Trib. Salerno, sentenza 05/12/2024, n. 2394

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 05/12/2024, n. 2394
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 2394
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 3.12.2024, celebrata con le modalità di
cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2967 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti Corrado Pastorino e Paola Massarelli, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Eboli, alla via Enrico Perito n. 8;

Ricorrente
E
1
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di memoria difensiva depositata il 2.12.2023,
dall'avv. Corrado Spina, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Battipaglia, alla via T. Fusco n. 16;

Resistente
OGGETTO: Spettanze retributive.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.5.2023 esponeva: Parte_1
- che aveva lavorato alle dipendenze della “ , Controparte_1
con sede in Postiglione, alla località Monaco, esercente attività di produzione
e commercializzazione di cioccolato, dolciumi, caramelle, confetti aromatici e
torroni, dal 4.1.2021 al 20.12.2022;

- che aveva reso le sue prestazioni lavorative in forza di diversi contratti a
tempo determinato e parziale, aventi formalmente durata, il primo, dal
22.1.2021 al 3.4.2021 (sebbene il rapporto si fosse, di fatto, instaurato il
4.1.2021) e gli altri, rispettivamente, dall'1.10.2021 al 17.12.2021 (anche se, in
realtà, il rapporto si era protratto dal 24.9 al 31.12.2021), dal 13.1.2022 al
17.4.2022 (nonostante ella avesse prestato la sua attività dal 3.1.2022
2
all'8.6.2022) e dal 12.9.2022 al 20.12.2022 (quantunque le sue prestazioni
lavorative avessero avuto inizio il 5.9.2022);

- che era stata inquadrata nel livello VI del c.c.n.l. “Alimentari – Panificatori
(Artigianato)”, con mansioni di addetta al confezionamento;

- che aveva svolto mansioni di addetta alla produzione di uova di cioccolato e
torroni, alla pulizia dei locali e dei macchinari e di stoccaggio del reso –
invenduto;

- che, contrariamente a quanto indicato nei contratti stipulati con la società
datrice di lavoro (laddove si faceva cenno ad un orario di 27 ore settimanali),
sia nel 2021 che nel 2022 aveva prestato la sua attività dalle 7,00 alle 17,00
(con pausa di 30 minuti) dal lunedì alla domenica nei mesi da gennaio ad aprile;

dalle 8,00 alle 20,00 (con pausa di 30 minuti) dal lunedì al sabato nei mesi da
settembre a dicembre;
dalle 8,00 alle 17,30 dal lunedì al sabato, nelle due
settimane successive a Pasqua e Natale;
dalle 7,00 alle 13,00 dal lunedì al
venerdì dal 2 maggio all'8 giugno 2022;

- che aveva percepito la retribuzione di € 40,00 al giorno, oltre a quella di €
5,00 per ciascuna ora prestata oltre l'ottava giornaliera;

- che non aveva percepito alcuna retribuzione nel corso dell'ultimo periodo
lavorativo;

- che non aveva ricevuto il t.f.r.;

3
- che, pertanto, era rimasta creditrice della complessiva somma di € 25.075,37;

- che, inoltre, la società datrice di lavoro doveva essere condannata al
pagamento, in suo favore, della somma di € 5.605,49 a titolo di “risarcimento
danno per ridotto percepimento dell'indennità NASpI, nonché di quella di €
5.293,87 a titolo di “danno non patrimoniale da usura psicofisica” derivante
dalla mancata fruizione dei riposi settimanali.
La adiva, quindi, il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno Pt_1
chiedendo che, previa ammissione della prova per testi articolata in ricorso, la
società convenuta fosse condannata al pagamento, in suo favore, degli importi
sopra indicati, con accessori come per legge e con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 30.11.2022 il giudice disponeva procedersi
alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la Controparte_1
si costituiva in giudizio e deduceva l'assoluta infondatezza delle avverse
pretese, delle quali invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
Indi, ammessa ed espletata la prova per testi articolata dalla ricorrente, il
giudice, ricevute le note di trattazione scritta a firma del procuratore della
stessa, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del
dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4
Il ricorso proposto da è parzialmente fondato e va, Parte_1
pertanto, accolto nei limiti che saranno di seguito illustrati.
Rileva in primo luogo il decidente che l'attività di acquisizione probatoria
espletata in corso di causa non ha offerto elementi da cui desumere che i
rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra le parti abbiano avuto la durata
indicata in ricorso, diversa da
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