Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2024, n. 1131
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2506/2019 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
;
elettivamente domiciliato in VIA UNIONE C.F._1
SOVIETICA n. 4, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. SALVATORE FONTANA (c.f. ), che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura in atti ricorrente
contro
Controparte_1
C.F./P.I , con sede in GU PE (EN) alla Via P.IVA_1
Calabria n. 16/C, in persona del legale rappresentante pro tempore;
elettivamente domiciliata in VIALE VITTORIO VENETO n. 243,
CATANIA, presso lo studio dell'avv. MICHELE SCACCIANTE (c.f.
, che la rappr. e dif. giusta procura in atti, C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. DARIO SORTINO (c.f.
) C.F._4
resistente
e nei confronti di
, Controparte_2
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_2 tempore;
elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_2 dagli avv.ti IVANO MARCEDONE (c.f. ) e C.F._5
ANTONELLA TESTA (c.f. ) C.F._6
litisconsorte
__________________________________
1 FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>;
precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>;
norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con il ricorso introduttivo, depositato in data 25 luglio 2019,
[...]
ha esposto: Parte_1
• di essere dipendente della società convenuta a far data dal 10 ottobre 2005, in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato, con qualifica di Operaio addetto alla vendita
Reparto Freschi, con inquadramento al 4° livello del CCNL
Commercio e Terziario, attualmente in servizio presso il supermercato “Decò” sito in Siracusa, viale Teracati n. 34;
• di aver svolto, a cadenza quotidiana a partire dal giugno 2006, all'interno del reparto “freschi”, latticini e assimilabili del supermercato, le seguenti mansioni: controllo ed eventuale smaltimento, in condizioni di autonomia operativa, degli alimenti prossimi alla data di scadenza;
verifica delle forniture dei prodotti ed effettuazione, in condizioni di autonomia operativa, dei relativi ordini giornalieri di stoccaggio a mezzo di computer palmare in suo possesso;
effettuazione, in condizioni di autonomia operativa, della c.d. “svalorizzazione” consistente nel decidere l'abbattimento tra il 40% e il 50% del
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prezzo della merce con scadenza a 7 giorni;
effettuazione, in condizioni di autonomia operativa, dei c.d. “ordini di ventilazione” ovvero ordini della merce sulla quale è prevista una promozione speciale nei successivi 7 giorni sulla base dello “storico” cioè delle percentuali di vendita realizzate nelle precedenti promozioni della stessa tipologia di prodotto;
ricezione diretta quale capo reparto delle comunicazioni di servizio da parte dei “capi area” aventi ad oggetto inserimento di nuovi prodotti e/o fornitori, variazioni del calendario degli
“ordini di ventilazione”, variazioni delle date di consegna della merce;
controllo HCCP ovvero rilevamento della temperatura dei banconi frigo e verifica delle loro condizioni igieniche;
• di aver lavorato, dal 10 ottobre 2005 al 28 febbraio 2018, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore
7.00 alle 15.00 ed il mercoledì dalle 7.00 alle 11.00;
dall'1 marzo 2018 ad oggi (inteso, ovviamente, quale data del ricorso), nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 7.00 alle 14.00 ed il mercoledì dalle 7.00 alle
12.00.
• ha concluso chiedendo: accertare, in virtù Parte_1 delle mansioni superiori indicate, il proprio diritto al riconoscimento ed all'inquadramento nel livello 2 o, in subordine, nel livello 3 del CCNL Commercio e Terziario, a far data dall' 1 giugno 2006;
condannare la Controparte_1
a socio unico al pagamento della complessiva somma di € 68.211,67 a titolo di differenze retributive rispetto a quanto percepito come livello 4 del CCNL applicato, dall'1 giugno 2006 al mese di giugno 2019, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo ed oneri contributivi, con vittoria di spese del giudizio.
Si è costituita in giudizio la a socio unico, Controparte_1 contestando le domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto.
In particolare, la società convenuta ha eccepito: l'insussistenza del diritto al sovra inquadramento, avendo il sempre svolto mansioni ed Pt_1 attività perfettamente riconducibili al 4° livello di inquadramento assegnato ed eseguito tutte le mansioni tecnico-operative tipiche di tale profilo professionale;
l'insussistenza del diritto al riconoscimento del lavoro straordinario in quanto il ricorrente ha sempre svolto turni di servizio per
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complessive 40 ore settimanali e, laddove avesse espletato qualche prestazione lavorativa straordinaria, la stessa è stata regolarmente retribuita;
la mancanza, nel petitum del ricorso, di alcuna domanda relativa al riconoscimento del lavoro straordinario asseritamente prestato;
la sospensione della maturazione dei ROL per espresso accordo in tal senso con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative CP_3 Cont e ;
l'intervenuta conciliazione sindacale sottoscritta dal ricorrente in data 15/12/2014;
l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti anteriori al 25/07/2014, in quanto prima del ricorso, depositato il
25/7/2019, nessun atto interruttivo è stato notificato alla convenuta;
l'erroneità dei conteggi effettuati dal ricorrente. La società resistente ha chiesto, quindi, rigettarsi il ricorso;
in subordine, dichiarare l'intervenuta rinunzia del ricorrente ad ogni pretesa anteriore al verbale di conciliazione sottoscritto in data 15/12/2014 e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto di credito anteriore al 25/7/2014.
In data 27 ottobre 2022 è stato nominato il CTU Dott. Persona_1 al quale è stato posto il quesito: “a) quantifichi il CTU le somme spettanti a
a titolo di differenze retributive, comprensive di lavoro Parte_1 ordinario, straordinario e r.o.l. e di ogni altro emolumento contrattualmente dovuto, tra quanto percepito come livello 4 CCNL Commercio e Terziario
e quanto
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