Trib. Monza, sentenza 14/02/2025, n. 313

TRIB Monza
Sentenza
14 febbraio 2025
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TRIB Monza
Sentenza
14 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 14/02/2025, n. 313
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 313
Data del deposito : 14 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 2577/2023
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
IE Costruzioni S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico e rappresentante legale pro tempore Sig. NC LA (C.F. [...]), Codice Fiscale 3940750130,
Con l'Avv. Antonio Marzetti
Contro
RE S.r.l. (C.F. 12773880963) in persona del suo legale rappresentante Sig. RE RO già RE DR di RE RO in persona del suo titolare firmatario Sig. RE RO
(P.IVA 11517660962 – C.F. [...])
Con l'Avv. Vittoria Maria Eugenia Verdiani (C.F. [...])
Conclusioni delle parti
Per IE Costruzioni S.r.l.:
Voglia il Tribunale, contrariis rejectis e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
in via pregiudiziale: prospettando l'esigenza improcrastinabile di fotografare la situazione ed eliminare le problematiche lamentate, IE svolge istanza di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e/o 696-bis in corso di causa 699 c.p.c., al fine di accertare i vizi e i
difetti inficianti la porta blindata de qua e al fine di accertare se i predetti siano tali da rendere inadatto il manufatto all'uso di destinazione;
ovvero se i predetti vizi e difetti possano essere eliminati a cura e spese del Sig. RO RE ovvero se sia necessario il rifacimento integrale dell'opera nonché la stima di eventuali danni;

in via preliminare: ove richiesta, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 248/2023 emesso il 28 gennaio 2023 dal Tribunale Ordinario di Monza nel procedimento monitorio n. 466/2023 R.G., pubblicato il 30 gennaio 2023, notificato in pari data e opposto con il presente atto di citazione, poiché l'opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;

nel merito, in via principale: ritenere e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per tutti motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, revocarlo mandando assolta IE da ogni e qualsiasi pretesa e, ciò, per tutti i motivi esposti in atto;

in via riconvenzionale principale: accertare e dichiarare che i vizi e i difetti inficianti la porta blindata de qua sono tali da rendere la stessa del tutto inadatta alla sua destinazione;
per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto de quo;
per l'ulteriore effetto, con dannare il Sig. RO RE alla restituzione degli importi ricevuti da IE a tiolo di acconto per la somma complessiva di € 5.795,00;
in via riconvenzionale subordinata: accertare e dichiarare i vizi e i difetti inficianti la porta blindata de qua e, per l'effetto, condannare il Sig. RO RE all'eliminazione degli stessi a propria cura e spese ovvero al rifacimento integrale dell'opera;
in ogni caso: in caso di accoglimento dell'una o dell'altra domanda riconvenzionale, condannare, anche genericamente, il Sig. RO RE al risarcimento dei danni patiti e patendi da IE.
In ogni caso con vittoria del compenso per le prestazioni professionali forensi ex Regolamento adottato con D.M. 10 marzo 2014 n.55 (e successive modifiche) in attuazione della Legge 31 dicembre 2012 n.247 ed alle successive occorrende, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali ex art.2 del predetto D.M., CPA ed imposta IVA come per legge.
Per RE S.r.l.:
In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione e sussistendo il riconoscimento di debito da parte di LA NC in proprio e/o nella sua qualità di legale rappresentante della IE Costruzioni S.r.l.; respingere l'istanza di ammissione di ATP ex art. 696 e/o 696 bis c.p.c.; dichiarare l'improcedibilità della domanda risarcitoria ex adverso formulata non avendo controparte esperito il preventivo procedimento di negoziazione assistita;

Nel merito: confermare in ogni sua parte il decreto opposto e per l'effetto condannare LA
NC in proprio e/o nella sua qualità di legale rappresentante della IE Costruzioni S.r.l. al pagamento delle somme di € 8.538,23 per capitale decreto ingiuntivo, oltre agli interessi
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moratori ex art. 1284 comma IV c.c. sul capitale dal 16.12.2022 (ovvero dalla domanda monitoria) al saldo, oltre alle spese e ai compensi liquidati in fase monitorio di € 145,50 ed €
800,00 oltre oneri ed accessori come per legge, oltre alla tassa di registro sul decreto ingiuntivo;

in via riconvenzionale principale: respingere ogni domanda avversaria perché totalmente infondata in fatto e in diritto essendo parte attrice decaduta ex art. 2226 c.c.
In via riconvenzionale subordinata: respingere ogni domanda avversaria perché totalmente infondata in fatto e in diritto essendo parte attrice decaduta ex art. 2226 c.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO



1.Svolgimento del processo

Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.248/2023, notificato il 10.03.2023, la IE Costruzioni S.r.l. ha convenuto, avanti il Tribunale di Monza, il Sig. RO RE quale titolare della ditta individuale RE DR di RE RO, chiedendo la risoluzione del contratto tra le parti ed il risarcimento del danno previa revoca del provvedimento ingiuntogli per l'importo di € 8.538,00 oltre accessori
Ha dedotto che IE Costruzioni S.r.l., in esito all'offerta n.2244 del 28.06.2021, commissionava al Sig. RO RE, la porta blindata marca RE, tipo Lesmo, (come descritta nel documento di trasporto n. 195 del 30.06.2022) destinata all'abitazione di nuova costruzione, sita a Ronago Via Mulini 39, ora di proprietà di RA ER, la cui costruzione era stata affidata ad IE S.r.l
Il Sig. RO RE che si era recato più volte presso il cantiere di Ronago effettuando i rilievi necessari alla produzione della porta blindata consegnava e posava la porta blindata il
27.04.2022.
Ma il 2.06.2022, tramite Whatsapp, l'Ing. NC LA di IE trasmetteva al Sig. RE un video riproducente la porta e i difetti di tenuta delle guarnizioni dei lati minori che non aderivano alla cornice ed al pavimento.
In esito alle lamentele il Sig. RE interveniva in loco e cercava di porre rimedio ai vizi ed apparentemente, l'intervento era risolutivo. La Sig.ra ER, quindi, si trasferiva presso la nuova abitazione.
Nuovamente il 29.10.2022 l'Ing. LA comunicava al Sig. RE che era impedita la serrata della porta blindata ed i cilindri della porta blindata si erano bloccati, ciascuno nel proprio foro di sede. Solo lunedì 31.10.2022 il padre del Sig. RE si recava in loco e provvedeva a
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smontare la porta e dichiarava che uno dei pannelli interni (verosimilmente realizzato in materiale c.d. mdf) si era deformato e impediva il corretto funzionamento dei cilindri.
Anche quest'intervento non si rivelava risolutorio e con l'avvento della fredda stagione, i vizi e i difetti relativi al posizionamento/consistenza delle guarnizioni si ripalesavano
Donde l'eccezione di inadempimento di IE e poi il presente giudizio.
Si è costituita in giudizio RE S.r.l., opponendosi alle
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