Trib. Ravenna, sentenza 12/03/2025, n. 173

TRIB Ravenna
Sentenza
12 marzo 2025
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TRIB Ravenna
Sentenza
12 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ravenna, sentenza 12/03/2025, n. 173
Giurisdizione : Trib. Ravenna
Numero : 173
Data del deposito : 12 marzo 2025

Testo completo

N. RG. 89/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. IZ Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 89/2022 promossa da:
ER RL (C.F. 02469830398), con il patrocinio dell'avv. FERRETTI VIOLA e dell'avv. ALFIERI MICHELA ([...]) VIA CASTEL SAN PIETRO
13 RAVENNA elettivamente domiciliato in VIA CASTEL SAN PIETRO 13 RAVENNA presso il difensore avv. FERRETTI VIOLA
OPPONENTE contro
SH ER GREEN EN CO LTD (C.F. 91310000789), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO NICOLETTA e dell'avv. PASTORI ALESSIA ([...]) VIA MERAVIGLI 14 20122 MILANO;
AL NN
([...]) VIA MERAVIGLI, 12 / 14 20123 MILANO elettivamente domiciliato in VIA MERAVIGLI 12-14 MILANO presso il difensore avv. COLOMBO
NICOLETTA;
OPPOSTA avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615 co. 1 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da in sostituzione dell'udienza del
6.11.2024
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a precetto ER RL si
è opposta al precetto notificatole in data 18.12.2022 da SH
ER GREEN EN CO. LDT in forza del titolo giudiziale rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 1401/2020 emesso dal
Tribunale di Ravenna in data 21.12.2020 e reso parzialmente provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 26.10.2021 nell'ambito del procedimento di opposizione ex art. 645 c.p.c. rg. N. 440/2021 promosso dalla odierna opponente.
L'opponente nega in particolare il diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte della società opposta in quanto il titolo esecutivo
è affetto da nullità poiché fondato su un decreto ingiuntivo nullo per l'inesistenza, o comunque nullità insanabile, della procura in capo all'avvocato che aveva instaurato il procedimento monitorio con conseguente nullità della successiva notifica, poiché eseguita dallo stesso professionista non munito di regolare mandato che non era quindi legittimato a procedere alla notificazione, ex art. 3 bis
Legge n. 53/1994
, né tantomeno a richiedere l'apposizione della formula esecutiva.
2. SH ER EN CO. LTD RL si è ritualmente costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata.
3. In data 23.6.2022 si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c. la prima udienza ove è stata rigettata l'istanza di sospensione ex art. 615
c.p.c.
in quanto: “la doglianza della società opponente non sembra ammissibile come motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., ma solo come motivo di opposizione a decreto ingiuntivo”.
La causa è stata istruita sulla base della
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