Trib. Latina, sentenza 30/05/2024, n. 669
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TI Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 1747 dell'anno 2021 vertente
TRA
DO NA difesa dall'Avv. GUGLIELMO ROBERTO, ricorrente
E
I.N.P.S. DI TI difesa dagli Avv.ti LORENI LAURA e CIARELLI ANNA
PAOLA convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.07.2021 la ricorrente in epigrafe, premesso:
- di essere titolare di pensione di reversibilità cat. SO n. 20073947 con decorrenza
01.02.2015;
di pensione di reversibilità (fondo pensione ex Banca di Roma) N.
00025510 dal gennaio 2015 e di pensione ex INPDAP n. 09598300 a partire dal settembre 2018;
- di aver ricevuto con riferimento alla pensione di reversibilità cat. SO n. 20073947 due comunicazioni di indebito, una in data 04.11.2017 per complessivi € 2.399,73 per “rideterminazione della quota di incumulabilità ex art. 1 comma 41 L. 335/95”, per cui dal 2015 al 2017 la pensione della ricorrente veniva ridotta da circa € 1.047,00
(al netto della quota incumulabile) ad € 980,97;
la seconda comunicazione di
1
indebito del 01.11.2018 per complessivi € 778,94 relativa agli anni 2017 al 2018 per “rideterminazione della quota di incumulabilità ex art. 1 comma 41 L. 335/95”;
- che per tali indebiti l'INPS operava una trattenuta di circa € 99,99 sulla pensione della ricorrente per i mesi da marzo 2018 ad aprile 2019, così recuperando la somma complessiva di € 1.394,77;
- che a seguito di ricostituzione di pensione del 22.03.2019 l'Istituto rideterminava nuovamente la quota di incumulabilità ex art. 1 co. 41, L. 335/95 annullando di fatto i precedenti provvedimenti di indebito, e riportando la pensione della ricorrente per gli anni dal 2015 al 2017, da € 980,87 ad € 1.047,00;
- che, inoltre, sulla pensione di reversibilità a partire dall'anno 2018 l'INPS ha applicato una trattenuta per cumulo pensioni diversa del 40%, così come previsto, a causa dell'errato cumulo per gli anni 2018 e 2019 dei redditi da pensione dell'anno in corso con i redditi da lavoro per l'anno precedente (2017).
Adiva, pertanto, l'intestato Tribunale chiedendo: “accertare il corretto importo della pensione cat. SO n. 20073947, con le relative quote di incumulabilità, in godimento della ricorrente.
Per l'effetto Voglia condannare l'INPS alla restituzione dell'importo di € 1.394,77 illegittimamente recuperato, nonché al pagamento della somma di € 3.200,70 illegittimamente trattenuta a titolo di quote di incumulabilità”.
L'Inps si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, l'INPS, dava atto di non aver annullato le posizioni di indebito, bensì di aver effettuato compensazioni tra quanto doveva essere recuperato sui ratei di pensione, rideterminata in ragione della corretta applicazione delle quote di incumulabilità dei redditi da lavoro dipendente, e le somme a credito della ricorrente derivanti dalla ricostituzione della pensione effettuata nel 2019.
Inoltre, l'ente precisava di aver provveduto in data 11.01.2022 a un ricalcolo della pensione cat. SO n. 20073947 dal quale è scaturito: per l'anno 2018 un credito lordo di
€ 2.321,93 (posto in pagamento al netto delle ritenute IRPEF con la rata di pensione di marzo 2022);
alcuna variazione per l'anno 2019, in quanto da accertamenti presso
l'Agenzia delle Entrate nell'anno 2018 la ricorrente ha percepito un ulteriore reddito 2
da partecipazione di € 24.756,93 che è influente ai fini dell'applicazione della tabella F sull'anno 2019 determinando una trattenuta al 50%.
All'udienza del 15.01.2024, successivamente rinviata, parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alle somme restituite dall'Ente, pari ad € 2.321,93, relative ai ratei di pensione sino al 31.12.2018.
Con riferimento invece alle somme richieste per l'anno 2019, per le quali l'ente costituendosi in giudizio ha dedotto la percezione di un maggior reddito relativamente all'anno 2018, parte ricorrente chiedeva la condanna dell'INPS alla restituzione della ulteriore somma di € 2.309,00 trattenuta sulla pensione per errata applicazione della trattenuta di cui alla Tabella F.
All'odierna udienza, a seguito della fruizione del periodo di interdizione obbligatoria per maternità ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a)
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