Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/10/2024, n. 2178
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Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4122/2023
Oggi, 10 ottobre 2024, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to FABIO UTTARO, per delega dell'avv. GIUSEPPE RISPOLI, per PE AR PI, il quale si riporta alle approntate difese e chiede che la causa venga decisa;
avv.to GIANCARLO ROSSI per RC BE, il quale si riporta alle approntate difese ed eccepisce che parte ricorrente, a seguito del disposto mutamento di rito, avrebbe dovuto depositare – non già una memoria integrativa, bensì – un ricorso;
in ipotesi di accoglimento dell'avversa pretesa, chiede concedersi il termine massimo di legge per il rilascio coattivo.
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. PIETRO DI DONATO.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 429 cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
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TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4122/2023 R.G., avente ad oggetto “contratto di locazione”, pendente
TRA
PE AR PI, rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Giuseppe Rispoli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni alla Via Alfieri, n. 30;
- RICORRENTE -
E
BE RC, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv. Giancarlo Rossi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni alla Via A. Diaz, n. 13;
- RESISTENTE -
All'udienza celebrata in data 10.10.24, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida all'uopo notificato, la sig.ra PE AR IA, preliminarmente esposto:
- che essa istante è proprietaria dell'unità immobiliare sita in Cava de' Tirreni al Corso
Mazzini, n. 113, identificata al N.C.E.U. del prefato Comune al fg. 16, p.lla 2112, sub. 20, nonché dell'annesso locale deposito, censito al N.C.E.U. del Comune di Cava de' Tirreni al fg. 16, p.lla 2112, sub. 29;
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- che il summenzionato immobile era stato – in virtù di contratto stipulato in data 11.6.20 e registrato in data 18.6.20 presso il competente Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle
Entrate – da essa intimante concesso in locazione, ad uso abitativo, al sig. ER MA
a far data dall'1.6.20;
- che, segnatamente, i contraenti avevano previsto una durata di 3 anni, con proroga biennale alla prima scadenza, convenendo che il testé citato contratto sarebbe scaduto “in data
31.5.23”;
- che, con raccomandata a/r del 14.10.22, essa esponente aveva comunicato al summenzionato conduttore l'intenzione di avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, specificando nel corpo della missiva de qua che alla base dell'assunta determinazione vi fosse l'intenzione di “destinare la suddetta consistenza immobiliare ad uso abitativo proprio”;
- che, ad onta della ricevuta disdetta, il conduttore non aveva provveduto a rilasciare
l'immobile oggetto del contratto;
ha convenuto in giudizio il sig. ER MA per sentir convalidare l'intimato sfratto per finita locazione al 31.5.23.
All'udienza celebrata in data 14.9.23, il procuratore della sig.ra PE ha chiesto di convalidarsi
l'intimato sfratto, attesa la mancata costituzione del conduttore.
A scioglimento della riservata assunta alla prefata udienza, rilevato che il legislatore, nel riconoscere al locatore il diritto di non rinnovare il contratto alla prima scadenza per taluni specifici
e tassativi motivi (artt. 29 e 59 L. n. 392/78), gli consente di esperire soltanto un'azione di rilascio dell'immobile locato che si svolge secondo le forme della cognizione piena ed esauriente, strutturata secondo le forme del rito speciale del lavoro (art. 30 L. n. 392/78), non è stato convalidato l'intimato sfratto né è stata concessa l'ordinanza di rilascio di cui all'art. 665 c.p.c. in subordine invocata;
inoltre, è stato disposto – conformemente al dettato degli artt. 667 e 426 c.p.c. – il mutamento del rito, con assegnazione alle parti di un termine, a pena di decadenza, per il deposito di documenti e di una memoria contenente domande ed istanze istruttorie;
inoltre, l'istante è stata onerata di notificare al conduttore il provvedimento con il quale sono state assunte le testé illustrate determinazioni.
Con memoria integrativa depositata – in ossequio al combinato disposto degli artt. 426 e 667 c.p.c.
– in data 28.2.24, la difesa dell'odierna istante, premesso che quest'ultima sarebbe attualmente
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residente in un'abitazione situata “nella frazione San Cesareo del Comune di Cava de' Tirreni e,
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