Trib. Genova, sentenza 09/12/2024, n. 3222

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 09/12/2024, n. 3222
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 3222
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

N. 6090/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Guido Dalmazzone e , Parte_2
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Tiziana Tamagno,
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;

conclusioni congiunte dell'attrice e del convenuto: come da verbale di udienza del 3.12.2024;

conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 22.6.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1


Premesso che:
con ricorso depositato il 12.6.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia di separazione personale dal marito, , alle condizioni ivi indicate;
CP_1
con comparsa di risposta del 31.10.2024 si è costituito in giudizio il convenuto, rappresentando che tra le parti era stato raggiunto un accordo per la definizione consensuale della presente controversia;

all'udienza del 3.12.2024 i coniugi, alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato, hanno precisato le condizioni concordate della propria separazione personale, e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale a spese legali compensate;

***
con queste premesse, esaminati gli atti e la documentazione prodotta;

1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio in Trisobbio (AL) il 29.9.2019, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;

- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;

- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;

2.

ritenuto che

le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore
(nato dall'unione coniugale il 28.3.2017), e non ponendosi in contrasto con Persona_1
norme imperative o di ordine pubblico;

3.

considerato che

, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,

P.Q.M

.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
2
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
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