Trib. Pescara, sentenza 11/02/2025, n. 162
TRIB Pescara
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 2442/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato, come da dispositivo emesso all'udienza del 7/2/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2442/2023 promossa da:
IC RA (C.F. [...]) rappresentato e difeso dagli
Avv. Ti Maria Picciolini, c.f. [...]e Giuseppe Cichella, c.f.
[...], con studio in Via Tibullo N.24 di Pescara
APPELLANTE contro
COMUNE DI MONTESILVANO (C.F. 00193460680) in persona del Sindaco pro- tempore
APPELLATO ( contumace )
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pescara del 10 gennaio 2023, n.
31/23, RG 3553/21, cron. 395/23, di rigetto del ricorso proposto dal LA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
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Di seguito l'esposizione di quanto contenuto nell'atto d'appello.
Con ricorso depositato in data 14/09/2021, l'odierno appellante proponeva impugnazione avverso il verbale n. R2383, relativo ad una infrazione del c.d.s. asseritamente risalente al
14/03/2021, redatto dai vigili urbani di Montesilvano e notificato il successivo 7/09/2021, deducendo la tardività della notificazione stessa e dunque la perenzione dell'azione sanzionatoria.
Si costituiva il Comune di Montesilvano, adducendo a propria giustificazione la circostanza di aver effettuato tempestivamente la prima notificazione presso l'indirizzo dell'interessato risultante dal PRA, e poi di averla ribadita in altro luogo, laddove sarebbe stata da questi fissata la nuova residenza. A parere del giudice tale procedura doveva ritenersi corretta, e pertanto rigettava la domanda di annullamento introdotta dal contribuente.
Eccepisce l'appellante la violazione e falsa interpretazione degli artt. 201, c.d.s. e 140, cpc in quanto si assume dal giudice di prossimità, dopo aver dato atto che effettivamente la prima notifica dell'organo accertatore risultava effettuata nell'indirizzo del trasgressore risultante dal PRA, che non essendo andata questa a buon fine poiché il plico non sarebbe stato consegnato, del tutto legittimamente l'amministrazione provvedeva con un ulteriore tentativo di notifica a mezzo del messo comunale, ancorchè in palese violazione del termine concesso dalla legge (90 gg.). In particolare, secondo il giudice “ l'iter procedimentale di notifica del verbale, atto naturalmente recettizio, si è concluso nei confronti del ricorrente nel termine previsto dall'art. 201, comma 1, paragrafo 4, cds, cioè dalla data in cui la P.A. è stata posta in grado di provvedere alla identificazione del luogo di residenza esatto dell'obbligato in solido…….omissis…”. In realtà, ai sensi dell'art. 201, c.d.s., qualora uno dei soggetti obbligati in solido sia identificato successivamente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato, come da dispositivo emesso all'udienza del 7/2/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2442/2023 promossa da:
IC RA (C.F. [...]) rappresentato e difeso dagli
Avv. Ti Maria Picciolini, c.f. [...]e Giuseppe Cichella, c.f.
[...], con studio in Via Tibullo N.24 di Pescara
APPELLANTE contro
COMUNE DI MONTESILVANO (C.F. 00193460680) in persona del Sindaco pro- tempore
APPELLATO ( contumace )
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pescara del 10 gennaio 2023, n.
31/23, RG 3553/21, cron. 395/23, di rigetto del ricorso proposto dal LA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
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Di seguito l'esposizione di quanto contenuto nell'atto d'appello.
Con ricorso depositato in data 14/09/2021, l'odierno appellante proponeva impugnazione avverso il verbale n. R2383, relativo ad una infrazione del c.d.s. asseritamente risalente al
14/03/2021, redatto dai vigili urbani di Montesilvano e notificato il successivo 7/09/2021, deducendo la tardività della notificazione stessa e dunque la perenzione dell'azione sanzionatoria.
Si costituiva il Comune di Montesilvano, adducendo a propria giustificazione la circostanza di aver effettuato tempestivamente la prima notificazione presso l'indirizzo dell'interessato risultante dal PRA, e poi di averla ribadita in altro luogo, laddove sarebbe stata da questi fissata la nuova residenza. A parere del giudice tale procedura doveva ritenersi corretta, e pertanto rigettava la domanda di annullamento introdotta dal contribuente.
Eccepisce l'appellante la violazione e falsa interpretazione degli artt. 201, c.d.s. e 140, cpc in quanto si assume dal giudice di prossimità, dopo aver dato atto che effettivamente la prima notifica dell'organo accertatore risultava effettuata nell'indirizzo del trasgressore risultante dal PRA, che non essendo andata questa a buon fine poiché il plico non sarebbe stato consegnato, del tutto legittimamente l'amministrazione provvedeva con un ulteriore tentativo di notifica a mezzo del messo comunale, ancorchè in palese violazione del termine concesso dalla legge (90 gg.). In particolare, secondo il giudice “ l'iter procedimentale di notifica del verbale, atto naturalmente recettizio, si è concluso nei confronti del ricorrente nel termine previsto dall'art. 201, comma 1, paragrafo 4, cds, cioè dalla data in cui la P.A. è stata posta in grado di provvedere alla identificazione del luogo di residenza esatto dell'obbligato in solido…….omissis…”. In realtà, ai sensi dell'art. 201, c.d.s., qualora uno dei soggetti obbligati in solido sia identificato successivamente
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