Trib. Lucca, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
N.R.G. 2491/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2491/2021
promossa da:
BI RA
(Avv. ti Matteo Troni e Gian Luca Santini)
ATTRICE
contro
OL AR
(Avv.ti Francesco Giampaoli e Filippo Giantini)
CONVENUTA CHIAMANTE
E nei confronti di
GROUPAMA ASS.NI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore
(Avv. Giulia Tronconi)
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e
trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione LE AR conveniva in giudizio LI CO, chiedendone l'accertamento
della responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c. e la conseguente condanna al risarcimento dei danni
subiti a seguito dell'aggressione da parte del cane del convenuto.
A fondamento della propria domanda, parte attrice deduceva che, in data 16.08.2016, alle ore 15.30
circa usciva dal proprio appartamento e, davanti al portone di ingresso del condominio, incontrava il
vicino di casa LI CO che stava rincasando con il proprio cane di razza Boxer;
che, durante lo
scambio dei saluti di cortesia, il cane di parte convenuta, senza alcun motivo, le mordeva il braccio;
che solo grazie all'intervento di controparte l'animale allentava la presa e, conseguentemente,
riusciva a liberarsi dal morso;
che, in conseguenza dell'accaduto, riportava evidenti e gravi lesioni al
braccio sinistro e veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Unico della Versilia;
che
presso il nosocomio veniva diagnosticata una “ferita lacero contusa da morso di cane” e veniva
sottoposta ad un intervento chirurgico di circa tre ore, con applicazione di un drenaggio esterno e
prognosi iniziale di 20 giorni;
che, essendo affetta da Linfoadenopatia, giungeva alla guarigione
clinica in un tempo maggiore rispetto a quanto normalmente necessario, riportando altresì postumi
permanenti nella misura del 5%, come risulta da certificazione medica rilasciata in data 05.10.2016
dal Dr. Luciano Graziosi;
che svolgeva l'attività di marinaio e, al momento del sinistro, era
dipendente dello Yacht M/Y Emera della E & A Aviation, a disposizione del Comandante Enzo Rosi,
in attesa di salpare;
che, in conseguenza del danno fisico subito al braccio sinistro, dei giorni di
malattia e della conseguente impossibilità di svolgere in piena efficienza la propria attività lavorativa,
veniva licenziata;
che, in conseguenza del licenziamento e del mancato svolgimento dell'attività
lavorativa dalla metà del mese di agosto 2016 al mese di febbraio 2017 (quando reperiva una nuova
occupazione), aveva subito un danno patrimoniale per la mancata percezione di reddito, che, in
considerazione di uno stipendio medio mensile di euro 2.600,00, era da quantificare in complessivi
euro 13.000,00;
che per il fatto per cui è causa aveva presentato una querela nei confronti del
convenuto per il reato previsto e punito dall'art. 590 c.p.;
che LI CO era stato condannato con
sentenza di primo grado, poi confermata anche in appello;
che, all'epoca dei fatti, parte convenuta,
per i danni prodotti da animali in custodia, era assicurato con la compagnia Groupama Ass.ni S.p.a.,
alla quale veniva denunciato il sinistro in questione;
che, all'esito di trattative, l'assicurazione le
corrispondeva la somma di euro 3.300,00, comprensiva di euro 300,00 per onorari professionali, che
era stata trattenuta in acconto sul maggior danno subito;
che, nonostante i solleciti, Groupama
Assicurazioni non dava più alcun riscontro;
che, con Raccomandata A/R del 04.03.2021, l'Avv. Gian
Luca Santini inviava a LI CO l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita,
ex art.2 e ss del DL 132/2014, che, però, a seguito dell'incontro delle parti, non aveva esito positivo.
Chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali come compiutamente quantificati
nell'atto introduttivo del giudizio.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio LI CO, che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito
e prodotto.
In particolare, contestava la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali prospettata da
controparte, deducendo che risultava non provata, oltre che eccessiva rispetto a quanto già liquidato
a titolo risarcitorio dalla compagnia assicurativa in favore di parte attrice;
che, infatti, la somma di
euro 3.300,00, che l'assicurazione aveva già corrisposto alla danneggiata, doveva considerarsi già
integralmente satisfattiva dei danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultima subiti, ivi
comprese le spese legali per l'attività stragiudiziale;
che non era stata compiutamente provata da
controparte l'entità del danno biologico e non sussistevano i presupposti per l'aumento a titolo di
personalizzazione del danno;
che, quanto alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da
mancata percezione di reddito, lo stesso risultava di importo eccessivo e non provato, essendo
infondate le argomentazioni a sostegno di tale richiesta;
che parte attrice non aveva provato che il
sinistro in oggetto aveva effettivamente reso impossibile lo svolgimento delle mansioni cui era
adibita;
che il licenziamento intimato a controparte avrebbe potuto essere considerato illegittimo e,
dunque, i pregiudizi subiti dalla danneggiata non dovevano essere risarciti dal danneggiante;
che la
richiesta di parte attrice volta ad ottenere il rimborso delle spese legali era infondata, essendo la
somma richiesta già ricompresa nell'importo ricevuto dalla compagnia assicurativa;
che, inoltre, la
quantificazione effettuata appariva eccessiva e non provata, stante la allegazione di un mero progetto
di notula, che non provava né il danno subito, né la corresponsione della somma.
Chiedeva, infine, la chiamata in causa della compagnia assicurativa Groupama Assicurazioni S.p.a.,
al fine di essere dalla stessa manlevato in forza di una polizza assicurativa stipulata e vigente al
momento dei fatti oggetto del presente procedimento.
Concludeva chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle conclusioni da intendersi qui
integralmente richiamate e trascritte.
Il Giudice, con provvedimento del 14.10.2021, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., fissava la data della nuova
udienza al 18.05.2022, al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art.
163 bis c.p.c.
Groupama Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentate pro tempore, si costituiva in
giudizio, dichiarando di garantire LI CO in virtù di contratto di assicurazione a copertura del
rischio per i fatti oggetto di causa, nulla obiettando in ordine alla responsabilità dello stesso.
Contestava, tuttavia, le richieste risarcitorie dei danni patrimoniali e non patrimoni prospettate da
parte attrice.
Concludeva chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle conclusioni da intendersi qui
integralmente richiamate e trascritte.
La causa è stata istruita mediante prova per testi e CTU medico-legale.
All'udienza del 13.11.2024, il Giudice, previo mutamento del rito, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere parzialmente accolta per le ragioni di seguito indicate.
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti da parte attrice e dalla
stessa ascritti alla responsabilità di LI CO, quale custode del cane che l'aveva aggredita,
mordendole il braccio, in data 18.06.2016.
Sulla responsabilità ex art. 2052 c.c.
La vicenda in questione rientra nel campo di applicazione dell'art. 2052 c.c., che concerne la
responsabilità del proprietario per i danni cagionati dall'animale.
Si rileva, innanzitutto, che né il convenuto, né la compagnia assicurativa, hanno contestato la
ricostruzione in punto di fatto e la responsabilità del sinistro a carico di LI CO, limitandosi a
replicare unicamente sul quantum debeatur.
Preme, inoltre, evidenziare che, per il fatto oggetto del presente giudizio, parte convenuta è stata
condannata per il delitto previsto e punito dall'art. 590 c.p. con sentenza del Giudice di Pace n.
215/2019, confermata dalla sentenza del Tribunale di Lucca n. 24/2019.
In ragione di quanto sopra, è pacifica la responsabilità del convenuto ex art. 2052 c.c. per i danni
subiti da parte attrice.
Accertata nell'an la responsabilità di parte convenuta, devono a questo punto essere esaminate le
pretese risarcitorie avanzate dalla danneggiata.
Sul risarcimento del danno non patrimoniale
In ordine ai danni non patrimoniali lamentati da parte attrice e, segnatamente, a quelli derivanti dalla
lesione all'integrità psico-fisica per effetto dell'aggressione da parte del cane di parte convenuta, si
richiamano le valutazioni espresse dal CTU nella consulenza medico-legale, che risultano essere
complete, esaurienti, compiutamente motivate, prive di ogni considerazione aprioristica e
ampiamente suffragate dagli accertamenti effettuati.
In particolare, il CTU, dopo aver accertato la riferibilità eziologica delle lesioni patite da parte attrice
al fatto per cui è causa, ha concluso che:
• “In seguito ed a causa dell'evento del 16/08/2016, LE AR ebbe a
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2491/2021
promossa da:
BI RA
(Avv. ti Matteo Troni e Gian Luca Santini)
ATTRICE
contro
OL AR
(Avv.ti Francesco Giampaoli e Filippo Giantini)
CONVENUTA CHIAMANTE
E nei confronti di
GROUPAMA ASS.NI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore
(Avv. Giulia Tronconi)
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e
trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione LE AR conveniva in giudizio LI CO, chiedendone l'accertamento
della responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c. e la conseguente condanna al risarcimento dei danni
subiti a seguito dell'aggressione da parte del cane del convenuto.
A fondamento della propria domanda, parte attrice deduceva che, in data 16.08.2016, alle ore 15.30
circa usciva dal proprio appartamento e, davanti al portone di ingresso del condominio, incontrava il
vicino di casa LI CO che stava rincasando con il proprio cane di razza Boxer;
che, durante lo
scambio dei saluti di cortesia, il cane di parte convenuta, senza alcun motivo, le mordeva il braccio;
che solo grazie all'intervento di controparte l'animale allentava la presa e, conseguentemente,
riusciva a liberarsi dal morso;
che, in conseguenza dell'accaduto, riportava evidenti e gravi lesioni al
braccio sinistro e veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Unico della Versilia;
che
presso il nosocomio veniva diagnosticata una “ferita lacero contusa da morso di cane” e veniva
sottoposta ad un intervento chirurgico di circa tre ore, con applicazione di un drenaggio esterno e
prognosi iniziale di 20 giorni;
che, essendo affetta da Linfoadenopatia, giungeva alla guarigione
clinica in un tempo maggiore rispetto a quanto normalmente necessario, riportando altresì postumi
permanenti nella misura del 5%, come risulta da certificazione medica rilasciata in data 05.10.2016
dal Dr. Luciano Graziosi;
che svolgeva l'attività di marinaio e, al momento del sinistro, era
dipendente dello Yacht M/Y Emera della E & A Aviation, a disposizione del Comandante Enzo Rosi,
in attesa di salpare;
che, in conseguenza del danno fisico subito al braccio sinistro, dei giorni di
malattia e della conseguente impossibilità di svolgere in piena efficienza la propria attività lavorativa,
veniva licenziata;
che, in conseguenza del licenziamento e del mancato svolgimento dell'attività
lavorativa dalla metà del mese di agosto 2016 al mese di febbraio 2017 (quando reperiva una nuova
occupazione), aveva subito un danno patrimoniale per la mancata percezione di reddito, che, in
considerazione di uno stipendio medio mensile di euro 2.600,00, era da quantificare in complessivi
euro 13.000,00;
che per il fatto per cui è causa aveva presentato una querela nei confronti del
convenuto per il reato previsto e punito dall'art. 590 c.p.;
che LI CO era stato condannato con
sentenza di primo grado, poi confermata anche in appello;
che, all'epoca dei fatti, parte convenuta,
per i danni prodotti da animali in custodia, era assicurato con la compagnia Groupama Ass.ni S.p.a.,
alla quale veniva denunciato il sinistro in questione;
che, all'esito di trattative, l'assicurazione le
corrispondeva la somma di euro 3.300,00, comprensiva di euro 300,00 per onorari professionali, che
era stata trattenuta in acconto sul maggior danno subito;
che, nonostante i solleciti, Groupama
Assicurazioni non dava più alcun riscontro;
che, con Raccomandata A/R del 04.03.2021, l'Avv. Gian
Luca Santini inviava a LI CO l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita,
ex art.2 e ss del DL 132/2014, che, però, a seguito dell'incontro delle parti, non aveva esito positivo.
Chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali come compiutamente quantificati
nell'atto introduttivo del giudizio.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio LI CO, che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito
e prodotto.
In particolare, contestava la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali prospettata da
controparte, deducendo che risultava non provata, oltre che eccessiva rispetto a quanto già liquidato
a titolo risarcitorio dalla compagnia assicurativa in favore di parte attrice;
che, infatti, la somma di
euro 3.300,00, che l'assicurazione aveva già corrisposto alla danneggiata, doveva considerarsi già
integralmente satisfattiva dei danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultima subiti, ivi
comprese le spese legali per l'attività stragiudiziale;
che non era stata compiutamente provata da
controparte l'entità del danno biologico e non sussistevano i presupposti per l'aumento a titolo di
personalizzazione del danno;
che, quanto alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da
mancata percezione di reddito, lo stesso risultava di importo eccessivo e non provato, essendo
infondate le argomentazioni a sostegno di tale richiesta;
che parte attrice non aveva provato che il
sinistro in oggetto aveva effettivamente reso impossibile lo svolgimento delle mansioni cui era
adibita;
che il licenziamento intimato a controparte avrebbe potuto essere considerato illegittimo e,
dunque, i pregiudizi subiti dalla danneggiata non dovevano essere risarciti dal danneggiante;
che la
richiesta di parte attrice volta ad ottenere il rimborso delle spese legali era infondata, essendo la
somma richiesta già ricompresa nell'importo ricevuto dalla compagnia assicurativa;
che, inoltre, la
quantificazione effettuata appariva eccessiva e non provata, stante la allegazione di un mero progetto
di notula, che non provava né il danno subito, né la corresponsione della somma.
Chiedeva, infine, la chiamata in causa della compagnia assicurativa Groupama Assicurazioni S.p.a.,
al fine di essere dalla stessa manlevato in forza di una polizza assicurativa stipulata e vigente al
momento dei fatti oggetto del presente procedimento.
Concludeva chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle conclusioni da intendersi qui
integralmente richiamate e trascritte.
Il Giudice, con provvedimento del 14.10.2021, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., fissava la data della nuova
udienza al 18.05.2022, al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art.
163 bis c.p.c.
Groupama Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentate pro tempore, si costituiva in
giudizio, dichiarando di garantire LI CO in virtù di contratto di assicurazione a copertura del
rischio per i fatti oggetto di causa, nulla obiettando in ordine alla responsabilità dello stesso.
Contestava, tuttavia, le richieste risarcitorie dei danni patrimoniali e non patrimoni prospettate da
parte attrice.
Concludeva chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle conclusioni da intendersi qui
integralmente richiamate e trascritte.
La causa è stata istruita mediante prova per testi e CTU medico-legale.
All'udienza del 13.11.2024, il Giudice, previo mutamento del rito, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere parzialmente accolta per le ragioni di seguito indicate.
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti da parte attrice e dalla
stessa ascritti alla responsabilità di LI CO, quale custode del cane che l'aveva aggredita,
mordendole il braccio, in data 18.06.2016.
Sulla responsabilità ex art. 2052 c.c.
La vicenda in questione rientra nel campo di applicazione dell'art. 2052 c.c., che concerne la
responsabilità del proprietario per i danni cagionati dall'animale.
Si rileva, innanzitutto, che né il convenuto, né la compagnia assicurativa, hanno contestato la
ricostruzione in punto di fatto e la responsabilità del sinistro a carico di LI CO, limitandosi a
replicare unicamente sul quantum debeatur.
Preme, inoltre, evidenziare che, per il fatto oggetto del presente giudizio, parte convenuta è stata
condannata per il delitto previsto e punito dall'art. 590 c.p. con sentenza del Giudice di Pace n.
215/2019, confermata dalla sentenza del Tribunale di Lucca n. 24/2019.
In ragione di quanto sopra, è pacifica la responsabilità del convenuto ex art. 2052 c.c. per i danni
subiti da parte attrice.
Accertata nell'an la responsabilità di parte convenuta, devono a questo punto essere esaminate le
pretese risarcitorie avanzate dalla danneggiata.
Sul risarcimento del danno non patrimoniale
In ordine ai danni non patrimoniali lamentati da parte attrice e, segnatamente, a quelli derivanti dalla
lesione all'integrità psico-fisica per effetto dell'aggressione da parte del cane di parte convenuta, si
richiamano le valutazioni espresse dal CTU nella consulenza medico-legale, che risultano essere
complete, esaurienti, compiutamente motivate, prive di ogni considerazione aprioristica e
ampiamente suffragate dagli accertamenti effettuati.
In particolare, il CTU, dopo aver accertato la riferibilità eziologica delle lesioni patite da parte attrice
al fatto per cui è causa, ha concluso che:
• “In seguito ed a causa dell'evento del 16/08/2016, LE AR ebbe a
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