Trib. Paola, sentenza 12/11/2024, n. 642

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 12/11/2024, n. 642
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 642
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor A D, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter
c.p.c.
, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2157/2022 R.G. promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , rappresentati e difesi dall'avvocato
[...] Parte_4
M V R
-RICORRENTE-
contro
in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalle dottoresse S R Z e S C
-RESISTENTE-
oggetto: carta docenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 30.11.2022, i ricorrenti in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze del , prestando servizio come docenti Controparte_1
in forza di diversi contratti a tempo determinato, hanno dedotto che per gli anni di lavoro
a termine meglio indicati in ricorso non è stata loro riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina
1
vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola”), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari;
che tale disciplina è discriminatoria per contrasto anche con gli artt. 3 e 35 della Costituzione e per violazione articoli 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente. In conseguenza di ciò hanno adito il giudice del lavoro del Tribunale di Paola al fine di far accertare e dichiarare il loro diritto a percepire per tutti i periodi di supplenza meglio indicati in ricorso, la linea di credito pari ad € 500,00 annuali di cui alla Carta
Elettronica del docente, ex art 1, comma 121, L.107/2015 e per l'effetto condannare il
, in persona del Ministro pro tempore ad accreditare loro la Controparte_1
somma corrispondente alla linea di credito della Carta Elettronica del Docente per tutti i periodi indicati in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi.
Costituitosi in giudizio, il ha preliminarmente Controparte_1
eccepito l'incompetenza per territorio rispetto all'azione spiegata da Parte_3
essendo competente il Tribunale di Torino e nel merito ha richiesto il rigetto delle
[...]
domande attoree rispetto alle annualità 2017/2018 e 2020/2021, aderendo invece al riconoscimento dell'annualità 2021/2022, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
La causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. In via preliminare, sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario. L'oggetto principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica – che anzi può essere qualificata, come si evidenzierà nel prosieguo, come richiesta di un ristoro economico corrispondente al valore della c.d. carta docenti di cui non si è potuto fruire -, con la conseguenza che la controversia verte sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del
[...]
, derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi, Controparte_1
che alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass.
SS.UU. n. 3032/2011) rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
2 3. Sempre in via preliminare, va accolta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal resistente relativamente alla posizione della ricorrente CP_1 Parte_3
CP_
. Come risulta dalla scheda anagrafica la stessa al momento di proposizione
[...]
del ricorso era in servizio presso l' di Torino (cfr. all. 3 memoria di Controparte_3
costituzione) e, quindi, per essa la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 413 comma 5 c.p.c.
In particolare, l'art. 413 comma 5 c.p.c. stabilisce la regola secondo la quale “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.
Ed infatti gli unici criteri ai quali è possibile fare riferimento nel caso di controversie in tema di rapporti di impiego pubblico sono i seguenti: nel caso di rapporto di impiego ancora in corso occorre fare riferimento al luogo in cui si trova l'ufficio al quale è addetto il dipendente alla data di deposito del ricorso, nel caso in cui il rapporto sia già cessato troverà applicazione il criterio della competenza in relazione al luogo in cui si trova
l'ufficio al quale l'impiegato era addetto alla data di cessazione del rapporto.
Sul punto come precisato dalla Suprema Corte in sede di regolamento di competenza, “in tema di competenza territoriale per le controversie relative a dipendenti pubblici - nella specie azione di risarcimento danni conseguente alla illegittima revoca di incarico di insegnamento - si applica il quinto comma dell'art 413, cod. proc. civ. (introdotto dall'art.
40 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.80), che prevede la competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto … attesa la
"ratio" della disposizione, posta a favore del lavoratore per garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria” (Cass. Ord. 15344 del 7 agosto
2004;
anche Ord. n. 21562 del 15 ottobre 2007).
Inoltre, la predetta disposizione “nel prevedere la competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, deve essere intesa nel senso che la individuazione del foro speciale per le controversie dei dipendenti pubblici ha carattere esclusivo e non concorrente” (Cass., Ord. n. 11831 del 6 agosto
2002).
Nel caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che la ricorrente al momento di proposizione del ricorso era in servizio presso l' di Torino. Controparte_3
3
Ne consegue che, alla luce del contenuto dell'art. 413, comma 5, c.p.c. sopra riportato, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Paola, essendo competente il Tribunale di
Torino.
Conseguentemente, dinanzi al giudice del lavoro di Torino, la causa dovrà essere riassunta entro il termine di cui all'art. 428, c. 2, c.p.c..
4. Nel merito la domanda è fondata e va accolta rispetto a Parte_1
, e .
[...] Parte_2 Parte_4
In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro", con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato "Formazione in Servizio", che "

1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire

l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.


2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)
".
4
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato "Fruizione del diritto alla formazione", prevede che "

1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità
".
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: "I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive".
L'art. 1,