Trib. Modena, sentenza 16/12/2024, n. 678
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3113/2024 v.g. promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PARMEGGIANI PAOLA
C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. PARMEGGIANI PAOLA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli
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oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno, dichiarandosi edotti dell'obbligo previsto dall'art. 337 sexies II comma c.c. di comunicarsi tempestivamente e, in ogni caso, nel termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale variazione di residenza o di domicilio.
2. Casa familiare e figlia maggiorenne non economicamente indipendente - tempi di permanenza presso ciascun genitore
e suo mantenimento.
Nella casa familiare sita in Vignola (MO), Via Bellucci G.Battista n.
2 rimarrà ad abitare il sig. in quanto di sua Parte_1 esclusiva proprietà, mentre la sig.ra trasferirà CP_1 altrove la propria residenza a far data dal 2 dicembre 2024, consegnando le chiavi della casa famigliare al sig. Parte_1
Ai soli fini anagrafici, la figlia manterrà la propria Persona_1 residenza presso l'abitazione familiare sita in Vignola (MO), Via
Bellucci G.Battista n. 2.
La figlia , maggiorenne e non economicamente indipendente, Per_1 frequenterà i genitori liberamente e in modo paritario, sia durante il periodo scolastico sia durante il periodo non scolastico.
In considerazione di ciò e vista la sostanziale corrispondenza dei loro redditi, i sig.ri e Parte_1 CP_1 stabiliscono che provvederanno al mantenimento diretto della figlia
per il tempo in cui l'avranno presso di sé, con ripartizione Per_1 delle spese straordinarie al 50%, intendendosi per tali quelle di seguito specificate, come da protocollo adottato dal Tribunale di
Modena:
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spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario