Trib. Treviso, sentenza 21/02/2024, n. 421
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio R.G. n. 4915/2023, promosso con ricorso depositato in data 13.9.2023 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Pellegrini giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Torri di Quartesolo, via Brescia n. 33;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
c.f. CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento di
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Iannuzzi giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di intervento, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Treviso, via G. Pozzobon n.
3;
c.f.: CodiceFiscale_3
- parte intervenuta - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 15.2.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo Scioglimento del Matrimonio contratto in Asolo e rubricato nel Registro degli Atti di Matrimonio al numero 13, Parte I, Serie /, Anno 2002.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.9.2023, il signor esponeva di aver contratto matrimonio civile Parte_1
con la signora in data 15.7.2002 ad Asolo e che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1
il 3.8.2003 e in data 7.3.2006. CP_2 Per_1
Venuta meno l'affectio maritalis e avendo fatto l'odierna resistente rientro presso il suo Paese d'origine, il signor instaurava nel mese di febbraio 2022 procedura di separazione giudiziale dalla moglie, Parte_1
ad oggi ancora pendente. Con sentenza non definitiva n. 544/2023, pubblicata il 5.5.2023, era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, mentre il suddetto giudizio proseguiva per la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
Decorsi i termini di legge, il signor instaurava quindi giudizio divorzile, chiedendo la Parte_1
conferma delle condizioni in punto affido e mantenimento del figlio minore e di quello Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente già stabilite con l'ordinanza CP_2
presidenziale nella causa di separazione.
2
Con decreto del 20.9.2023, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio R.G. n. 4915/2023, promosso con ricorso depositato in data 13.9.2023 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Pellegrini giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Torri di Quartesolo, via Brescia n. 33;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
c.f. CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento di
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Iannuzzi giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di intervento, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Treviso, via G. Pozzobon n.
3;
c.f.: CodiceFiscale_3
- parte intervenuta - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 15.2.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo Scioglimento del Matrimonio contratto in Asolo e rubricato nel Registro degli Atti di Matrimonio al numero 13, Parte I, Serie /, Anno 2002.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.9.2023, il signor esponeva di aver contratto matrimonio civile Parte_1
con la signora in data 15.7.2002 ad Asolo e che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1
il 3.8.2003 e in data 7.3.2006. CP_2 Per_1
Venuta meno l'affectio maritalis e avendo fatto l'odierna resistente rientro presso il suo Paese d'origine, il signor instaurava nel mese di febbraio 2022 procedura di separazione giudiziale dalla moglie, Parte_1
ad oggi ancora pendente. Con sentenza non definitiva n. 544/2023, pubblicata il 5.5.2023, era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, mentre il suddetto giudizio proseguiva per la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
Decorsi i termini di legge, il signor instaurava quindi giudizio divorzile, chiedendo la Parte_1
conferma delle condizioni in punto affido e mantenimento del figlio minore e di quello Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente già stabilite con l'ordinanza CP_2
presidenziale nella causa di separazione.
2
Con decreto del 20.9.2023, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si
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