Trib. Biella, sentenza 08/11/2024, n. 243

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Biella, sentenza 08/11/2024, n. 243
Giurisdizione : Trib. Biella
Numero : 243
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa F M all'udienza dell' 08/11/2024 nella causa RG n. 236/2023 promossa da
, , assistita dall'avv. RINALDI GIOVANNI Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, Controparte_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, deducendo di avere lavorato come docente alle dipendenze del CP_1 convenuto, in forza di contratti a tempo determinato, stipulati per gli a.s. meglio indicati in ricorso, si è rivolta al Tribunale di Biella, in funzione di GL, per ottenere l'attribuzione, in relazione agli aa.ss. anzidetti, della c.d. Carta Docente -assegnata invece al solo personale docente di ruolo- per un importo pari ad euro 500 annui, lamentando la violazione da parte del del principio CP_1 eurounitario di non discriminazione.
Il , regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_1 La causa, istruita documentalmente, è stata discussa oralmente all'odierna udienza, svoltasi ex art. 127 bis c.p.c.
Prima di esaminare la posizione della parte ricorrente è opportuno illustrare brevemente il contesto del sistema della formazione degli insegnanti.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente … inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”. Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”;
la disposizione aggiunge altresì che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”;
precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”. L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
1


Il diritto-dovere formativo espresso dalle norme citate riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche il personale assunto a termine, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842)1.
L'art. 1, co. 124 della l. n. 107/2015, stabilisce inoltre che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” e che “le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Controparte_2 Nell'ambito di tale sistema, la stessa l. n. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_3 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124” ed aggiungendo che “la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La norma che istituisce la Carta Docente prevede dunque espressamente che la stessa sia destinata al personale di ruolo;
di qui la scelta del di non attribuirla, invece, al personale assunto a CP_1 termine.
La parte ricorrente rileva in particolare che, quindi, la mancata attribuzione del beneficio di cui si discute ai docenti non di ruolo si ponga in contrasto con il principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, che così dispone: “Principio di non discriminazione.

1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
[…]”. In forza di tale principio, la Corte di Giustizia, la cui interpretazione del diritto europeo è vincolante per il giudice nazionale (cfr. Cass. civ. sez. lav. ordinanza 7309/2020), ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che, in assenza di ragioni oggettive, preclude ai docenti non di ruolo il diritto di avvalersi del beneficio economico per l'aggiornamento e la formazione, accordato invece ai docenti stabilizzati: “Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato
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