Trib. Milano, sentenza 22/10/2024, n. 4656
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Testo completo
R.G. 4801/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
RO NI NC OL [...], con l'Avv.to
ANGELONE PAOLO MARIA e con l'Avv.to SCARPELLI FRANCO ([...]), elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico;
OPPOSIZIONE contro
CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE 80027390584, con l'Avv.to NOVI
LAURA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico;
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, 13756881002 con l'Avv.to DAVIDE
DE LUCA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico;
OPPOSTE
OGGETTO: Opposizione a intimazione di pagamento.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 15/04/2024, la ricorrente AU IS NC RO proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento, ricevuta in data 8/3/2024 (n. 068 2023 9044037324000) dell'importo di € 10.399,67, riepilogativa delle cartelle n. 0682017008415613000, n. 0682019000260377000, n.
06820190096514268000 e n. 06820210023204354000, relative a contributi minimi soggettivi, contributi di maternità e sanzioni varie, relativi agli anni dal 2014, 2015, 2017 e 2018.
In particolare, il credito risultava formato da:
1) cartella n. 0682019000260377000, contributo soggettivo, indennità maternità, contributo integrativo 2014, interesse su sorte e sanzioni per il 2017, per un totale di € 3.800,48;
2) cartella n. 06820190096514268000 contributo soggettivo, indennità maternità, contributo integrativo 2015, interesse su sorte e sanzioni per il 2018, per un totale di € 3.680,47.
Tali somme risultavano pacificamente non dovute in ragione del provvedimento di revoca dell'iscrizione alla CA dell'avv. AU sin dall'8 agosto 2012.
In merito alle ulteriori cartelle, relative a sanzioni per le mancate dichiarazioni ex art. 9 L. n.
141/1992 per gli anni dal 2012 al 2017 e segnatamente:
1) per gli anni dal 2012 al 2014 (cartella n. 0682017008415613000, presuntamente notificata in data
24/05/2018 dell'importo di € 1.497,05);
2) per gli anni dal 2015 al 2017 (cartella n. 06820210023204354000, presuntamente notificata il
21/10/2022 dell'importo di € 1.415,79).
Tali somme risultavano non dovute in relazione alla intervenuta prescrizione quinquennale, non risultando per altro le cartelle mai pervenute all'indirizzo di residenza della ricorrente negli Stati Uniti, ma all'indirizzo dell'ultima residenza in Italia.
Tanto allegato e dedotto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
- in via preliminare, sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 068 2023
90440373 24 000, stante la fondatezza dei motivi di opposizione e il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano non essere dovute;
- in via principale e nel merito, !) accertare l'illegittimità della cartella di pagamento opposta per tutti le ragioni sopra esposte e, conseguentemente,
!!) pronunciare l'annullamento/la nullità della cartella di pagamento n. 068 2023 90440373 24 000, notificata all'avv. IS NC RO AU in data 8 marzo 2024;
2 !!!) con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Paolo M. Angelone che si dichiara antistatario.
***
Occorre, preliminarmente, delibare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa di
AD che assume che, trattandosi di opposizione esecutiva ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ed essendo la ricorrente residente all'estero, dovrebbe applicarsi il combinato disposto degli artt. 27 e 480 3° comma
c.p.c., risultando competente il giudice del luogo in cui deve effettuarsi l'esecuzione che coincide, in mancanza di altre indicazioni, con il luogo di domicilio o residenza del debitore e, ove il debitore sia residente all'estero, con il luogo di residenza del creditore, ai sensi dell'art. 18 2° comma c.p.c. Avendo, dunque, la ricorrente residenza all'estero, e CA Forense sede in Roma (così come AD), il
Tribunale territorialmente competente sarebbe da ritenere quello di Roma, in funzione di giudice del lavoro.
L'iscrizione dell'avvocato alla CA Forense configura, tuttavia, una fattispecie di assistenza obbligatoria ai sensi dell'art. 442 c.p.c., con conseguente applicazione del criterio speciale di competenza di cui all'art. 444 1° co. c.p.c.