Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 591
Sentenza
11 febbraio 2025
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 5535/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15 maggio 2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 15 ottobre 1976 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente a[...] ma di fatto residente a [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 18 luglio 1976 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NA SE il 07 dicembre 2009
(anno 2003, atto n. 50, parte 2, Serie A)
separati con sentenza n. 997/2024 emessa il 03.07.2024 del Tribunale di MI
(passata in giudicato)
con i seguenti figli: nato a [...] il giorno 11 marzo 2010, cittadino italiano, Pt_3
cod. fisc. , e , nata a [...] il giorno 20 marzo 2012, C.F._3 Pt_4
cittadina italiana, cod. fisc C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 maggio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale, sita a NA SE (MI), in via Alessandro Volta n. 34 e dalla quale il marito si è già allontanato, resta assegnata alla moglie, la quale ivi abiterà con i figli.
2) I figli minori e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Pt_3 Pt_4 collocazione prevalente presso la madre nella già casa coniugale.
2.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse dei figli in merito.
3) A garanzia del diritto dei minori a mantenere rapporti significativi ed equilibrati con entrambi i genitori, il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé i figli durante i giorni infrasettimanali,
ma sempre previo tempestivo avviso alla madre e compatibilmente agli impegni dei minori, nonché a fine settimana alternati dalle ore 19.00 del venerdì al lunedì mattino.
Essi genitori hanno individuato un calendario dei tempi di permanenza dei figli in base al quale si avvicenderanno costantemente nel tempo come di seguito riportato:
In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà i minori nei periodi appresso indicati:
- due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì e giovedì, dalle ore 18.00 sino alle ore 22.00;
- a weekend alternati, a fine settimana alternati dalle ore 19.00 del venerdì al lunedì mattino;
3.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, i minori trascorreranno il periodo dal 24 dicembre fino al 30 dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, con l'ulteriore intesa che in ogni caso il genitore che avrà con sé i minori nel primo periodo delle festività natalizie consentirà che l'altro genitore possa trascorrere con i figli o la Vigilia di Natale o il pranzo di Natale, previo accordo entro il 15 dicembre, salvo che il genitore
affidatario per il primo periodo delle festività natalizie abbia organizzato una vacanza con i figli in tale periodo.
3.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, i minori trascorreranno con ciascun genitore tre giorni delle festività scolastiche pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o di Pasquetta.
3.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, i minori staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà i minori in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con i minori all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per i figli ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando i figli con sé.
4) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio dei figli, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza.
5) Tenuto conto delle condizioni reddituali delle