Trib. Perugia, sentenza 16/01/2024, n. 84
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Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 16 gennaio 2024 alle ore 12.10 (in anticipo rispetto all'orario previsto, ma su richiesta concorde delle parti), innanzi alla giudice Simona Di IA, nell'udienza relativa al procedimento N.R.G. 2712 /
2021 pendente tra:
NC UC ed altri parti attrici
e
IA DE PO
PI EM parti convenute nonché
SOCIETA' DI ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA SPA terza chiamata
Sono comparsi: per gli attori tutti, l'Avv. Nunzio BUSCEMI per la convenuta IZ De TI, in sostituzione dell'Avv. IA Elisa Altissimo, l'Avv. Ester
CASTAGNINO per la convenuta IA CL in sostituzione dell'Avv. Alberto Pellizzari, l'Avv. Ester
CASTAGNINO per la terza chiamata, in sostituzione dell'Avv. Franco Tassoni, L'Avv. Rossella VACCHIANO
La giudice invita alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale.
L'Avv. BUSCEMI conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 03.01.2024
e nel discutere la causa si sofferma in particolare su seguenti aspetti:
- sulla legittimazione ad agire evidenzia che non ha prodotto l'accettazione dell'eredità solo per i signori BO in quanto, pur intervenuta, non è stata espressa e ciononostante si sono sempre qualificati tali
- sulla difesa delle assicurazioni nulla osserva non avendo svolto domanda nei loro confronti e riguardando tale difesa, piuttosto, il rapporto con le assicurate;
- nel merito, ribadisce di due errori in cui sono incorse le convenute e, in punto di quantum, rappresenta come siano stati i difensori degli attori a indicare tale entità che deriva da un calcolo matematico e di cui le convenute hanno preso atto
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L'Avv. CASTAGNINO per IZ De TI conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 29.12.2023 riportandosi ai propri scritti e contestando quanto argomentato da controparte
L'Avv. CASTAGNINO per IA CL conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 15.01.2024 riportandosi ai propri scritti e contestando quanto argomentato da controparte
L'Avv. VACCHIANO, conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
28.12.2023 e in sede di discussione: quanto al rapporto di garanzia si riporta ai propri scritti;
quanto alla responsabilità professionale osserva che non è allo stato possibile svolgere un giudizio prognostico non essendo stati prodotti gli atti del giudizio innanzi alla CO d'PP, ma solo i provvedimenti conclusivi;
aggiunge che le parti attrici non hanno riferito su come e quando siano venute a conoscenza delle pronunce della cassazione, così da non essere verificabile se erano ancora nei termini per poter riassumere i giudizi
L'Avv. BUSCEMI evidenzia l'irrilevanza della questione da ultimo sollevata dall'Avv. Vacchiano dal momento che in ogni caso rileva il fatto che le professioniste non abbiano mai comunicato agli assistiti gli esiti dei due giudizi
Al termine della discussione orale, la giudice comunica che leggerà il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione alle ore 13.00 e le parti dichiarano di rinunciare ad essere presenti.
Alle ore 12.33 la giudice si ritira in camera di consiglio per la redazione della sentenza come di seguito.
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Riaperto il verbale alle ore 13.10, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice Simona Di IA ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2712/2021 promossa da:
NC UC, CO IN, RI AC, CH
CA, AN NG DA, LV LA CA, MA TA,
ET IN, IL NO, IG TI, LO CC, MO
EG, OL MI, US ZZ, US DI US,
TO UC (o AN AT) nato a [...] il [...] C.F.
[...], ET LO (o PI MB) nato a [...] il [...]
C.F. [...], TO OL, LV COPPOLINO, IO
VITALE, SQ AS, BR GO SPARTÀ, RO AN,
NC DI AS, IG TR e ND AL
DOMENICA DI MARCO, TR IS, SS IS e LI
IS, quali eredi di TO AN CI
IA NZ UN, LA VI e LI VI, quali eredi di IC
DO
IA SC, NN EL e DR EL, quali eredi di PA ME
RA SA HI, NG GI PI, EN PI e AL
PI, quali eredi di EA SP
VA OZ, LE LE ON e CA ON, quali eredi di VA
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SE DI TO, TA SC e CA NC
SC, quali eredi di EP IE
ME DI SE, US AM e NT AM, quali eredi di OG
RM
UN IM, ER IA CA AC, US AR SC
AC e LE UE IA AC, quali eredi di TO NA
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Nunzio Buscemi, come da procure depositate telematicamente insieme all'atto di citazione, domiciliati presso il difensore all'indirizzo telematico di questi attori nei confronti di
PI EM, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Pellizzari come da procura depositata telematicamente insieme alla comparsa di risposta, domiciliata presso il difensore all'indirizzo telematico di questi
IA DE PO, rappresentata e difesa dall'Avv. IA Elisa Altissimo come da procura depositata telematicamente insieme alla comparsa di risposta, domiciliata presso il difensore all'indirizzo telematico di questi convenute
e anche
GENERALI ITALIA S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Tassoni come da procura depositata telematicamente insieme alla memoria di costituzione terza chiamata
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La posizione delle parti e il processo
1.1 L'atto di citazione
Con atto di citazione inviato in notifica 19.05.2021, le parti attrici hanno citato in giudizio le avvocate
IZ De TI e IA CL esponendo:
- di aver incardinato presso la CO di PP di Caltanissetta, con il patrocinio di professionisti diversi dalle odierne convenute, un procedimento civile al fine di ottenere dal Ministero dell'Economia
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e delle Finanze, a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, la somma di € 27.500,00 cadauno, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- che a seguito della dichiarazione di incompetenza, il giudizio è stato riassunto innanzi alla CO di
PP di Perugia dove sono stati iscritti i due procedimenti con n. R.G. 3818/2010 e 3819/2010,
- che la CO di PP di Perugia, con due provvedimenti, ha rigettato le domande di indennizzo;
- di aver impugnato entrambe le pronunce con duplice ricorso in Cassazione
- che in corso di causa il patrocinio di entrambi i procedimenti è stato assunto dalle odierne convenute subentrate ai precedenti difensori;
- che la corte di Cassazione, con le due sentenze n. 22727/2016 del 09.11.2016 e n. 22981/2016 dell'11.11.2016, ha accolto i ricorsi, cassando le pronunce rese dalla CO d'PP e rinviando alla stessa in diversa composizione, previa riassunzione;
- che le convenute professioniste, oltre a non comunicare agli assistiti l'esito dei due giudizi innanzi alla Cassazione, non hanno riassunto le cause innanzi alla CO di PP di Perugia, con conseguente estinzione del giudizio e decadenza dalla possibilità di agire per ottenere l'equa riparazione;
- che l'inadempimento delle convenute ha cagionato un danno a ciascuno degli originari ricorrenti, e quindi ai loro eredi, pari ad € 27.500,00, che è la somma che sarebbe stata liquidata a titolo di equa riparazione.
Alla luce di tali circostanze, gli attori, alcuni in proprio e altri nella qualità di eredi, hanno domandato in questa sede il risarcimento del danno da inadempimento, invocando la responsabilità professionale delle convenute.
1.2 Le comparse di risposta
Con separate comparse depositate il 22.12.2022, ma dal contenuto simile, IA CL e IZ De
TI si sono tempestivamente costituite resistendo alle pretese avverse e in particolare:
- in via pregiudiziale hanno eccepito il difetto di legittimazione di coloro che hanno agito in qualità di eredi (la convenuta CL indistintamente verso tutti gli asseriti eredi, la convenuta De TI limitatamente agli eredi di RM, ME, IE e SP) dal momento che non hanno fornita prova di tale qualità, chiedendone l'estromissione;
- la convenuta De TI ha anche contestato che IO IC BO, CA BO e IC SA
LI NA le avessero conferito l'incarico professionale;
- hanno entrambe affermato di non aver mai ricevuto le comunicazioni di avvenuto deposito delle sentenze da parte della cancelleria della CO di Cassazione, circostanza appresa sono ricevendo la diffida inviata loro dagli attori, così che gli asseriti danni da mancata riassunzione non possano essere a loro imputati, essendo eventualmente derivati dalla condotta della cancelleria;
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- che anche qualora avessero tempestivamente riassunto i procedimenti dinanzi alla CO di PP di
Perugia, non vi sarebbe stata la garanzia di un esito positivo;
- che comunque, anche in caso di esito positivo, la CO di PP avrebbe liquidato un importo di molto inferiore rispetto a quello qui preteso, visti i parametri vincolanti di liquidazione.
Alla luce di questa diversa prospettazione in fatto e in diritto, hanno chiesto il rigetto in rito o comunque nel merito delle domande e l'autorizzazione alla chiamata in garanzia di Generali Italia
S.p.A. in forza delle due polizze assicurative in essere, al fine di essere tenute indenni in caso di condanna, inclusa quella alle spese di lite.
1.3 La costituzione della terza chiamata
Rinviata la prima udienza per permettere la citazione del terzo, con due comparse distinte ma dal contenuto pressoché identico depositate il 23.06.2022, si è tempestivamente costituita Generali Italia
S.p.A.
In ordine alle domande delle convenute, ha eccepito innanzitutto l'inoperatività della polizza, rilevando
l'assoluta carenza di deduzione e prova in ordine ai presupposti e requisiti del diritto all'indennizzo;
in via subordinata ha invocato l'operatività di limiti della garanzia, quali 'scoperto' e 'massimale'.
In ordine alle domande degli attori, ne ha