Trib. Milano, sentenza 11/03/2024, n. 2664

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 11/03/2024, n. 2664
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 2664
Data del deposito : 11 marzo 2024

Testo completo

N. 34955 /2023 Reg. Gen.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa M L A Presidente dott. G G Giudice rel dott. ssa C D Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 09/10/2023 e vertente
TRA
) , nata a MILANO (MI) in data 22/04/1990 rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. P B e VIVINETTO LORENZI LAURA ELISA presso il cui studio in via Lamarmora n. 44 ha eletto domicilio telematico
RICORRENTE
E
( ), nato a TRADATE (VA) in data 10/09/1988 CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. G E, presso il cui studio in Via Fontana n. 15 ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 19/10/2023

OGGETTO: SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
Precisazione delle conclusioni parte ricorrente:
A questo Ill.mo Tribunale di Milano, previo l'espletamento degli incombenti di rito, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sigg.ri e , in data 2.4.2016 a Parte_1 CP_1
Milano, alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale sita in Milano, Via Sapri n. 73 con tutti i beni mobili e gli arredi, resta assegnata alla sig.ra che vi abiterà con le figlie minori;
Parte_1
Pers 2) le figlie minori e restano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori che si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie. Per le decisioni inerenti le questioni di ordinaria amministrazione, la potestà potrà essere esercitata separatamente dai genitori i quali, pertanto, limitatamente a tali questioni, adotteranno liberamente le decisioni ritenute più opportune per le figlie durante il periodo di rispettiva permanenza con le stesse. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza, fatto salvo l'obbligo di informare l'altro genitore.
3) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie:
• nei fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica alle ore 21.00 (ovvero dopo cena previo avviso), avendo cura di riportare le bambine presso la casa coniugale;

• durante la settimana nella sera del mercoledì dalle 19.00 alle 21.00;

• con la fine della scuola, dal mese di giugno sino alla riapertura nel mese di settembre, i genitori si impegnano a conciliare i rispettivi impegni lavorativi con le esigenze delle figlie, accordandosi preventivamente (e comunque non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno) sulla scelta del centro estivo a cui iscrivere le figlie o vagliando soluzioni alternative;

• durante le vacanze estive per un periodo di almeno due settimane, anche consecutive.
I genitori si impegnano ad accordarsi circa l'organizzazione e la gestione delle ferie estive entro il 30 giugno di ogni anno e di comunicarsi reciprocamente almeno 15 giorni prima della partenza, il luogo di villeggiatura;

• nel periodo natalizio dal 24 al 30 dicembre ad anni alterni con la madre;

• nei giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni con la madre.;

• nei giorni dedicati alle festività pasquali, stante la chiusura degli istituti scolastici, le figlie trascorreranno con ognuno dei genitori la metà di detto periodo. I genitori si impegnano ad accordarsi
circa l'organizzazione e la gestione delle ferie pasquali con ampio anticipo (almeno 30 giorni prima dell'inizio delle ferie);

• per tutte le altre festività e/o ponti che comporteranno la chiusura dell'Istituto scolastico i genitori si impegnano ad accordarsi preventivamente sulla gestione delle figlie stabilendo che le stesse trascorrano dette festività e/o ponti alternativamente con uno dei genitori oppure con ognuno di essi la metà del periodo di chiusura dell'istituto scolastico.
In caso di sopravvenuta impossibilità nei giorni di propria spettanza, il genitore dovrà organizzarsi autonomamente e a proprie spese per la gestione e la cura delle figlie.
4) i genitori convengono che qualora le figlie fossero ammalate, ciascun genitore dovrà avvertire tempestivamente l'altro e, soprattutto se ciò accadesse nei giorni in cui le stesse dovessero essere con
l'altro, questi recupererà successivamente l'incontro appena possibile. Ogni genitore che terrà con sé le figlie dovrà assicurare in ogni caso il contatto telefonico con l'altro genitore e nella gestione delle figlie potrà farsi assistere dai rispettivi nonni delle minori;

5) il Signor si impegna a corrispondere alla Signora a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento delle figlie minori, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse,
l'importo mensile di € 300,00 per ciascuna, per un totale di € 600,00= o la diversa somma ritenuta equa.
Ogni versamento sarà effettuato in via anticipata e per 12 mensilità all'anno, da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat con bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese.
6) I coniugi si impegneranno a contribuire al pagamento delle spese straordinarie/extra assegno relative alle figlie nella misura del 50% ciascuno conformemente a quanto disposto nel Protocollo del
Tribunale di Milano, a cui si aggiunge il 50% delle spese per il pagamento della psicologa e della logopedista laddove utili per il benessere delle figlie.
7) I coniugi convengono che la retta di iscrizione alla scuola privata delle figlie verrà suddivisa tra loro nella misura del 50% ciascuno.
8) Gli assegni familiari per le figlie saranno percepiti dalla Signora Parte_1
9) il Signor si impegna a pagare i restanti ratei del mutuo e sino all'estinzione dello CP_1
stesso nella misura del 100%. Il Signor provvederà altresì a versare in via esclusiva, l'importo CP_1 mensile di € 77,21 dovuto a titolo di assicurazione accessoria al mutuo sino alla sua estinzione nonché
a pagare le rate insolute.
10) I coniugi si impegnano a pagare nella misura del 50% ciascuno gli eventuali oneri straordinari e quelli connessi alla proprietà (esempio spese condominiali straordinarie, imposte). Diversamente tutti gli oneri gestionali ordinari relativi alla casa rimangono a carico esclusivo della Signora ;
Parte_1 11) Il conto corrente cointestato ad entrambi aperto presso la Organizzazione_1
continuerà ad essere utilizzato dal Signor per il pagamento del mutuo di cui al punto 10 che CP_1
precede.
12) La Signora e il Signor dichiarano di essere entrambi economicamente Parte_1 CP_1
autosufficienti sicché ciascuno provvederà al proprio mantenimento;

13) I coniugi confermano la loro volontà a consentire reciprocamente il rilascio ed il rinnovo del passaporto e dei documenti idonei per l'iscrizione e l'espatrio delle figlie;

14) Le detrazioni fiscali
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