Trib. Termini Imerese, sentenza 05/03/2024, n. 333
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Testo completo
N.R.G. 981/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) L P - Presidente
2) R M - Giudice
3) R L F - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 981 2022
TRA
(C.F. ), N.Q. DI CURATORE Parte_1 C.F._1
SPECIALE MINORE (C.F. ), con l'Avv. Persona_1 C.F._2
;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, (C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ) con l'Avv. M P;
C.F._4
CONVENUTI
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 15 febbraio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , rappresentata dal curatore Persona_1 speciale Avv. nominata nell'ambito del procedimento n. 427/2021 Parte_1
1
R.G.V.G di questo Tribunale giusto decreto n. 5782/21, ha convenuto in giudizio i genitori della minore, e chiedendo di accertare e dichiarare, ai Controparte_1 CP_2 sensi degli artt. 243 bis e 244 c.c., l'insussistenza del rapporto di filiazione con CP_2
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che nata a Palermo il Persona_1
1 marzo 2011, in costanza del matrimonio contratto dai convenuti il 5 agosto 1995, non è figlia di come dimostrato dal test di analisi genetica eseguito dal Dott. CP_2 [...]
in data 14 ottobre 2020. Per_2
Sulla scorta di tali motivi, il curatore speciale, munito dell'autorizzazione del Giudice
Tutelare, ha proposto l'odierna domanda di disconoscimento della paternità, prodromica all'esercizio dell'azione di accertamento della paternità nei confronti del padre biologico.
Si sono costituiti in giudizio e i quali hanno aderito CP_2 Controparte_1 alla domanda proposta da parte attrice, ritenendola fondata.
La causa, istruita mediante l'escussione del teste Dott. , sulla scorta delle Persona_2 conclusioni rassegnate nelle note sostitutive di udienza, è stata posta in decisione davanti al
Collegio in data 16 febbraio 2024, con rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, occorre, innanzitutto, procedere alla ricostruzione del quadro normativo in cui si inserisce l'azione di disconoscimento di paternità.
A riguardo, si evidenzia che il d.lgs. 154/2013, nell'ottica di semplificare la precedente disciplina, ha disposto l'abrogazione dell'art. 235 c.c., sostituendolo con il nuovo art. 243 bis
c.c., che così recita “L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo. Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità”.
Dalla lettura del dettato normativo, si ricava inequivocabilmente che la legittimazione attiva spetta al marito, alla madre ed al figlio stesso e che la sola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) L P - Presidente
2) R M - Giudice
3) R L F - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 981 2022
TRA
(C.F. ), N.Q. DI CURATORE Parte_1 C.F._1
SPECIALE MINORE (C.F. ), con l'Avv. Persona_1 C.F._2
;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, (C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ) con l'Avv. M P;
C.F._4
CONVENUTI
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 15 febbraio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , rappresentata dal curatore Persona_1 speciale Avv. nominata nell'ambito del procedimento n. 427/2021 Parte_1
1
R.G.V.G di questo Tribunale giusto decreto n. 5782/21, ha convenuto in giudizio i genitori della minore, e chiedendo di accertare e dichiarare, ai Controparte_1 CP_2 sensi degli artt. 243 bis e 244 c.c., l'insussistenza del rapporto di filiazione con CP_2
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che nata a Palermo il Persona_1
1 marzo 2011, in costanza del matrimonio contratto dai convenuti il 5 agosto 1995, non è figlia di come dimostrato dal test di analisi genetica eseguito dal Dott. CP_2 [...]
in data 14 ottobre 2020. Per_2
Sulla scorta di tali motivi, il curatore speciale, munito dell'autorizzazione del Giudice
Tutelare, ha proposto l'odierna domanda di disconoscimento della paternità, prodromica all'esercizio dell'azione di accertamento della paternità nei confronti del padre biologico.
Si sono costituiti in giudizio e i quali hanno aderito CP_2 Controparte_1 alla domanda proposta da parte attrice, ritenendola fondata.
La causa, istruita mediante l'escussione del teste Dott. , sulla scorta delle Persona_2 conclusioni rassegnate nelle note sostitutive di udienza, è stata posta in decisione davanti al
Collegio in data 16 febbraio 2024, con rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, occorre, innanzitutto, procedere alla ricostruzione del quadro normativo in cui si inserisce l'azione di disconoscimento di paternità.
A riguardo, si evidenzia che il d.lgs. 154/2013, nell'ottica di semplificare la precedente disciplina, ha disposto l'abrogazione dell'art. 235 c.c., sostituendolo con il nuovo art. 243 bis
c.c., che così recita “L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo. Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità”.
Dalla lettura del dettato normativo, si ricava inequivocabilmente che la legittimazione attiva spetta al marito, alla madre ed al figlio stesso e che la sola
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