Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/04/2024, n. 920
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa V P, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.
127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5847/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. A M e con la stessa Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. A C e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.09.2022, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di essere stato assunto dalla società “come identificato nell'estratto Controparte_1 contributivo”, e fino al 10.03.2017 con contratto di lavoro come lavoratore qualificato a tempo pieno con inquadramento al livello 3S (livello super) del Organizzazione_1
, deducendo di aver “sempre lavorato per lo stesso datore di lavoro, il quale nel corso
[...] degli anni più volte ha cambiato società e/o intestatario e ciò dall'anno 1995 (ditta ” Parte_2
e specificando di aver svolto le mansioni di autotrasportatore internazionale, occupandosi di trasportare merci surgelate “con prevalenza in Germania” e con orari di lavoro che “– da contratto – corrispondevano ad un numero mai determinato e stabilito a settimana”;
al riguardo, il ricorrente lamentava di aver lavorato “in modo ininterrotto, su camion, senza co-conducente e senza riposo settimanale. Tanto è vero che lo stesso nei fine settimana spesso rientrava il sabato per poi ripartire la domenica notte o il lunedì. Neanche l'eventuale turnistica veniva rispettata. Il lavoratore, pertanto, doveva sopperire ad orari di lavoro molto più gravosi e soprattutto effettuare straordinari, lavorare le ore notturne e i giorni di sabato o domenica, le quali ultime non sono mai state giustamente retribuite dal datore di lavoro, e pertanto non mai godute”.
Al riguardo, precisava che “il sig. svolgeva la propria attività lavorativa senza orari Parte_1 precisi, anzi senza il rispetto delle ore lavorativa assegnate contrattualmente, tanto che lavorava per circa 14/15 ore di fila al giorno, senza mai staccare. Sul punto, si fa ammenda che lo stesso ha pagato numerosi verbali alla frontiera tedesca, in quanto fermato dalla polizia locale, gli venivano accertate troppe ore di lavoro consecutive”.
Deduceva, ancora, che, per l'intero periodo alle dipendenze della società – odierna resistente
– avrebbe ricevuto, “per 762 gg/hh”, un importo pari ad euro 28.007,57, assumendo che, invece, “avrebbe dovuto percepire un importo di euro 47.787,28, per una differenza di € 19.779,71”.
Evidenziava, poi, che “alcune somme non sono state corrisposte in modo corretto, come da conteggi elaborati dal consulente incaricato;
le differenze retributive sono state calcolate per tabulas e sono pari alle differenze tra quanto spettante secondo il CCNL e quanto di fatto percepito, mentre il TFR è stato calcolato in base ai criteri stabiliti dall'art. 2120 c.c., oltre al mancato riconoscimento di alcune somme per 13 e 14 mensilità (differenze e ratei) ed indennità per ferie non godute”
Il ricorrente, con il presente procedimento, conveniva, dunque, in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., e concludeva chiedendo di “a. Controparte_1 dichiarare che tra le parti controverse è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, come spiegato
e descritto in parte motiva del presente atto, per l'effetto b. condannare la resistente, anche ai sensi degli artt. 36 della Costituzione e 2099 del Codice civile, al pagamento in favore del sig. Parte_1 della somma complessiva di € 37.093,44, ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U., per le causali di cui sopra, oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo;
c. condannare la società datoriale resistente ex art. 278 c.p.c., stante l'esistenza del rapporto di lavoro e lo svolgimento dello stesso in orari straordinari, non riconosciuti. La
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa V P, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.
127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5847/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. A M e con la stessa Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. A C e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.09.2022, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di essere stato assunto dalla società “come identificato nell'estratto Controparte_1 contributivo”, e fino al 10.03.2017 con contratto di lavoro come lavoratore qualificato a tempo pieno con inquadramento al livello 3S (livello super) del Organizzazione_1
, deducendo di aver “sempre lavorato per lo stesso datore di lavoro, il quale nel corso
[...] degli anni più volte ha cambiato società e/o intestatario e ciò dall'anno 1995 (ditta ” Parte_2
e specificando di aver svolto le mansioni di autotrasportatore internazionale, occupandosi di trasportare merci surgelate “con prevalenza in Germania” e con orari di lavoro che “– da contratto – corrispondevano ad un numero mai determinato e stabilito a settimana”;
al riguardo, il ricorrente lamentava di aver lavorato “in modo ininterrotto, su camion, senza co-conducente e senza riposo settimanale. Tanto è vero che lo stesso nei fine settimana spesso rientrava il sabato per poi ripartire la domenica notte o il lunedì. Neanche l'eventuale turnistica veniva rispettata. Il lavoratore, pertanto, doveva sopperire ad orari di lavoro molto più gravosi e soprattutto effettuare straordinari, lavorare le ore notturne e i giorni di sabato o domenica, le quali ultime non sono mai state giustamente retribuite dal datore di lavoro, e pertanto non mai godute”.
Al riguardo, precisava che “il sig. svolgeva la propria attività lavorativa senza orari Parte_1 precisi, anzi senza il rispetto delle ore lavorativa assegnate contrattualmente, tanto che lavorava per circa 14/15 ore di fila al giorno, senza mai staccare. Sul punto, si fa ammenda che lo stesso ha pagato numerosi verbali alla frontiera tedesca, in quanto fermato dalla polizia locale, gli venivano accertate troppe ore di lavoro consecutive”.
Deduceva, ancora, che, per l'intero periodo alle dipendenze della società – odierna resistente
– avrebbe ricevuto, “per 762 gg/hh”, un importo pari ad euro 28.007,57, assumendo che, invece, “avrebbe dovuto percepire un importo di euro 47.787,28, per una differenza di € 19.779,71”.
Evidenziava, poi, che “alcune somme non sono state corrisposte in modo corretto, come da conteggi elaborati dal consulente incaricato;
le differenze retributive sono state calcolate per tabulas e sono pari alle differenze tra quanto spettante secondo il CCNL e quanto di fatto percepito, mentre il TFR è stato calcolato in base ai criteri stabiliti dall'art. 2120 c.c., oltre al mancato riconoscimento di alcune somme per 13 e 14 mensilità (differenze e ratei) ed indennità per ferie non godute”
Il ricorrente, con il presente procedimento, conveniva, dunque, in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., e concludeva chiedendo di “a. Controparte_1 dichiarare che tra le parti controverse è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, come spiegato
e descritto in parte motiva del presente atto, per l'effetto b. condannare la resistente, anche ai sensi degli artt. 36 della Costituzione e 2099 del Codice civile, al pagamento in favore del sig. Parte_1 della somma complessiva di € 37.093,44, ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U., per le causali di cui sopra, oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo;
c. condannare la società datoriale resistente ex art. 278 c.p.c., stante l'esistenza del rapporto di lavoro e lo svolgimento dello stesso in orari straordinari, non riconosciuti. La
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