Trib. Napoli, sentenza 22/11/2024, n. 7959

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 22/11/2024, n. 7959
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 7959
Data del deposito : 22 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 6942/2024 RG cui sono state riunite le n 6945, 6947 e 6948 del 2024 avente ad
OGGETTO: differenze retributive, vertente TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
rappresentati e difesi dall'Avv. Piero Ferrara
[...]
RICORRENTI
E
in persona del Direttore Generale, Controparte_1 nonché legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Avv.Ti Giuseppe Iervolino,
Massimiliano De Masi, Domenico Coppola, Monica Laiso
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con distinti ricorsi successivamente riuniti per identità di materia i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio la resistente chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt.
9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni di cui al punto 3) della premessa del presente ricorso e per l'effetto
- condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 4.046,76, giusti conteggi elaborati al punto 10) del presente ricorso, in favore della dell'importo di € 2.645,22, Parte_1 giusti conteggi elaborati al punto 7) in favore di dell'importo di € 3.654,37, giusti Pt_2 conteggi elaborati al punto 10) in favore di dell'importo di € 3.383,21, giusti Pt_3 conteggi elaborati al punto 7) in favore di per i suddetti titoli, oltre interessi legali Pt_4 dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;

- condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. In via istruttoria, nella denegata ipotesi di contestazione dei fatti dedotti, si chiede alla S.V. Ill.ma di ordinare alla convenuta l'esibizione dei fogli di servizio in originale ai sensi dell'art.
210 c.p.c., nonché disporre la nomina di C.T.U. contabile. In punto di fatto i ricorrenti esponevano di essere dipendenti dell' inquadrati Parte_5 la fino ad aprile 2019, nel livello D1 e, da maggio 2019, nel livello D2 del CCNL del Parte_1 personale delle Aziende Sanitarie del 07.04.1999, con mansione di collaboratore professionale sanitario infermiere presso l'Ospedale S. Paolo, nel livello BS del C.C.N.L. del personale Pt_2 delle Aziende Sanitarie del 07.04.1999 con la qualifica di Operatore sociosanitario presso l'Ospedale
S. Paolo;
nel livello D6 del C.C.N.L. del personale delle Aziende Sanitarie del 07.04.1999 Pt_3 con la qualifica di Collaboratore professionale sanitario infermiere presso il Distretto 46 e Pt_4 nel livello D2 , fino ad Aprile 2019, livello D3, da Maggio 2019, e livello D4, da Novembre 2022, del C.C.N.L. del personale delle Aziende Sanitarie del 07/04/1999 con la qualifica di Collaboratore professionale sanitario infermiere presso l'Ospedale S. Paolo Deducevano di aver prestato servizio in giorni festivi infrasettimanali.
In diritto, richiamavano gli artt. 9 e 34 commi78 del C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità del 20.09.2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7 – 8 del C.C.N.L. 2016-2018. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la resistente che deduceva l'infondatezza della domanda ed, in particolare, in alcuni giudizi deduceva la nullità, la decadenza ed anche la prescrizione del diritto.
Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa. Preliminare all'esame del merito, è l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla parte resistente. Invero, parte ricorrente ha individuato le disposizioni contrattuali che assume applicabili alla fattispecie nonché gli elementi fattuali che determinerebbero il riconoscimento. Sono, infatti, presenti gli elementi di fatto e di diritto che l'art 414 c.p.c. richiede e che consentono alla controparte di difendersi, nonché, a questo Giudice di conoscere compiutamente la controversia.
In ordine alla prescrizione sollevata, l'eccezione deve essere respinta avendo, in tal senso, parte ricorrente adeguatamente dimostrato di aver efficacemente interrotto il decorso del relativo termine mediante Pec del 29.06.2023, la Pec del 14.07.2023, e Pec del 08.06.2023 Parte_1 Pt_4
e Pt_2 Pt_3
Quanto alla dedotta decadenza, la disposizione contrattuale invocata prevede un'obbligazione alternativa che risulta disciplinata dagli artt. 1285 e ss c.c., secondo cui la facoltà di scelta spetta al debitore se non è diversamente previsto.
Nella specie, tale scelta può dirsi manifestata con la richiesta di messa in mora e non si rinviene nell'ordinamento una norma che sancisca la decadenza dal diritto, previsione necessaria in ragione della eccezionalità delle fattispecie che la prevedono.
Al più, la disposizione, potrebbe essere interpretata nel senso che con il decorso del termine di 30 giorni il lavoratore perde la facoltà di scelta ivi prevista.
Nel merito, la domanda è fondata e va, per i motivi di seguito illustrati, accolta.
I ricorrenti chiedono l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001, così come sostituito dagli artt. 29 comma 6e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, e, quindi, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali.
In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio secondo cui “l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la
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