Trib. Salerno, sentenza 09/12/2024, n. 2418

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 09/12/2024, n. 2418
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 2418
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello
scambio di note scritte disposto con ordinanza dell'8.5.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito
telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5884 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...], il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo
difensore, dall'avv. Antonella Tambasco ed elettivamente domiciliato in Futani (SA), alla Via
Dante Alighieri, n. 121, presso lo studio del difensore;

PEC: Email_1
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t.;
Controparte_1
Resistente contumace

OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 24.10.2023, adiva il Tribunale di Salerno - Parte_1
Sezione Lavoro, proponendo azione nei confronti della Controparte_2
in persona del l.r.p.t., al fine di ottenere la condanna dell'Ente al pagamento della somma di
€ 1.477,00, a titolo di retribuzione non corrisposta per il periodo corrispondete dal 1° al 31
dicembre 2014, ovvero a titolo di risarcimento del danno per la retribuzione illegittimamente
non corrisposta, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Segnatamente il ricorrente esponeva:
- di essere dipendente a tempo indeterminato della , Controparte_2
quale “addetto ai lavori di sistemazione idraulico – forestale e idraulico-agraria” con la
qualifica di operaio specializzato;

- che l'Ente datoriale aveva deliberato, con determina n. 83 del 18.11.2024, di richiedere per
i lavoratori idraulico forestali, assunti alla data del 31.12.1997, l'applicazione
dell'integrazione salariale di cui alla L. n. 457, dell'8 agosto 1972, per “mancanza di fondi” a
partire dal 1° dicembre 2014, fino al 31 dicembre 2014;

- di avere nel 2015 l rigettato l'istanza di attivazione della CISOA, all'esito dell'esame CP_3
dei ricorsi proposti dinnanzi al Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti;

- di non aver ricevuto per il mese di dicembre 2014 la retribuzione e i contributi spettanti da
parte dell' . Parte_2
In diritto, la parte assumeva che fosse pienamente sussistente il diritto alla retribuzione in
conseguenza del comportamento illecito da parte datoriale, in quanto la sospensione
dell'attività lavorativa era stata imposta dalla stessa, senza che a tale sospensione fosse
intervenuta la CISOA.
Segnatamente, rilevava di percepire una busta paga di € 1.477,25 e, pertanto, per il mese
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