Trib. Lucca, sentenza 10/12/2024, n. 1250

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lucca, sentenza 10/12/2024, n. 1250
Giurisdizione : Trib. Lucca
Numero : 1250
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1480/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Paola Memmola, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Viareggio (LU), Via Leonida
Repaci n. 16, giusta procura allegata all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Laura Controparte_1 C.F._2
Ferri elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Capezzano (LU), Via dei Carpentieri n. 10, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI Ricorrente:

1. AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORENNI E RESPONSABILITÀ GENITORIALE - Disporre per entrambi i genitori l'affidamento condiviso dei figli minorenni, con collocazione del minore insieme alla madre presso il luogo di residenza di quest'ultima in Massarosa (Lu), Frazione Piano del Quercione, Via Degli Olivi n. 29;

- Disporre che entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da ciascun genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno necessariamente assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Disporre, inoltre, che sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli;
- Disporre che i genitori si impegneranno reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e che si impegneranno, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro in presenza dei figli;
I genitori si impegneranno, infine, a che i bambini mantengano rapporti significativi con gli ascendenti ed i discendenti di ciascun ramo genitoriale.

2. TEMPI DI PERMANENZA PRESSO IL PADRE Disporre che il SI. potrà vedere e tenere con Controparte_1 Per_ sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicati: nei week-end a fine settimana alternati: - Il figlio pernotterà con il padre, pertanto, il medesimo o persona dallo stesso incaricata, si recherà presso l'abitazione di residenza dei minori il sabato mattina indicativamente verso le ore 10 (orario non tassativo, ma non oltre le hh.

10,30) e starà con il medesimo sino al lunedì mattina quando il minore verrà accompagnato a scuola dal padre;
- la Per figlia non pernotterà con il padre fino a termine del terzo anno di età compreso e, pertanto, il padre o persona dallo stesso incaricata, si recherà presso l'abitazione di residenza della minore il sabato mattina indicativamente verso le ore 10 (orario non tassativo, ma non oltre le hh. 10,30) e provvederà egli stesso o persona dal medesimo incaricata a riportare la figlia la sera entro e non oltre le hh. 21,00. La domenica mattina il padre si recherà nuovamente a prendere la figlia minore indicativamente verso le ore 10 (orario non tassativo, ma non oltre le hh. 10,30) e provvederà egli stesso o persona dal medesimo incaricata a riportarla presso il luogo di residenza della madre la sera entro e non oltre le hh. 21,00;
- nel corso di ciascuna settimana: il padre potrà tenere con sé i figli due giorni a settimana (indicativamente il mercoledì e venerdì) dall'uscita da scuola (il figlio con pernottamento;
la figlia senza pernottamento fino al compimento del quarto anno di età con le modalità sopra indicate per il week end);
- durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 27 Dicembre compreso oppure dal 30 dicembre al 3 Gennaio compreso;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane all'anno anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 Maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Preme precisare che, avendo tenuto i bambini la ricorrente lo scorso anno 2023 per tutto il periodo delle Feste Natalizie fino al giorno dell'Epifania, nell'anno 2024 i figli minori resteranno con il padre dal 23 al 27 Dicembre 2024 e con la madre dal 30 Dicembre 2024 al 3 Gennaio 2025, fatta salva la possibilità di un diverso accordo, nel rispetto delle esigenze lavorative dei genitori e della volontà imprescindibile dei minori;
- Statuire, altresì, che i genitori concorderanno che vi sia la massima collaborazione per lo svolgimento di tutte quelle incombenze che riguardano i bambini (visite pediatriche, conduzione a scuola, colloqui con gli insegnanti, ecc...).



3. PROVVEDIMENTI DI NATURA ECONOMICA: ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI MINORI - Disporre che il SI. si obblighi a corrispondere alla SI.ra a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di euro 800,00 (ottocento/00) di cui €.400,00 per il Per_ Per figlio ed €.400,00 per la figlia somma annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat per il costo della vita, da versarsi in favore della madre entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico al seguente Iban: IT

83T360 8105 13829 20915 92102. Resta inteso che con la crescita dei bambini ed il maturare delle loro diverse esigenze, il contributo al mantenimento sopra stabilito potrà essere modificato e rivisto.

5. SULLE SPESE STRAORDINARIE. Porre a carico del SI. l'obbligo di contribuire misura del Controparte_1 50% alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie alla crescita del figlio, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca.

2 Riguardo le spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo, disporre che tali spese dovranno essere comunicate in forma scritta: ai fini della formazione del consenso, ciascun genitore invierà all'altro la richiesta tramite e-mail o sms o messaggio whatsapp ed in mancanza di diniego entro i successivi cinque giorni la spesa si riterrà autorizzata con il meccanismo del silenzio-assenso.
Inoltre, disporre che le spese straordinarie dovranno essere previamente documentate e circa le modalità di corresponsione statuire che sarà preferibile, quando ciò sia possibile, disporre che ciascun genitore metta a disposizione la percentuale che gli fa carico almeno tre giorni prima della data in cui deve avvenire il pagamento anziché onerare l'altro genitore dell'anticipazione dell'intera spesa;
altrimenti si procederà al rimborso su semplice richiesta da inviare tramite e-mail o sms o messaggio whatsapp. - Disporre, inoltre, che le spese relative alla stagione estiva da Giugno a Settembre di ogni anno relative allo stabilimento balneare saranno corrisposte equamente tra i genitori nella misura del 50%.



6. ASSEGNO UNICO UNIVERSALE E REGIME FISCALE PER I FIGLI. Circa l'assegno unico ed universale per i figli a carico, disporre che ne beneficerà esclusivamente la SI.ra
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