Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/12/2024, n. 1038
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Testo completo
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n. 926/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai IG.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott.ssa Teodora GODINI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 926/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 17 dicembre
2024 e promossa da:
– CF - elettivamente domiciliata in Nocera Terinese (CZ), Parte_1 C.F._1 alla via Maestro G. Angotti, n. 40, presso lo studio dell'Avv. PONTIERI ANNA RITA – CF
- dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
-parte ricorrente- contro
– CF - elettivamente domiciliato in VIA SCARAMUZZINO, P_ C.F._3
n. 33 88046 LAMEZIA TERME, presso lo studio dell'avv. FIORE MELACRINIS GIUSEPPINA – CF
–rappresentato e difeso sia da quest'ultima, che dall'avv. ARCURI Giovanni – CF C.F._4
- giusta procura alle liti in atti;
C.F._5
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17 dicembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria data 03/09/2024, la IG.ra , premesso che;
Parte_1
– in data 17 maggio 2003 si era unita in matrimonio con il IG. nato a [...] - ora Lamezia P_
Terme – in data 29 marzo 1958 - c.f.: - residente in [...]
137, con matrimonio di natura concordataria trascritto nei registri di stato civile del Comune di Lamezia Terme
- atto n. 10, parte II, serie A, anno 2003 – con unione coniugale dalla quale erano nate le seguenti figlie:
, a Lamezia Terme il 5 aprile 2004 - c.f.: - e , CP_2 C.F._6 Parte_2
2
anche lei Lamezia Terme il 24 febbraio 2006 c.f.: – allo stato – dunque – entrambe C.F._7 attualmente maggiorenni;
– che la ricorrente, con ricorso depositato in data 29 maggio 2020, aveva chiesto - in accordo con il IG.
- la separazione consensuale, con la quale i coniugi avevano concordato quanto segue: P_
1) Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ai genitori, con collocazione CP_2 Parte_2 prevalente presso l'abitazione materna;
2) Il padre avrà il diritto infrasettimanale di stare con le minori per due giorni a settimana, accordandosi preventivamente con la moglie sulle modalità e tempi, compatibilmente nel rispetto delle abitudini fisiologiche, impegni scolastici, sportivi, ludici e ricreativi delle parti;
3) Il padre potrà tenere le figlie con sé due fine settimana alterni al mese con orari concordati preventivamente
e alle feste comandate ad anni alterni (giorno della vigilia o di Natale, l'ultimo dell'anno o il giorno di
Capodanno, giorno di Pasqua o di Pasquetta), oltre a 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive sempre previo accordo delle parti.
4) Il IG. corrisponderà mensilmente alla IG.ra , a titolo di mantenimento delle figlie minori P_ Pt_1
e , un assegno di mantenimento pari ad € 600,00 e della moglie un assegno pari ad € CP_2 Parte_2
100,00 da corrispondersi tra il 25 ed il giorno 30 di ogni mese, a partire dal mese di maggio 2020, oltre al
50% delle spese straordinarie concordate a meno, salvo che non si tratti di spese urgenti;
5) altresì, alla IG.ra , unitamente al mantenimento, l'importo di € 175,00 a titolo di contributo per il Pt_1 pagamento del canone di locazione dell'abitazione ove ella e le figlie minori andranno a vivere.
Le condizioni economiche di mantenimento ed il contributo per la locazione sopra delineate saranno assicurate finché rispettivamente permane l'attuale condizione finanziaria del IG. a patto che la P_ IG.ra , unitamente alle figlie e , vadano a vivere in un immobile locato. Pt_1 CP_2 Parte_2
– in data 4 giugno 2020, i coniugi erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale e la separazione era stata di seguito omologata dal Tribunale di Lamezia Terme con decreto del 22 giugno 2020 (vedi allegato in atti).
Aggiungeva che, dal giorno della separazione e sino a data attuale, non vi era stato alcun segno di riconciliazione ed i coniugi continuavano - da allora - a vivere separati, avendo trasferito ognuno la propria residenza presso un domicilio autonomo;
-che nelle more dovevano ritenersi inalterate le condizioni presenti nell'accordo di omologa e ad oggi la IG.ra
non era titolare di un proprio reddito personale;
Pt_1
- che nell'anno 2022 aveva percepito reddito di cittadinanza che ad oggi non percepiva più e che abitava con le proprie figlie, ancora studentesse, in un appartamento al sesto piano senza ascensore, in affitto.
– che ricorrevano, per effetto di ciò, tutte le condizioni previste dalla legge per poter chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-che la IG.ra aveva nelle more tentato di addivenire ad una soluzione consensuale per il divorzio, al Pt_1 fine di evitare il ricorso giudiziale, ma evidentemente senza alcun