Trib. Bolzano, sentenza 21/10/2024, n. 985
TRIB Bolzano
Sentenza
21 ottobre 2024
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Testo completo
N. R.G. 2315/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2315/2023 promossa da:
GE HR EP, recte: GE HR SE (C.F.
[...]), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. EN
RI RI, del foro di Treviso, con studio in Via Cavallini 1 di Rosà (VI), presso il quale ha eletto domicilio;
-ricorrente- contro
MA WE (C.F. [...]), rappresentato e difeso, giusta delega e dichiarazione di intesa per avvocati stabili, in atti, dall'avv. WA MA e dall'Abogado
PIRCHER HARALD, con studio in 39031 Brunico (BZ), Via Ospedale 7, presso il quale ha eletto domicilio;
- convenuto/resistente- in punto: regolamento dei confini- risarcimento danni;
trattenuta in decisione, a seguito di discussione orale (art. 281 sexies cpc), all'udienza del
8.10.2024, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente: precisa le conclusioni come in atti, con particolare riguardo all'esito della c.t.u., le conclusioni in atti, come da ricorso, sono le seguenti: “Nel merito in via principale: A )
Accertare e dichiarare che il confine a sud tra la particella 3097 censito in E. ZI. 74 I K.G part.
3097 del Comune di San Lorenzo di EB (BZ) di proprietà del ricorrente e la part. 3151/2 e
3098 stesso Comune e Sezione di proprietà del convenuto ER MA è così individuato: partendo dal punto A della planimetria dimessa sub doc. 3 prosegue per circa 51 mt fino ad una leggera curva fino al punto B per poi proseguire per circa 322 mt in direzione sud-ovest fino al
pagina 1 di 12 vertice fino al punto C e da lì si estende per circa 75 mt verso nord oltre il sentiero esistente fino al vertice punto D e quindi ancora in direzione nord-est per circa 204 mt fino al punto G passando per i punti E ed F con un leggero cambio di direzione ;
dal punto G, quindi , il confine prosegue in direzione nord per circa 97 mt e così fino al punto H e successivamente avanti a nord-est per circa 78 mt fino alla pietra di confine in punto I per proseguire verso nord per circa
70 mt fino al punto J , da dove con una linea retta di circa 313 mt prosegue a sud-est fino al punto A così come meglio raffigurato nella citata planimetria ;
B ) accertato che il convenuto nell'autunno 2020 e nel luglio 2023 ha provveduto a tagliare e ad asportare la legna insistente sull'area colorata in rosa nella planimetria dimessa sub doc.3 condannare il medesimo al risarcimento del danno da ciò provocato , anche ai sensi dell'art 2059 c.c. , che si quantifica in €
10.000,00 o quella diversa somma che risulterà in corso di causa o in difetto in via equitativa ;
In via subordinata : B ) in caso di contestazione accertare il punto di confine tra la particella censita in Comune di San Lorenzo E.ZI 74 I K.G 3097 e la particella 3151/2 e 3098 stesso
Comune e Sezione di proprietà del convenuto . In ogni caso spese ed onorari di lite interamente rifusi.” di parte convenuta: “Möge das angerufene Landesgericht Bozen, aus den dargelegten
Ausführungen und Gründen, contrariis reiectis, wie folgt zu Recht befinden: • in präjiudizieller
Hinsicht: 1) feststellen und erklären, dass im prozesseinleitenden Rekurs die Steuernummer des
Rekursstellers nicht korrekt angegeben wurde und dessen Name im Widerspruch zum hinterlegten notariell beglaubigten Schenkungsvertrag und Familienvereinbarung zur
Übertragung eines Betriebes im Sinne des Art. 769bis und ff. ZGB stehen. • in hauptsächlicher
Hinsicht: 1) in vorgesetzter Weise feststellen und erklären, dass die Grenzfeststellung so wie im
Rekurs enthalten, unter anderem Grundflächen betrifft, welche nicht im Eigentum und nicht in der Verfügbarkeit von MA ER stehen und deshalb teilweise die Passivlegitimation des
Letzteren fehlt und deswegen unzulässig ist und abgewiesen werden muss;
2) bezugnehmend auf die vor Ort befindlichen historischen Grenzeichen, die Grenzlinie zwischen der Grundparzelle
3097 von ER ST OS und den Grundparzellen 3151/2 und 3098 von MA
ER, allesamt KG Sankt Lorenzen feststellen und bestimmen;
• in beweisrechtlicher Hinsicht:
OMISSIS • auf jeden Fall: - mit Verurteilung von ER ST OS zur Bezahlung der gesamten Kosten, Gebühren und Honorare zzgl. 15% allg. Spesenpauschale, Fürsorgebeiträge im gesetzl. Ausmaß und geltender MwSt. betreffend das gegenständliche Zivilverfahren, sowie
pagina 2 di 12 allfälliger Folgekosten;“, qui tradotte come segue: „“Voglia l'adito Tribunale di Bolzano, per le deduzioni e i motivi allegati, contrariis reiectis, decidere come segue: • in via pregiudiziale: 1) accertare e dichiarare che nel ricorso introduttivo del giudizio il codice fiscale della parte ricorrente non è indicata in modo corretto e il suo nome risulta in contrasto con l'atto notarile di donazione e il patto di famiglia per cessione di una azienda, ai sensi dell' art. 769bis e ss.c.c. • in via principale: 1) in via preliminare accertare e dichiarare che il regolamento dei confini, come da ricorso, riguarda fondi che non sono di proprietà e disponibilità di MA ER, per cui difetta la legittimazione passiva ed è inammissibile, per cui deve essere rigettato;2) accertare e determinare la linea di confine tra le particelle fondiarie 3097 di ER ST OS e
3151/2 nonché 3098 di MA ER, tutte Comune Catastale San Lorenzo di EB, con riguardo ai segni di confine storici in loco, • in via istruttoria: OMISSIS • in ogni caso: - con condanna di ER ST OS al pagamento di tutti i costi, compensi ed onorari, oltre
15% spese forfettarie, CAP in misura legale e Iva in vigore, con riguardo al presente giudizio civile.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc d.d. 21.7.2023, il ricorrente espone, che con atto notarile di donazione e patto di famiglia ex art 768 bis c.c. dell'8.7.2013 sarebbe diventato proprietario, tra gli altri, della p.f. 3097 in p.t. 74/l C.C. San Lorenzo di EB (v. doc. 1 di parte ricorrente);
si tratterebbe di terreno adibito a bosco, facente parte del maso “Hausstatter” che si estenderebbe per un'area di mq 51295, come risulterebbe dall'estratto del libro fondiario, nonché dall'estratto di mappa (v. docc. 2 e 3 del ricorrente).
La particella risulterebbe confinare a nord-est con la particella 3151/2 ed a nord-ovest con la particella 3098 di proprietà del resistente ER MA (v. doc. 4 del ricorrente), e sarebbe da delimitare in base a quanto rivenuto dalle mappe originarie, oltre che da quanto indicato nel libro fondiario e da quanto rilevato in loco, come meglio esposto nel ricorso.
Nella primavera del 2020 sarebbero insorte contestazioni con MA ER, in relazione alla ubicazione dei confini a delimitazione dei due fondi e quest'ultimo avrebbe tagliato una consistente quantità di legname insistente nell'area tratteggiata in rosso nella planimetria di cui al doc. 3 del ricorrente, che sarebbe in realtà di proprietà del ricorrente.
A nulla sarebbero valsi gli inviti rivolti al convenuto e da ultimo anche il tentativo di mediazione pagina 3 di 12
esperito, stanti le diverse valutazioni delle parti circa l'esatta individuazione dei confini;
da cui la necessità della presente domanda volta ad accertare i confini tra i mappali 3097 di proprietà del ricorrente e le particelle 3151/2 e 3098 di proprietà del convenuto, oltre che di instare per il risarcimento dei danni conseguiti all'asporto del legname indebitamente tagliato.
1.2. Parte resistente, costituendosi, rileva in via pregiudiziale come non sarebbe corretta l'indicazione del codice fiscale del ricorrente e che il nome, nel ricorso, sarebbe indicato in contrasto con l'indicazione nel contratto notarile;
nel merito contesta che la particella del ricorrente avrebbe una estensione di 51.295 m² e la p.f. 3097 dovrebbe essere ricostruita secondo i segni di confini storici, per cui non riconosce la ricostruzione dei confini di cui al doc. 3 della parte ricorrente, che contesta, nella comparsa, nel dettaglio.
Inoltre, il resistente sostiene che lui e suo padre si sarebbero sempre attenuti, per il taglio della legna, a confini segnati dai segni di confine presenti in loco, da più di 50 anni, senza che si sarebbero mai state contestazioni.
Secondo il resistente, ai sensi dell'art. 950 co. 3 c.c. ci si dovrebbe attenere in primo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2315/2023 promossa da:
GE HR EP, recte: GE HR SE (C.F.
[...]), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. EN
RI RI, del foro di Treviso, con studio in Via Cavallini 1 di Rosà (VI), presso il quale ha eletto domicilio;
-ricorrente- contro
MA WE (C.F. [...]), rappresentato e difeso, giusta delega e dichiarazione di intesa per avvocati stabili, in atti, dall'avv. WA MA e dall'Abogado
PIRCHER HARALD, con studio in 39031 Brunico (BZ), Via Ospedale 7, presso il quale ha eletto domicilio;
- convenuto/resistente- in punto: regolamento dei confini- risarcimento danni;
trattenuta in decisione, a seguito di discussione orale (art. 281 sexies cpc), all'udienza del
8.10.2024, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente: precisa le conclusioni come in atti, con particolare riguardo all'esito della c.t.u., le conclusioni in atti, come da ricorso, sono le seguenti: “Nel merito in via principale: A )
Accertare e dichiarare che il confine a sud tra la particella 3097 censito in E. ZI. 74 I K.G part.
3097 del Comune di San Lorenzo di EB (BZ) di proprietà del ricorrente e la part. 3151/2 e
3098 stesso Comune e Sezione di proprietà del convenuto ER MA è così individuato: partendo dal punto A della planimetria dimessa sub doc. 3 prosegue per circa 51 mt fino ad una leggera curva fino al punto B per poi proseguire per circa 322 mt in direzione sud-ovest fino al
pagina 1 di 12 vertice fino al punto C e da lì si estende per circa 75 mt verso nord oltre il sentiero esistente fino al vertice punto D e quindi ancora in direzione nord-est per circa 204 mt fino al punto G passando per i punti E ed F con un leggero cambio di direzione ;
dal punto G, quindi , il confine prosegue in direzione nord per circa 97 mt e così fino al punto H e successivamente avanti a nord-est per circa 78 mt fino alla pietra di confine in punto I per proseguire verso nord per circa
70 mt fino al punto J , da dove con una linea retta di circa 313 mt prosegue a sud-est fino al punto A così come meglio raffigurato nella citata planimetria ;
B ) accertato che il convenuto nell'autunno 2020 e nel luglio 2023 ha provveduto a tagliare e ad asportare la legna insistente sull'area colorata in rosa nella planimetria dimessa sub doc.3 condannare il medesimo al risarcimento del danno da ciò provocato , anche ai sensi dell'art 2059 c.c. , che si quantifica in €
10.000,00 o quella diversa somma che risulterà in corso di causa o in difetto in via equitativa ;
In via subordinata : B ) in caso di contestazione accertare il punto di confine tra la particella censita in Comune di San Lorenzo E.ZI 74 I K.G 3097 e la particella 3151/2 e 3098 stesso
Comune e Sezione di proprietà del convenuto . In ogni caso spese ed onorari di lite interamente rifusi.” di parte convenuta: “Möge das angerufene Landesgericht Bozen, aus den dargelegten
Ausführungen und Gründen, contrariis reiectis, wie folgt zu Recht befinden: • in präjiudizieller
Hinsicht: 1) feststellen und erklären, dass im prozesseinleitenden Rekurs die Steuernummer des
Rekursstellers nicht korrekt angegeben wurde und dessen Name im Widerspruch zum hinterlegten notariell beglaubigten Schenkungsvertrag und Familienvereinbarung zur
Übertragung eines Betriebes im Sinne des Art. 769bis und ff. ZGB stehen. • in hauptsächlicher
Hinsicht: 1) in vorgesetzter Weise feststellen und erklären, dass die Grenzfeststellung so wie im
Rekurs enthalten, unter anderem Grundflächen betrifft, welche nicht im Eigentum und nicht in der Verfügbarkeit von MA ER stehen und deshalb teilweise die Passivlegitimation des
Letzteren fehlt und deswegen unzulässig ist und abgewiesen werden muss;
2) bezugnehmend auf die vor Ort befindlichen historischen Grenzeichen, die Grenzlinie zwischen der Grundparzelle
3097 von ER ST OS und den Grundparzellen 3151/2 und 3098 von MA
ER, allesamt KG Sankt Lorenzen feststellen und bestimmen;
• in beweisrechtlicher Hinsicht:
OMISSIS • auf jeden Fall: - mit Verurteilung von ER ST OS zur Bezahlung der gesamten Kosten, Gebühren und Honorare zzgl. 15% allg. Spesenpauschale, Fürsorgebeiträge im gesetzl. Ausmaß und geltender MwSt. betreffend das gegenständliche Zivilverfahren, sowie
pagina 2 di 12 allfälliger Folgekosten;“, qui tradotte come segue: „“Voglia l'adito Tribunale di Bolzano, per le deduzioni e i motivi allegati, contrariis reiectis, decidere come segue: • in via pregiudiziale: 1) accertare e dichiarare che nel ricorso introduttivo del giudizio il codice fiscale della parte ricorrente non è indicata in modo corretto e il suo nome risulta in contrasto con l'atto notarile di donazione e il patto di famiglia per cessione di una azienda, ai sensi dell' art. 769bis e ss.c.c. • in via principale: 1) in via preliminare accertare e dichiarare che il regolamento dei confini, come da ricorso, riguarda fondi che non sono di proprietà e disponibilità di MA ER, per cui difetta la legittimazione passiva ed è inammissibile, per cui deve essere rigettato;2) accertare e determinare la linea di confine tra le particelle fondiarie 3097 di ER ST OS e
3151/2 nonché 3098 di MA ER, tutte Comune Catastale San Lorenzo di EB, con riguardo ai segni di confine storici in loco, • in via istruttoria: OMISSIS • in ogni caso: - con condanna di ER ST OS al pagamento di tutti i costi, compensi ed onorari, oltre
15% spese forfettarie, CAP in misura legale e Iva in vigore, con riguardo al presente giudizio civile.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc d.d. 21.7.2023, il ricorrente espone, che con atto notarile di donazione e patto di famiglia ex art 768 bis c.c. dell'8.7.2013 sarebbe diventato proprietario, tra gli altri, della p.f. 3097 in p.t. 74/l C.C. San Lorenzo di EB (v. doc. 1 di parte ricorrente);
si tratterebbe di terreno adibito a bosco, facente parte del maso “Hausstatter” che si estenderebbe per un'area di mq 51295, come risulterebbe dall'estratto del libro fondiario, nonché dall'estratto di mappa (v. docc. 2 e 3 del ricorrente).
La particella risulterebbe confinare a nord-est con la particella 3151/2 ed a nord-ovest con la particella 3098 di proprietà del resistente ER MA (v. doc. 4 del ricorrente), e sarebbe da delimitare in base a quanto rivenuto dalle mappe originarie, oltre che da quanto indicato nel libro fondiario e da quanto rilevato in loco, come meglio esposto nel ricorso.
Nella primavera del 2020 sarebbero insorte contestazioni con MA ER, in relazione alla ubicazione dei confini a delimitazione dei due fondi e quest'ultimo avrebbe tagliato una consistente quantità di legname insistente nell'area tratteggiata in rosso nella planimetria di cui al doc. 3 del ricorrente, che sarebbe in realtà di proprietà del ricorrente.
A nulla sarebbero valsi gli inviti rivolti al convenuto e da ultimo anche il tentativo di mediazione pagina 3 di 12
esperito, stanti le diverse valutazioni delle parti circa l'esatta individuazione dei confini;
da cui la necessità della presente domanda volta ad accertare i confini tra i mappali 3097 di proprietà del ricorrente e le particelle 3151/2 e 3098 di proprietà del convenuto, oltre che di instare per il risarcimento dei danni conseguiti all'asporto del legname indebitamente tagliato.
1.2. Parte resistente, costituendosi, rileva in via pregiudiziale come non sarebbe corretta l'indicazione del codice fiscale del ricorrente e che il nome, nel ricorso, sarebbe indicato in contrasto con l'indicazione nel contratto notarile;
nel merito contesta che la particella del ricorrente avrebbe una estensione di 51.295 m² e la p.f. 3097 dovrebbe essere ricostruita secondo i segni di confini storici, per cui non riconosce la ricostruzione dei confini di cui al doc. 3 della parte ricorrente, che contesta, nella comparsa, nel dettaglio.
Inoltre, il resistente sostiene che lui e suo padre si sarebbero sempre attenuti, per il taglio della legna, a confini segnati dai segni di confine presenti in loco, da più di 50 anni, senza che si sarebbero mai state contestazioni.
Secondo il resistente, ai sensi dell'art. 950 co. 3 c.c. ci si dovrebbe attenere in primo
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