Trib. Roma, sentenza 12/11/2024, n. 11339

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 12/11/2024, n. 11339
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 11339
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., dà lettura della seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 27606/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Salvatore, per procura Parte_1
allegata al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del pro- Controparte_1 CP_2
tempore,
CONTUMACE
OGGETTO: Carta elettronica del docente.
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come nel ricorso e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in forma telematica il 17/7/2024 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di essere stata Controparte_1
assunta alle sue dipendenze con contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 presso Istituti scolastici nella città di Roma, lamentava di non avere potuto usufruire dell'erogazione della somma annua € 500


di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, c.d. “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, in quanto riservata ai soli colleghi di ruolo.
Ritenendo l'illegittimità della discriminazione subita e richiamata la pronuncia n.
1842/2022 del Consiglio di Stato
, la ricorrente domandava di voler riconoscere il proprio diritto all'assegnazione della Carta elettronica del docente, prevista dall'articolo 1, commi 121
e ss., della Legge n. 107/2015
, per tutti gli anni scolastici di servizio a tempo determinato, con conseguente condanna del convenuto alla sua attribuzione, nell'importo nominale CP_1 di € 500 per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, oltre refusione delle spese, da distrarsi.
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la parte ricorrente documentava l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte convenuta, si riportava ai propri scritti e domandava la decisione.
Verificata la ritualità della notifica, deve, pertanto, qui dichiararsi la contumacia del
. Controparte_1
La controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, veniva indi decisa.
2. L'odierna ricorrente lamenta la mancata assegnazione della Carta elettronica del docente, in ragione della sua perdurante assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato.
2.1 Giova osservare come la Carta elettronica del docente consista in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro
e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i
[...]
. Controparte_3
Tale bonus è stato istituito dall'articolo 1 comma 121 della Legge n. 107/2015, il quale ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale,
2 per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha stabilito, poi, che “Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_5
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla
[...]
data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124 ha aggiunto: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5 rappresentative di categoria”.
Infine, per quanto di interesse, l'articolo 2 del DPCM 23/9/2015, recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha sancito che “

1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e con trasferibile
”;



4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso

3 per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca CP_6 della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico”;

“5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
Successivamente, in
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