli avvisi di accertamento TARES per omesso / insufficiente versamento;
che le successive comunicazioni del 22.11.2018 (All.7), del 08.05.2019 (All.8) e del 09.07.2019 (All.9) costituiscono riprova di come il meccanismo di riscossione del Comune fosse ormai saldamente imperniato sul sistema gestionale implementato da FP e sull'attività di quest'ultima di elaborazione dati (sia in relazione agli anni di imposizione successivi che in relazione a quelli più risalenti nel tempo);
che erano stati regolarmente corrisposti i canoni fissi per gli anni 2017, 2018 e 2019, di cui alle rispettive fatture n.9 del 11.09.2017, n.14 del 12.06.2018 e n.12 del 02.07.2019 (All.10), per un totale di € 15.000,00;
che in relazione agli importi incassati dall'Ente con l'attività di riscossione era stato sempre regolarmente pagato il corrispettivo variabile stabilito in misura del 20% sui primi, siccome indicati con gli attestati n.170 del 27.02.2018 e relativa fattura n.8 del 27.03.2018 (All.11), n. 454 del
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07.06.2018 e relativa fattura n.16 del 12.06.2018 (All.12) e n. 840 del 07.11.2018 e relativa fattura n. 24 del 10.12.2018 (All.13), per un totale di € 32.124,44;
….che con nota prot. 2040 del 27.02.2019 (All.14) il Responsabile del Settore Economico Finanziario, Dott. Marchitelli, richiedeva il backup delle banche dati tributarie inerenti tutte le procedure attive con la FP, ossia Catasto Enti, Gestione IMU++ e Gestione TARI++, richiesta puntualmente esaudita come dimostra la nota prot. 633 del 26.09.2019 (All.15) con cui veniva comunicato il trasferimento delle Banche Dati IMU e TARES elaborate nell'ambito del progetto Fiscalità Locale svolto per il Comune nella versione ultima aggiornata;
che con Determinazione n.29 del 19.05.2020 (All.16) il Comune liquidava il pagamento alla Ditta
Advanced System srl di Castelnuovo di Napoli per la fornitura del Software Gestione Tributi Suite
Plus++ in relazione al I semestre del 2020 ossia ad un periodo in cui tale software era, per mezzo della medesima Ditta, già fornito al Comune da FP stessa;
che, come comunicato con la nota prot. 479 del 05.07.2019 (All.17) veniva infine attivata la procedura IUC++ la quale racchiudeva in un'unica razionale suite tutte le procedure allo stato implementate (IMU++/TARI++/TASI++) cosicché, espletate tutte le attività previste nell'ambito dell'affidamento ricevuto, l'operato di FP si mostrava di eccezionale rilievo per gli interessi del Comune al