Trib. Treviso, sentenza 29/02/2024, n. 525

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 29/02/2024, n. 525
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 525
Data del deposito : 29 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 5391/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marica Loschi ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5391/2021 promossa da:
TRA

IE RC E TO HI, rappresentati e difesi dall'avv. Zanin Giancarlo,
attori E

IO VA E OR RA, rappresentati e difesi dall'avv. Alfonsi Giovanni,
convenuti
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.11.2023 le parti concludevano come da fogli telematici allegati al verbale di udienza.
pagina 1 di 6

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione GO AR e RT HI citavano in giudizio i signori NC IA ed SS CC affinchè venisse dichiarato l'inadempimento dei convenuti relativamente alle obbligazioni assunte con il mandato contenuto, a pag. 4, del rogito notarile del 15.01.2021 ed il venir meno dell'obbligo dei mandanti di corresponsione della somma di € 19.000,00, previa declaratoria di legittimità della revoca del mandato, con lettera raccomandata del 22.07.2021. Chiedevano, inoltre, la condanna al pagamento dell'importo di € 15.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti.
Si costituivano i convenuti con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale del 22.12.21 chiedendo, nel merito, di accertare e dichiarare nulla e/o inefficace la revoca del mandato operata dai mandanti, oltre che di accertare e dichiarare il corretto ed esatto adempimento dei medesimi delle obbligazioni assunte con il mandato loro conferito dagli istanti.
Chiedevano la condanna degli attori al pagamento di euro 19.000,00, oltre interessi legali maturati dal dì del dovuto al saldo;
il rigetto di tutte le domande proposte dagli attori, oltre alla pronuncia di nullità della clausola posta a pagina 5 (penultimo capoverso) dell'atto a rogito del Notaio Nicoletta Mammuccari del 15.1.2021. Chiedevano, da ultimo, la condanna degli attori al pagamento della somma di euro 15.000,00, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale incremento del valore dell'area stessa in conseguenza dei realizzati posti auto e delle spese sostenute dagli stessi.
Espletate le prove testimoniali, all'udienza del 24.11.2023 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte.
Scaduti i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
La domanda formulata dagli attori merita accoglimento.
Gli istanti chiedevano che venisse accertato l'inadempimento dei convenuti alle obbligazioni di cui al punto III del rogito notarile.
Esso prevedeva che: “quanto ad euro 19.000,00 … verranno versati dalla parte acquirente alla parte venditrice entro e non oltre il 31 luglio 2021, a condizione che entro tale data la parte venditrice abbia adempiuto al mandato di cui appresso.” L'oggetto del mandato consisteva “ nell'urbanizzazione dell'area urbana di cui alla lettera – B – del presente atto, quindi ad incaricare tecnici, professionisti e ditte per l'esecuzione dei lavori, a predisporre la documentazione tecnica, a presentare qualsiasi domanda o documento presso i competenti uffici nonchè ad eseguire le opere, al fine della realizzazione di due posti auto, a completa cura e spesa per tecnici, professionisti opere e oneri concessori e quant'altro necessario, dei signori NC IA e CC SS”.
Dal tenore letterale del testo si deduceva specificatamente: “il mandato si riterrà pagina 2 di 6 adempiuto con la presentazione presso i competenti Uffici Comunali della dichiarazione di fine lavori entro il termine di cui sopra”.
In poche parole, i convenuti dovevano realizzare, a propria cura e spese, l'urbanizzazione del mappale 681 tramite, per l'appunto, la realizzazione di due posti auto e di tutte le opere di urbanizzazione relative, il tutto entro e non oltre il 31.07.21;
gli attori, in seguito all'adempimento di detto mandato da parte dei signori NC e CC, dovevano corrispondere l'importo di euro 19.000,00.
Come è noto, in presenza di contratti a prestazioni corrispettive, la distribuzione degli oneri probatori segue i criteri di cui all'art. 2697 c.c. come chiariti nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 30.10.01 n. 13533 e, quindi, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo titolo, limitandosi alla mera allegazione
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