Trib. Trapani, sentenza 18/04/2024, n. 201

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trapani, sentenza 18/04/2024, n. 201
Giurisdizione : Trib. Trapani
Numero : 201
Data del deposito : 18 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 18 /2024 R.G. promossa da
EL LO EG (C.F.[...]), El LA Mina, rappresentati e difesi dall'Avv. D'ANGELO VITO ed elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
INPS (c.f.80078750587), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: indennità di frequenza.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 14/03/2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe indicati, con ricorso depositato in data 05/01/2024, hanno evocato in giudizio l'INPS, per ottenerne la condanna dell'ente convenuto al pagamento dell'indennità mensile di frequenza a favore della loro figlia minore El HI AN con decorrenza dal 30/04/2023, eccependo l'erronea istruttoria dell'INPS in ordine alle generalità della minore ed affermando la sua presenza nel territorio italiano.
L'INPS costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, deducendo che l'istruttoria non aveva evidenziato un travisamento delle generalità, ma che l'indennità in esame era stata negata per la [sola] carenza del requisito extrasanitario della frequenza scolastica.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
1


Il ricorso è fondato e va accolto.
La prestazione assistenziale chiesta è disciplinata dalla L. 289/90, il cui art. 1, prevede:


1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico

a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'art. 13 della legge 30 marzo
1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.


2. La concessione
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