Trib. Treviso, sentenza 21/02/2024, n. 421
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa D R – Presidente dott.ssa S M – Giudice dott.ssa G C – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio R.G. n. 4915/2023, promosso con ricorso depositato in data 13.9.2023 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. O P giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Torri di Quartesolo, via Brescia n. 33;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
c.f. CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento di
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. T I giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di intervento, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Treviso, via G. Pozzobon n.
3;
c.f.: CodiceFiscale_3
- parte intervenuta - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 15.2.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo Scioglimento del Matrimonio contratto in Asolo e rubricato nel Registro degli Atti di Matrimonio al numero 13, Parte I, Serie /, Anno 2002.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.9.2023, il signor esponeva di aver contratto matrimonio civile Parte_1
con la signora in data 15.7.2002 ad Asolo e che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1
il 3.8.2003 e in data 7.3.2006. CP_2 Per_1
Venuta meno l'affectio maritalis e avendo fatto l'odierna resistente rientro presso il suo Paese d'origine, il signor instaurava nel mese di febbraio 2022 procedura di separazione giudiziale dalla moglie, Parte_1
ad oggi ancora pendente. Con sentenza non definitiva n. 544/2023, pubblicata il 5.5.2023, era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, mentre il suddetto giudizio proseguiva per la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
Decorsi i termini di legge, il signor instaurava quindi giudizio divorzile, chiedendo la Parte_1
conferma delle condizioni in punto affido e mantenimento del figlio minore e di quello Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente già stabilite con l'ordinanza CP_2
presidenziale nella causa di separazione.
2
Con decreto del 20.9.2023, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per la resistente,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa D R – Presidente dott.ssa S M – Giudice dott.ssa G C – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio R.G. n. 4915/2023, promosso con ricorso depositato in data 13.9.2023 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. O P giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Torri di Quartesolo, via Brescia n. 33;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
c.f. CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento di
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. T I giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di intervento, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Treviso, via G. Pozzobon n.
3;
c.f.: CodiceFiscale_3
- parte intervenuta - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 15.2.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo Scioglimento del Matrimonio contratto in Asolo e rubricato nel Registro degli Atti di Matrimonio al numero 13, Parte I, Serie /, Anno 2002.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.9.2023, il signor esponeva di aver contratto matrimonio civile Parte_1
con la signora in data 15.7.2002 ad Asolo e che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1
il 3.8.2003 e in data 7.3.2006. CP_2 Per_1
Venuta meno l'affectio maritalis e avendo fatto l'odierna resistente rientro presso il suo Paese d'origine, il signor instaurava nel mese di febbraio 2022 procedura di separazione giudiziale dalla moglie, Parte_1
ad oggi ancora pendente. Con sentenza non definitiva n. 544/2023, pubblicata il 5.5.2023, era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, mentre il suddetto giudizio proseguiva per la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
Decorsi i termini di legge, il signor instaurava quindi giudizio divorzile, chiedendo la Parte_1
conferma delle condizioni in punto affido e mantenimento del figlio minore e di quello Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente già stabilite con l'ordinanza CP_2
presidenziale nella causa di separazione.
2
Con decreto del 20.9.2023, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per la resistente,
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