Trib. Lucca, sentenza 11/12/2024, n. 518
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 4805/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di CC, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/10/2024 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ANNA BUONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in CC (LU), via Cantore-via dei Balani n. 37, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) il figlio viene affidato ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre Per_1 nell'abitazione di proprietà della stessa sita in Loc. Colle Carica n.7/bis a Coreglia Antelminelli
(LU).
2) L'esercizio della potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità
e delle inclinazioni naturali ed aspirazioni di . Entrambi i genitori avranno quindi il diritto- Per_1 dovere di educare, istruire e mantenere il figlio.
3) Tutte le decisioni concernenti attività o richieste del figlio minore, dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, senza che ciascun genitore ne discuta preventivamente con . Per_1
4) Il SI. , visto che svolge la propria attività lavorativa a Firenze, presta il proprio Parte_2 consenso affinché la nonna materna e il marito della stessa, SI. , quando la madre Persona_2
SI.ra si trova a lavoro, si occupino del figlio anche per Parte_1 Per_1 accompagnarlo a scuola, riprenderlo e condurlo, qualora vi fosse bisogno, alle varie attività extrascolastiche che lo stesso svolge o svolgerà.
5) Le parti stabiliscono concordemente che il padre potrà vedere presso l'abitazione della
Per_1 nonna materna e del marito della stessa, sita in Via Roma n. 49 Coreglia Antelminelli (LU), i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15:30 alle 20:00, nel caso che in uno o in entrambi i pomeriggi il padre fosse impossibilitato per motivi di lavoro, le parti unitamente concorderanno uno o due pomeriggi alternativi, sempre negli orari indicati, in cui il padre potrà vedere e stare con ,
Per_1 in tali giorni il padre