Trib. Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 356
TRIB Salerno
Sentenza
23 gennaio 2025
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23 gennaio 2025
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23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 7829/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
SECONDA UNITA'OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7829 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 23.09.2024.
TRA
S.R.L. LOMBARDI, in persona dell'amministratore unico dr. Antonio OM
(P.IVA: 04501190658), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Manzione (PEC:
m.manzione@pec.it), con il quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via L. Guercio
n. 208, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
pagina 1 di 13 E
CONSORZIO COMPARTO CR-32 ARECHI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Salerno (SA), alla via san Leonardo n. 161, cod.
fisc. 04776410658;
SANDULLO COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in Mercogliano (AV), alla Via San Modestino n. 4, p. iva
02318990641;
PANORAMA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Salerno (SA), alla via San Leonardo n. 161, cod. fisc. 05053780655;
SOCIETÀ COOPERATIVA FELICITAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Salerno (SA), al Corso Garibaldi n. 164, cod. fisc. 04989680659;
FIDELITAS, SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Salerno (SA), alla via R. Mauri n. 99,
cod. fisc. 04717510657;
tutti rappresentati e difesi, giusta procura a tergo della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Olinda Lanzara del Foro di CE Inferiore,
unitamente alla quale elettivamente domiciliano in Salerno (SA), alla via Angrisani n. 7,
presso lo studio dell'avv. Lucio Paolillo.
CONVENUTI
AVENTE AD OGGETTO
Controversia in materia di obbligazioni contrattuali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 2 di 13
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 23.09.2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato la LOMBARDI s.r.l. conveniva in giudizio il
Consorzio Comparto CR 32 Arechi, la s.c.r.l. Fidelitas, la s.c.r.l. Cooperativa Felicitas,
la s.r.l. Panorama e la s.r.l. Sandullo RU per sentir accogliere, nei loro confronti, le seguenti conclusioni: “previa riunione del presente giudizio a quello RG 5467\17, contrariis reiectis, dichiarare la legittimità della sospensione dei lavori, accertando che
non ricorrono le condizioni per l'esercizio della facoltà di cui all'art. 7 del contratto
d'appalto, in uno al diritto della s.r.l. OM alla conservazione dello stesso;
statuire
in alternativa che i descritti comportamenti del Consorzio costituiscono attuazione dell'indicato recesso, condannando per l'effetto i convenuti a versare alla s.r.l.
OM l'ulteriore somma di € 420.000,00 e comunque stabilendo che, in mancanza
di tale pagamento, l'impresa non sia tenuta né al rilascio del cantiere, né a tollerare
l'esecuzione dei lavori da parte di terzi;
in ogni caso, gravare i convenuti del pagamento di tutte le somme, dovute per i titoli sopra illustrati;
con gli interessi
maturati e gli interessi sugli interessi dalla domanda;
vinte le competenze, riservata ogni tutela in sede cautelare.”
Assumeva l'attrice di essere appaltatrice delle opere di urbanizzazione primaria in
Salerno, alla via S. Allende, commissionatele dal Consorzio Comparto CR 32 Arechi di
Salerno, in virtù di contratto di appalto del 5 ottobre 2012, che prevedeva - all'art. 13 - il pagamento in favore della impresa appaltatrice al raggiungimento di un credito per lavori di €uro 200.000,00;
che, nelle more, tra le parti sorgeva un contenzioso risolto poi con la transazione stipulata il 29.09.2016, firmata dai consorziarti Sandullo RU pagina 3 di 13
e s.c.r.l. Cooperativa Felicitas in virtù della quale in specie veniva pattuito che: a) “Ai fini della contabilizzazione dei lavori, restano fermi le categorie e i prezzi del contratto,
nonché i prezzi finora applicati nella contabilità, posta a base dei precedenti cinque
SAL” (art. 6);
b) nel caso di mancata redazione dello stato d'avanzamento dei lavori,
l'impresa “avrà facoltà di sospendere i lavori” (art. 8);
c) “Nel caso di contrasto circa la contabilizzazione dei lavori, alla s.r.l. “OM” oltre agli interessi ex decr. l.vo n.
231\02, dovuti per il ritardo nel pagamento, spetterà per ogni partita contestata, la
specifica e irriducibile penale, pari al doppio di quanto accertato in via giudiziale e
quindi effettivamente dovuto all'impresa” (art. 9);
d) “Le parti pattuiscono ex novo il diritto del committente alla restituzione del cantiere, nel caso di recesso, solo dopo aver
pagato l'indennizzo previsto dall'art. 16 del contratto, cioè il 10% dell'ammontare del contratto medesimo, in aggiunta beninteso a quanto ancora e se dovuto” (art. 12)”;
che, successivamente alla suddetta transazione, l'appaltatrice aveva ripreso l'esecuzione del contratto, che era stata sospesa;
che, nel dicembre del 2016, la s.r.l. OM aveva consegnato al Direttore dei Lavori, ing. G.L. CE, la bozza della contabilità delle opere, nel frattempo realizzate, di importo superiore all'indicata soglia, pattuita per ciascuno stato d'avanzamento, pari a € 200.000,00;
che, mediante invito del 18.02.17,
l'impresa formalmente aveva sollecitato l'indicato tecnico ad emettere il S.A.L., ma l'ing. CE aveva negato che ne ricorressero le condizioni, poiché a suo avviso il credito maturato dall'impresa ammontava solo a € 106.732,88 oltre IVA;
che, pertanto, la s.r.l. OM aveva adito il Tribunale di Salerno, in via monitoria, anche in danno dei consorziati, per ottenere il pagamento di quanto ritenuto di sua spettanza;
che, contro l'ingiunzione provvisoriamente esecutiva, il Consorzio e la s.r.l. Sandullo RU avevano proposto opposizione, con sospensione della clausola ex art. 642 c.p.c.;
che i pagina 4 di 13
due giudizi (RG 5467\17 e 5509\17), assegnati alla dr.ssa E. Conforti, venissero riuniti;
che, nel corso di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
SECONDA UNITA'OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7829 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 23.09.2024.
TRA
S.R.L. LOMBARDI, in persona dell'amministratore unico dr. Antonio OM
(P.IVA: 04501190658), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Manzione (PEC:
m.manzione@pec.it), con il quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via L. Guercio
n. 208, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
pagina 1 di 13 E
CONSORZIO COMPARTO CR-32 ARECHI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Salerno (SA), alla via san Leonardo n. 161, cod.
fisc. 04776410658;
SANDULLO COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in Mercogliano (AV), alla Via San Modestino n. 4, p. iva
02318990641;
PANORAMA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Salerno (SA), alla via San Leonardo n. 161, cod. fisc. 05053780655;
SOCIETÀ COOPERATIVA FELICITAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Salerno (SA), al Corso Garibaldi n. 164, cod. fisc. 04989680659;
FIDELITAS, SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Salerno (SA), alla via R. Mauri n. 99,
cod. fisc. 04717510657;
tutti rappresentati e difesi, giusta procura a tergo della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Olinda Lanzara del Foro di CE Inferiore,
unitamente alla quale elettivamente domiciliano in Salerno (SA), alla via Angrisani n. 7,
presso lo studio dell'avv. Lucio Paolillo.
CONVENUTI
AVENTE AD OGGETTO
Controversia in materia di obbligazioni contrattuali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 2 di 13
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 23.09.2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato la LOMBARDI s.r.l. conveniva in giudizio il
Consorzio Comparto CR 32 Arechi, la s.c.r.l. Fidelitas, la s.c.r.l. Cooperativa Felicitas,
la s.r.l. Panorama e la s.r.l. Sandullo RU per sentir accogliere, nei loro confronti, le seguenti conclusioni: “previa riunione del presente giudizio a quello RG 5467\17, contrariis reiectis, dichiarare la legittimità della sospensione dei lavori, accertando che
non ricorrono le condizioni per l'esercizio della facoltà di cui all'art. 7 del contratto
d'appalto, in uno al diritto della s.r.l. OM alla conservazione dello stesso;
statuire
in alternativa che i descritti comportamenti del Consorzio costituiscono attuazione dell'indicato recesso, condannando per l'effetto i convenuti a versare alla s.r.l.
OM l'ulteriore somma di € 420.000,00 e comunque stabilendo che, in mancanza
di tale pagamento, l'impresa non sia tenuta né al rilascio del cantiere, né a tollerare
l'esecuzione dei lavori da parte di terzi;
in ogni caso, gravare i convenuti del pagamento di tutte le somme, dovute per i titoli sopra illustrati;
con gli interessi
maturati e gli interessi sugli interessi dalla domanda;
vinte le competenze, riservata ogni tutela in sede cautelare.”
Assumeva l'attrice di essere appaltatrice delle opere di urbanizzazione primaria in
Salerno, alla via S. Allende, commissionatele dal Consorzio Comparto CR 32 Arechi di
Salerno, in virtù di contratto di appalto del 5 ottobre 2012, che prevedeva - all'art. 13 - il pagamento in favore della impresa appaltatrice al raggiungimento di un credito per lavori di €uro 200.000,00;
che, nelle more, tra le parti sorgeva un contenzioso risolto poi con la transazione stipulata il 29.09.2016, firmata dai consorziarti Sandullo RU pagina 3 di 13
e s.c.r.l. Cooperativa Felicitas in virtù della quale in specie veniva pattuito che: a) “Ai fini della contabilizzazione dei lavori, restano fermi le categorie e i prezzi del contratto,
nonché i prezzi finora applicati nella contabilità, posta a base dei precedenti cinque
SAL” (art. 6);
b) nel caso di mancata redazione dello stato d'avanzamento dei lavori,
l'impresa “avrà facoltà di sospendere i lavori” (art. 8);
c) “Nel caso di contrasto circa la contabilizzazione dei lavori, alla s.r.l. “OM” oltre agli interessi ex decr. l.vo n.
231\02, dovuti per il ritardo nel pagamento, spetterà per ogni partita contestata, la
specifica e irriducibile penale, pari al doppio di quanto accertato in via giudiziale e
quindi effettivamente dovuto all'impresa” (art. 9);
d) “Le parti pattuiscono ex novo il diritto del committente alla restituzione del cantiere, nel caso di recesso, solo dopo aver
pagato l'indennizzo previsto dall'art. 16 del contratto, cioè il 10% dell'ammontare del contratto medesimo, in aggiunta beninteso a quanto ancora e se dovuto” (art. 12)”;
che, successivamente alla suddetta transazione, l'appaltatrice aveva ripreso l'esecuzione del contratto, che era stata sospesa;
che, nel dicembre del 2016, la s.r.l. OM aveva consegnato al Direttore dei Lavori, ing. G.L. CE, la bozza della contabilità delle opere, nel frattempo realizzate, di importo superiore all'indicata soglia, pattuita per ciascuno stato d'avanzamento, pari a € 200.000,00;
che, mediante invito del 18.02.17,
l'impresa formalmente aveva sollecitato l'indicato tecnico ad emettere il S.A.L., ma l'ing. CE aveva negato che ne ricorressero le condizioni, poiché a suo avviso il credito maturato dall'impresa ammontava solo a € 106.732,88 oltre IVA;
che, pertanto, la s.r.l. OM aveva adito il Tribunale di Salerno, in via monitoria, anche in danno dei consorziati, per ottenere il pagamento di quanto ritenuto di sua spettanza;
che, contro l'ingiunzione provvisoriamente esecutiva, il Consorzio e la s.r.l. Sandullo RU avevano proposto opposizione, con sospensione della clausola ex art. 642 c.p.c.;
che i pagina 4 di 13
due giudizi (RG 5467\17 e 5509\17), assegnati alla dr.ssa E. Conforti, venissero riuniti;
che, nel corso di
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