Trib. Chieti, sentenza 05/11/2024, n. 551

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Chieti, sentenza 05/11/2024, n. 551
Giurisdizione : Trib. Chieti
Numero : 551
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

N. 650/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di HI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 650/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Cerchiaro, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Cotrufo, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
INTERVENTORE
pagina 1 di 10 OGGETTO: Divorzio tra coniugi di cittadinanza rumena.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.10.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Parte ricorrente: “L'Ill.mo Tribunale di HI affinché letto il suesteso ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, Voglia: PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI 1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di DO e HI.

2. Nessuna richiesta di mantenimento nei confronti della sig.ra .

3. Nessuna assegnazione della casa coniugale in Pt_1

quanto essendo ubicata in Romania, difesa la giurisdizione del giudice italiano.

4. Con condanna alle spese di lite
”.
Parte resistente: “1) Pronunciare la sentenza di divorzio tra i coniugi Parte_2
(nata il [...] a [...] – Romania - (c. f. ) e (nato il CodiceFiscale_3 Parte_1
14.09.1954 a Murgeni c. f. ), con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente CodiceFiscale_4
di annotazione nei Registri dello Stato Civile del Comune di DO e di HI;
2) con totale compensazione delle spese di procedura
”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE

1. In data 18.12.1976, e , entrambi cittadini rumeni, si unirono in Parte_1 CP_1 matrimonio civile in Brașov (Romania), in regime di comunione patrimoniale dei beni (cfr. l'atto di matrimonio, annotato nel Registro dello Stato Civile del Municipio di Brașov, Romania dell'anno
1976, n. 3642/1976);
dalla loro unione nacquero i loro due figli (nel 1980) e Persona_1 Per_2
(nel 1989).
[...]
2. Con ricorso depositato il 4.6.24 innanzi all'intestato Tribunale, – deducendo, per Parte_1 quanto quivi d'interesse, che dal 2002 era cessata di fatto l'unione spirituale e materiale tra i coniugi – ha avanzato le seguenti domande: “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di DO e HI. 2. Nessuna richiesta di mantenimento nei confronti della sig.ra . 3. Nessuna assegnazione della casa Pt_1 pagina 2 di 10 coniugale in quanto essendo ubicata in Romania, difetta la giurisdizione del giudice italiano. 4. Con condanna alle spese di lite”.
A tal fine, il ricorrente ha invocato – in virtù del criterio di collegamento previsto dall'art. 8 del
Regolamento UE 2010/1259 – l'applicazione della legge rumena e, in quest'ambito, dell'art. 373 del nuovo codice civile (emanato con Legge n. 287/2009 e s.m.i.), il quale consente ai coniugi di agire direttamente per ottenere il divorzio, non prevedendo, rispetto al nostro ordinamento, un istituto equipollente alla separazione personale.
3. - costituitasi con comparsa depositata il 18.9.24 - ha parimenti chiesto la CP_1
pronunzia di scioglimento del matrimonio, precisando che la separazione di fatto tra i coniugi era risalente all'anno 2008 ed aderendo, in ogni caso, alle medesime condizioni invocate dal coniuge – anche in punto di giurisdizione e legge applicabile – ma con compensazione delle spese di lite.
4. Alla prima udienza del 21.10.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.
127-ter c.p.c.
, in accoglimento della richiesta congiunta dei coniugi - questi ultimi, a mezzo dei rispettivi procuratori, hanno reiterato la propria volontà di addivenire ad una pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo ed in applicazione della legge rumena, residuando tra di loro contrasto esclusivamente in ordine alla ripartizione delle spese processuali.
5. Di conseguenza, il Presidente istruttore designato, preso atto della impossibilità di una riconciliazione tra i coniugi, ha trattenuto la causa alla decisione collegiale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. In via preliminare deve esaminarsi, in presenza - nella fattispecie matrimoniale portata all'attenzione del Tribunale – di elementi di estraneità rispetto all'ordinamento italiano (cittadinanza straniera di entrambi i coniugi;
celebrazione del loro matrimonio all'estero), la questione della sussistenza o meno della giurisdizione del Tribunale adito, in relazione alla domanda di divorzio avanzata dalla parte ricorrente, in virtù dell'art. 3 del nuovo Regolamento UE 2019/1111, il quale ha abrogato - a decorrere dal 1° agosto 2022 - il precedente Regolamento CE n. 2003/2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale”.
pagina 3 di 10 6.1 Invero, il nuovo Regolamento UE 2019/1111 ha previsto una serie di criteri sussidiari ordinati in scala gerarchica, secondo il sistema cd. “a cascata”, a cui deve attenersi il Giudice nell'affermazione o negazione della propria giurisdizione.
In particolare, l'art. 3 del regolamento stabilisce: “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi, ii)
l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini
”.
6.2 Orbene, nel caso di specie, è pacifico (cfr. gli atti introduttivi delle parti) che i coniugi non abbiano mai eletto la propria “abitazione coniugale” in Italia, bensì si siano ivi trasferiti – in luoghi separati (a
DO il ricorrente;
a HI la resistente) ed in tempi diversi – solo all'esito della loro separazione di fatto avvenuta in Romania.
E 'inoltre documentato che il ricorrente ha residenza anagrafica a DO (cfr. il relativo certificato di residenza ed il contratto di locazione abitativa di un immobile in DO, concluso dal ricorrente) e che la resistente ha residenza anagrafica a HI (cfr. il relativo certificato
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