Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/06/2024, n. 1706

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/06/2024, n. 1706
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 1706
Data del deposito : 11 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa M L presidente dott.ssa M R B giudice
dott.ssa M C giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5311 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
TRA
nata a Castellammare di Stabia (NA), il 12.05.1979 ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Pollena Trocchia (NA), alla Via Dante Alighieri, n. 109, presso lo studio dell' Avv. Maria Assunta Donnarumma, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
nato a Gragnano (NA), il 16.05.1976 ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), alla via G. Cosenza, n. 122, presso lo studio dell'avv. G S che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla memoria difensiva con domanda riconvenzionale.
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: mediante le note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 05.02.2024, il procuratore di parte ricorrente, riportandosi ai propri scritti di causa, ha concluso affinché l'On.le Tribunale adito voglia - pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sigg. in data 27 Parte_2 febbraio 2002 in Castellammare di Stabia, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Castellammare di Stabia al N. 4, p. I, con conseguente annotazione dell'emananda sentenza, e per gli effetti Voglia:- assegnare la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, alla sig.ra nella quale vivrà in uno al figlio minore e Parte_1 Per_1
maggiorenne e studentessa universitaria, economicamente non autosufficiente;
Persona_2 il sig. contribuirà, nella misura del 50% alle spese di manutenzione straordinaria CP_1 dell'abitazione coniugale assegnata alla sig.ra e di proprietà di entrambi;- Parte_1 disporre, ai sensi della L. 54/06, l'affido condiviso del figlio minore ad Persona_3 entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, con facoltà per il sig.
[...]
di tenerlo con sé almeno tre giorni della settimana e compatibilmente con i di lui CP_1 impegni scolastici ed extrascolastici, previa comunicazione almeno un giorno prima alla sig.ra con pernottamento nei giorni di sabato e domenica a settimane alterne, durante le Parte_1 vacanze scolastiche, natalizie e pasquali per un periodo pari alla metà delle stesse, con la facoltà per entrambi i genitori di eventuali variazioni previa comunicazione all'altro;
in particolare, durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre un periodo di gg.15 da concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno;
disporre che il sig. , Controparte_1 libero professionista, contribuisca al mantenimento dei figli minori versando a titolo di contributo per il mantenimento dei figli ed la somma mensile di euro 350,00 Per_2 Per_1
(trecentocinquanta/00) cadauno, per un totale di euro 700,00 (settecento/00) mensili, nonché la somma di euro 300,00 (trecento/00) a titolo di assegno divorzile a favore della moglie, sig.ra
priva di reddito e di altra forma di sostentamento;
il tutto per un totale di Parte_1 euro 1000,00 (euromille/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, che dovranno essere versati entro il giorno cinque di ogni mese direttamente alla sig.ra a Parte_1 mezzo bonifico bancario;- disporre il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio con annotazione del figlio minore.
Parte resistente:

1. pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi e in data 27.02.2002 in Castellammare di Stabia Controparte_1 Parte_1
(NA), regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Castellammare di Stabia al N. 4, p. I, con conseguente annotazione dell'emananda sentenza;

2. rigettare la domanda formulata dalla ricorrente di “disporre che il sig. libero Controparte_1 professionista, contribuisca al mantenimento dei figli versando la somma mensile di euro
350,00 (trecentocinquanta/00) cadauno, per un totale di euro 700,00 (settecento/00), nonché la somma di euro 100,00 (cento/00) a titolo di assegno divorzile a favore della moglie, sig.ra
il tutto per un totale di Euro 800,00 (ottocento/00) mensili, rivalutabili Parte_1 annualmente secondo gli indici ” in quanto chiaramente infondata in fatto ed in diritto;
Org_1


3. assegnare la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi sita in Castellammare di Stabia
(NA) alla Via Brambilla n. 27/A, alla sig.ra nella quale vivrà unitamente al Parte_1 figlio minore ed alla figlia maggiorenne ad oggi non ancora economicamente Per_1 Per_2 autosufficiente;

4. disporre, ai sensi della L. 54/06, l'affido condiviso del figlio minore Per_1 ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, con facoltà per il sig.
[...] di tenerlo con sé senza limitazioni, anche per il pernotto, ed in ogni caso con CP_1 facoltà per il padre di tenerlo con sé almeno tre giorni della settimana (compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore), con pernottamento nei giorni di sabato e domenica a settimane alterne, durante le vacanze scolastiche, natalizie e pasquali per periodo pari alla metà delle stesse, con la facoltà per entrambi i genitori di eventuali variazioni previa comunicazione all'altro;
in particolare, durante le vacanze estive il minore trascorrerà Per_1 con il padre un periodo di almeno giorni 15 da concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno;

5. determinare a carico del sig. (così come previsto in sede di Controparte_1 separazione consensuale) un assegno di mantenimento per i figli ed di Euro Per_2 Per_1
250,00 (duecentocinquanta/00) cadauno, per un totale di Euro 500,00(cinquecento/00) mensili, da corrispondere alla sig.ra il primo giorno di ogni mese e da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;

6. disporre che i sigg.ri e Controparte_1 Parte_1 contribuiscano nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie scolastiche
[...]
e mediche (ivi comprese visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN) per i figli che si dovessero rendere necessarie, purché previamente concordate e debitamente documentate;

7. disporre che la sig.ra contribuisca, nella misura del 50%, Parte_1 alle spese di manutenzione straordinaria dell'abitazione coniugale;

8. rigettare tutte le ulteriori domande formulare dalla sig.ra 9. compensare integralmente tra le parti le Parte_1 spese, anche generali, diritti ed onorari del presente giudizio
Con atto del 7.5.2024 il P.M. ha concluso chiedendo disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affido condiviso del minore con collocamento presso la madre ed obbligo
a carico del padre di versare un assegno di mantenimento di euro 250.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.09.2019, ha chiesto a questo Tribunale che Parte_1 fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in Castellammare di Stabia (NA), in data 27.02.2002, con da cui sono nati, a Pompei, due figli: , Controparte_1 Persona_2 il 23.06.2002, ed , il 17.12.2006. Per_1
A sostegno della domanda di divorzio ha dedotto che i coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale in intestazione con decreto del
22.03.2018, n. 2556/2018, all'esito del procedimento rubricato con R.G. n. 8053/2017;
ha precisato che, nel contesto degli accordi esitati nella citata separazione consensuale, è stato convenuto l'affidamento condiviso dei figli, allora entrambi minorenni, ad ambedue i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, a cui è stata assegnata la casa coniugale, e con regolamentazione del diritto di visita del padre;
è stato previsto, altresì, l'obbligo del
[...]
di corrispondere mensilmente alla una somma mensile complessivamente CP_1 Parte_1
Org_ pari a Euro 600,00 - da rivalutare annualmente secondo gli indici - di cui Euro 100,00 a titolo di contributo al mantenimento del coniuge ed Euro 250,00 per ciascuno dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi figli, nonché delle spese di manutenzione straordinaria dell'abitazione coniugale.
L'istante ha quindi dedotto che i coniugi non hanno più ripreso la convivenza coniugale;
dunque, ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile, confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale inter partes, ma ha domandato disporsi l'aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli, da quantificarsi in Euro 700,00 (di cui Euro
350,00 per ciascun figlio).
In data 15.11.2019 si è costituito in giudizio il quale ha, in via Controparte_1 preliminare, eccepito la nullità del ricorso introduttivo;
ciononostante, non si è opposto all'avversa richiesta di scioglimento del matrimonio civile, bensì domandando, in via riconvenzionale, l'affido condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, ma con collocamento privilegiato presso il padre, a cui assegnare la casa coniugale, e con regolamentazione del diritto di visita della madre;
ha, pertanto, domandato porsi a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento di un assegno mensile pari
a Euro 250,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi occorrenti, nonché al 50% delle spese di manutenzione straordinaria dell'abitazione coniugale.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale, all'esito dell'udienza del 15.01.2020, ha emesso i provvedimenti temporanei di cui all'art. 4 l. n. 898/1970, recependo, in via provvisoria, gli accordi raggiunti dalle parti in ordine alle condizioni accessorie alla pronuncia sullo status;
contestualmente, ha nominato il Giudice istruttore e ha fissato l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa dinanzi a questi.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., esperito l'esame testimoniale richiesto da ambo le parti, alla udienza cartolare sopra indicata, sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa è stata introitata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. e inoltro degli atti al PM perché rendesse le proprie conclusioni.
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