Trib. Castrovillari, sentenza 04/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 04/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 4
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo

R.G. n. 631 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
EP ST, con l'Avv. BRIA GIANCARLO
parte ricorrente
CONTRO
I.N.P.S. DI COSENZA, Con l'Avv. VARANI MANUELA ;

Parte resistente


OGGETTO: altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Rg. N. 631/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di TR - dr. ssa Anna Caputo - nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 631/2020, R.G.
tra
TI PP nata a [...] il [...], e residente in [...], C.F. [...],
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv.
Giancarlo Bria, del Foro di TR ([...]
avv.giancarlobria@pec.it fax 0984.1800555), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza al Viale Guglielmo Marconi n.110;

RICORRENTE
E
INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Cosenza alla Piazza Loreto n. 22/A.
RESISTENTE
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del giudizio, la ricorrente in epigrafe, affermando di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura con un impegno lavorativo stagionale distribuito per lo più nel periodo ottobre/novembre/dicembre degli anni 2015-2017-2018, alle dipendenze dell'azienda agricola "CO NA";
lamentando l'illegittimità della cancellazione delle giornate denunciate e
l'infondatezza del diniego dell'indennità di malattia.
Parte ricorrente lamenta che per il 2015 ha subito la variazione di giorni da 51 a
40;
relativamente all'anno 2017 ha subito la variazione di giorni da 49 a 39 e relativamente all'anno 2018 ha subito la variazione di giorni da 51 a 43;
avverso tale provvedimento dell'Inps la ricorrente ha inoltrato in data 23/07/2018 ricorso amministrativo.
Si è costituito l'INPS che ha eccepito, nei vari scritti difensivi, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c. per mancata indicazione del valore della controversia nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio,
l'inammissibilità dell'azione promossa per inutile decorso del termine decadenziale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 30.4.1970 n. 639 e dell'art. 22,
comma 1, del d. l.

3.2.1970 n. 7
, ha chiesto il rigetto delle domande per infondatezza alla stregua del verbale ispettivo eseguito a carico dell'azienda indicata come datrice di lavoro della ricorrente.
Le controversie sono state istruite mediante espletamento della prova
testimoniale e acquisizione
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