Trib. Foggia, sentenza 29/03/2024, n. 1084
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Testo completo
N. R.G. 10814/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 29.3.2024, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 10814/2023 promossa da:
NZ LE (nato a [...] il [...]) con il patrocinio dell'Avv.
Stefania Panunzio
RICORRENTE
contro
INPS in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio dell'Avvocatura dell'Ente ( Avv. Paolo
Sedda e Avv Amodio Marzocchella)
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.12.2023 il ricorrente, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento dello status di invalido civile, incapace di attendere autonomamente agli atti della vita quotidiana e/o di deambulare autonomamente ai fini del riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, negato in sede amministrativa e in fase di ATP a far data dalla relativa domanda, instando altresì per la condanna dell'Inps al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
L'Inps, ritualmente citato, si costituiva ed insisteva per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo dell'ATP R.G.L. n.2342/2023, disposta ed espletata un'integrazione peritale al fine di meglio calibrare le risultanze della relazione depositata nella precedente fase sommaria, alla luce delle puntuali osservazioni di parte ricorrente e della documentazione medica di formazione successiva alla precedente visita peritale, utilmente valutabile ex art 149
disp att c.p.c., depositata in atti ;
all'udienza odierna, all'esito della discussione , la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 29.3.2024, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 10814/2023 promossa da:
NZ LE (nato a [...] il [...]) con il patrocinio dell'Avv.
Stefania Panunzio
RICORRENTE
contro
INPS in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio dell'Avvocatura dell'Ente ( Avv. Paolo
Sedda e Avv Amodio Marzocchella)
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.12.2023 il ricorrente, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento dello status di invalido civile, incapace di attendere autonomamente agli atti della vita quotidiana e/o di deambulare autonomamente ai fini del riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, negato in sede amministrativa e in fase di ATP a far data dalla relativa domanda, instando altresì per la condanna dell'Inps al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
L'Inps, ritualmente citato, si costituiva ed insisteva per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo dell'ATP R.G.L. n.2342/2023, disposta ed espletata un'integrazione peritale al fine di meglio calibrare le risultanze della relazione depositata nella precedente fase sommaria, alla luce delle puntuali osservazioni di parte ricorrente e della documentazione medica di formazione successiva alla precedente visita peritale, utilmente valutabile ex art 149
disp att c.p.c., depositata in atti ;
all'udienza odierna, all'esito della discussione , la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti
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