Trib. Siracusa, sentenza 28/10/2024, n. 2194
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Testo completo
N. R.G. 2240/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2240/2023
PROMOSSA DA
DEO GRIFO S.R.L. (C.F. 01831130891), e GR ME (C.F.
[...]), con il patrocinio dell'Avv. Gianluca Rossitto, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
MEDIOCREDITO CENTRALE - BANCA DEL MEZZOGIORNO S.P.A. (C.F.
00594040586), con il patrocinio dell'Avv. Filippo Pingue, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
e AGENZIA DELLE ENTRATE -
RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), con il patrocinio dell'Avv. Antonio Toni
Zimbone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTE
E NEI CONFRONTI DI
INTESA SANPAOLO S.P.A. (C.F. 00799960158), con il patrocinio dell'Avv.
Simonetta Sabato, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 28.10.2024, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta ex art. 615, co. 1, c.p.c. dalla Deo Grifo
S.r.l. e da GR RM avverso le cartelle di pagamento n. 2982022002062782300 e
n. 29820220020627823001, del complessivo importo di € 208.161,88, nonché n.
2982022002023317500 e n. 29820220020233175001, del complessivo importo di €
240.000,00. A supporto dell'opposizione, hanno dedotto ed eccepito: a) l'insussistenza del titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo e l'esecuzione minacciata in virtù delle cartelle esattoriali opposte;
b) la decadenza di Mediocredito Centrale - Banca Del
Mezzogiorno S.p.A. dalla garanzia fideiussoria prestata da GR RM in favore della Deo Grifo S.r.l., attesa la nullità, per violazione della normativa antitrust, delle clausole di esenzione dall'osservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c. contenute nelle fideiussioni omnibus del 21.11.2018 e del 27.05.2019;
c) l'inammissibilità ex artt. 169,
61, co. 2, e 62 l. fall. dell'azione di regresso nei confronti della Deo Grifo S.r.l.
2. - Radicatosi il contraddittorio, con distinte comparse responsive si sono costituite in giudizio la Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno S.p.A. (d'ora innanzi solo
“CC”), e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (d'ora innanzi solo “ADER”), chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Autorizzata la chiamata in giudizio della Intesa NP S.p.A. (d'ora innanzi solo
“ISS”), quest'ultima si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, della domanda di garanzia formulata da CC.
4. - Denegata la sospensione dell'esecutività del titolo e omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 28.10.2024 sulle conclusioni precisate
a verbale dalle parti, all'esito della relativa discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
5. - Ciò posto, il Tribunale reputa di dover disattendere l'opposizione per le ragioni che seguono.
5.1. - Secondo gli opponenti, CC non avrebbe il diritto di procedere al recupero, mediante iscrizione a ruolo, delle somme erogate a ISS a seguito dell'escussione, da parte di quest'ultima, della garanzia ex L. n. 662/1996 prestata da CC in favore della
Deo Grifo S.r.l., perché, trattandosi di entrate di diritto privato, ai fini dell'iscrizione a ruolo dell'esecuzione esattoriale, sarebbe stato necessario che CC si procurasse un titolo avente efficacia esecutiva.
L'eccezione è infondata e va respinta sull'assorbente rilievo che, per univoco orientamento di legittimità, “In tema
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2240/2023
PROMOSSA DA
DEO GRIFO S.R.L. (C.F. 01831130891), e GR ME (C.F.
[...]), con il patrocinio dell'Avv. Gianluca Rossitto, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
MEDIOCREDITO CENTRALE - BANCA DEL MEZZOGIORNO S.P.A. (C.F.
00594040586), con il patrocinio dell'Avv. Filippo Pingue, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
e AGENZIA DELLE ENTRATE -
RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), con il patrocinio dell'Avv. Antonio Toni
Zimbone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTE
E NEI CONFRONTI DI
INTESA SANPAOLO S.P.A. (C.F. 00799960158), con il patrocinio dell'Avv.
Simonetta Sabato, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 28.10.2024, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta ex art. 615, co. 1, c.p.c. dalla Deo Grifo
S.r.l. e da GR RM avverso le cartelle di pagamento n. 2982022002062782300 e
n. 29820220020627823001, del complessivo importo di € 208.161,88, nonché n.
2982022002023317500 e n. 29820220020233175001, del complessivo importo di €
240.000,00. A supporto dell'opposizione, hanno dedotto ed eccepito: a) l'insussistenza del titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo e l'esecuzione minacciata in virtù delle cartelle esattoriali opposte;
b) la decadenza di Mediocredito Centrale - Banca Del
Mezzogiorno S.p.A. dalla garanzia fideiussoria prestata da GR RM in favore della Deo Grifo S.r.l., attesa la nullità, per violazione della normativa antitrust, delle clausole di esenzione dall'osservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c. contenute nelle fideiussioni omnibus del 21.11.2018 e del 27.05.2019;
c) l'inammissibilità ex artt. 169,
61, co. 2, e 62 l. fall. dell'azione di regresso nei confronti della Deo Grifo S.r.l.
2. - Radicatosi il contraddittorio, con distinte comparse responsive si sono costituite in giudizio la Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno S.p.A. (d'ora innanzi solo
“CC”), e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (d'ora innanzi solo “ADER”), chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Autorizzata la chiamata in giudizio della Intesa NP S.p.A. (d'ora innanzi solo
“ISS”), quest'ultima si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, della domanda di garanzia formulata da CC.
4. - Denegata la sospensione dell'esecutività del titolo e omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 28.10.2024 sulle conclusioni precisate
a verbale dalle parti, all'esito della relativa discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
5. - Ciò posto, il Tribunale reputa di dover disattendere l'opposizione per le ragioni che seguono.
5.1. - Secondo gli opponenti, CC non avrebbe il diritto di procedere al recupero, mediante iscrizione a ruolo, delle somme erogate a ISS a seguito dell'escussione, da parte di quest'ultima, della garanzia ex L. n. 662/1996 prestata da CC in favore della
Deo Grifo S.r.l., perché, trattandosi di entrate di diritto privato, ai fini dell'iscrizione a ruolo dell'esecuzione esattoriale, sarebbe stato necessario che CC si procurasse un titolo avente efficacia esecutiva.
L'eccezione è infondata e va respinta sull'assorbente rilievo che, per univoco orientamento di legittimità, “In tema
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