Trib. Locri, sentenza 26/07/2024, n. 826
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Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 1212 / 2020
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
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SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1212 / 2020 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
LL RI (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv.
Sebastiano Guido Strangio, con il quale è elettivamente domiciliata in
Sant'Agata del Bianco (RC) Via Iemallo n. 10
Ricorrente
CONTRO
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. RI Pisanu, con la quale è elettivamente domiciliata in Locri (RC)
Via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale
Resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.05.2020, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa, in qualità di bracciante agricola, alle dipendenze dell'azienda agricola della sig.ra PE NT, situata nel comune di Brancaleone, nell'anno 2017, dal 12.08.2017 al 31.12.2017, per
102 giornate lavorative;
- che è stata impiegata sui fondi della sig.ra PE NT, ubicati nel
Comune di Brancaleone, in località “Castellani” e “Ricchella”, in terreni adiacenti ed estesi per oltre undici ettari;
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- che, seguendo le direttive impartite dal datore di lavoro, si è occupata di lavori agricoli vari, tra i quali: accudimento di un uliveto;
assistenza, irrigazione e coltivazione di un bergamotteto;
coltivazione di ortaggi e lavori di manutenzione del fondo;
- che ha percepito una retribuzione giornaliera pari a circa € 40,00, lavorando dal lunedì al venerdì, e, saltuariamente, anche il sabato, per circa otto ore al giorno, con un'ora di pausa pranzo;
- che, in conseguenza di ciò, ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza;
- che l'INPS ha riconosciuto le giornate lavorative per l'anno 2017, con conseguente iscrizione nell'elenco anagrafico del comune di residenza, ma successivamente ha provveduto alla cancellazione delle stesse, comunicata mediante la pubblicazione dell'elenco nominativo trimestrale di variazione, avvenuta dal 15 giugno 2019 al 30 giugno 2019;
- che, avverso tale cancellazione, in data 23.07.2019, ha proposto ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro;
- che possiede i requisiti di legge legittimanti l'iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di Bovalino.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale - G.L. adito, contrariis rejectis, a) dichiarare che LL
RI, ha prestato la propria attività lavorativa quale bracciante agricolo per
l'anno 2017, così come indicato e specificato in premessa, e di conseguenza condannare l'INPS all'iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di
Bovalino per un numero di giornate lavorate pari a n. 102, fatta salva ogni altra conseguenza di legge;
b) condannare il resistente INPS alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione ex art. 93 CPC a favore del sottoscritto difensore, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso
i secondi.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'INPS,
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eccependo:
- che è intervenuta la decadenza dall'azione giudiziaria, essendo spirato il termine di cui all'art. 22 del D.L. n.7/70;
- che la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli è conseguita al verbale ispettivo elevato nei confronti dell'azienda agricola “PE
NT”;
- che incombe sull'istante l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti legislativi e fattuali per il riconoscimento di quanto richiesto.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto della domanda.
Con separato ricorso ( R.G.N. 1225/2020) depositato in data 15.05.2020, la medesima ricorrente ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa, in qualità di bracciante agricolo, alle dipendenze dell'azienda agricola del sig. LI PP TO, situata nel comune di Brancaleone, nell'anno 2012, dal 25.08.2012 al 31.12.2012, per n.
102 giornate lavorative e nell'anno 2013, dal 22.08.2013 al 31.12.2013, per n.
102 giornate lavorative;
- che è stata impiegata, negli anni e nei periodi indicati, sui fondi del sig.
LI, ubicati nel Comune di Brancaleone, in località “Castellani”, in un terreno esteso per oltre cinque ettari;
- che, seguendo le direttive impartite dal datore di lavoro, si è occupata di lavori agricoli vari, tra i quali: accudimento di un uliveto;
assistenza, irrigazione e coltivazione di bergamotti ed agrumi;
coltivazione di ortaggi e lavori di manutenzione del fondo;
- che ha percepito una retribuzione giornaliera pari a circa € 40,00, lavorando dal lunedì al venerdì, e, saltuariamente, anche il sabato, per otto ore al giorno, con un'ora di pausa pranzo;
- che, in conseguenza di ciò, ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza;
- che l'INPS ha riconosciuto le giornate lavorative per gli anni 2012 e
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2013, con conseguente iscrizione nell'elenco anagrafico del comune di residenza e successivamente ha provveduto alla cancellazione delle stesse, comunicata con la pubblicazione dell'elenco nominativo trimestrale di variazione, avvenuta dal 15 giugno 2019 al 30 giugno 2019;
- che, avverso tale cancellazione, in data 23.07.2019, ha proposto, ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro;
- che possiede i requisiti di legge legittimanti l'iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di Bovalino.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale - G.L. adito, contrariis rejectis, a) dichiarare che LL
RI, ha prestato la propria attività lavorativa quale bracciante agricolo per gli anni 2012 e 2013, così come indicato e specificato in premessa, e di conseguenza condannare l'INPS all'iscrizione negli elenchi anagrafici del
Comune di Bovalino rispettivamente per un numero di giornate lavorate pari
a n. 102 per ogni anno, fatta salva ogni altra conseguenza di legge;
b) condannare il resistente INPS alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione ex art. 93 CPC a favore del sottoscritto difensore, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'INPS, eccependo:
- che è intervenuta la decadenza dall'azione giudiziaria, essendo spirato il termine di cui all'art. 22 del D.L. n.7/70;
- che la cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli è conseguita al verbale ispettivo elevato nei confronti dell'azienda agricola del datore di lavoro;
- che l'istante non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che vi sono i presupposti legislativi e fattuali per il riconoscimento di quanto richiesto.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto della domanda.
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All'udienza del 18.11.2021, i due procedimenti sono stati riuniti.
Istruita la causa, con provvedimento del 24.05.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art.
127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
*** Preliminarmente va ribadita l'inammissibilità della documentazione depositata dalla parte ricorrente in data 12/07/2023, in quanto i documenti allegati costituiscono mezzi prova.
Infatti, l'articolo 414 c.p.c. prevede che il ricorso deve contenere: “(…)
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione”.
E' vero che l'art. 420, 5 comma c.p.c. stabilisce che il giudice: “(…) ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione”;
tuttavia, il predetto comma consente alle parti di proporre mezzi di prova anche durante
l'udienza di discussione, purché si tratti di mezzi di prova che le stesse non abbiano potuto proporre prima per causa di forza maggiore o caso fortuito, oppure purché l'esigenza della richiesta sia scaturita dalle difese della controparte.
Orbene, l'integrazione documentale richiesta da parte ricorrente, relativa
a documentazione antecedente alla