Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 15

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 15
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 15
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
Terza Sezione
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. Antonio Cocchia, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 ottobre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10803/2022 R.G. promossa da:
COSMO SRL (C.F. 05936760155), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DI GANGI SERGIO, con elezione di domicilio in VIA ALDO MORO, 13, 25124 BRESCIA presso avv. DI GANGI
SERGIO, giusta procura;

ATTORE-OPPONENTE

contro

:
CONDOMINIO BENINCORI, (C.F. 80053470177), in persona dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BRUNI ZANI
ALESSANDRO, con elezione di domicilio in VIA SAFFI 1, 25121 BRESCIA, presso e nello studio dell'avv. BRUNI ZANI ALESSANDRO, giusta procura;

CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso. Per la Cosmo Srl:
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Disporre l'acquisizione del fascicolo di codesto On.le Tribunale Ordinario avente
RG 2343/2017 concernente accertamento tecnico preventivo rilevante ai fini del presente giudizio, per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, VI, n. 2 cpc del 31/01/2024. Per i motivi illustrati nel predetto scritto e con riserva di designare il CTP di questa parte attrice opponente, disporre consulenza tecnica
d'ufficio che: a) identificati i cespiti in discorso;
descritto analiticamente il lastrico solare del condominio e, comunque, la copertura dello stabile, verifichi a sussistenza e la consistenza di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare e dalla copertura dello stabile all'interno degli appartamenti all'ultimo piano di proprietà della srl Cosmo;
determini le causa di tali infiltrazioni e la loro riconducibilità al condominio Benincori;
descriva lo stato di fatto degli appartamenti di proprietà
Cosmo srl interessati dalle infiltrazioni e quantifichi i danni materiali interni ed esterni riportati dagli stessi;
determini le soluzioni tecniche idonee alla rimozione di cause ed effetti, con relativi costi complessivi;
determini il minor valore locatizio degli appartamenti di proprietà Cosmo srl interessati dalle infiltrazioni, quantificando la complessiva perdita di denaro nel periodo decorrente fra il 2017
e la data di accertamento. Respingere le istanze probatorie avversarie per le ragioni indicate nella terza memoria ex art. 183, VI, cpc, datata 13/02/2024. Nel merito: Revocato l'opposto decreto in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo, dichiarare parte attrice opponente nulla dovere a parte convenuta in opposizione con la migliore motivazione. Nel merito, in subordine: Revocato pur sempre
l'opposto decreto in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo, eventualmente condannare parte attrice in opposizione al pagamento delle somme effettivamente dovute a parte convenuta opposta, come risultanti ad esito dell'esperienda istruttoria. Sempre: Con vittoria di spese ed onorari di causa rifusi e distratti in favore dell'avv. Sergio Di Gangi antistatario, con C.P.A. ed I.V.A. ex lege.
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Per il convenuto Condominio Benincori: In via pregiudiziale, rilevato che
l'avversaria azione è mancante della determinazione della cosa oggetto della domanda, nonché dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda stessa, dichiarare la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163, co. 2, nn. 3 e 4 e 164 c.p.c., con ogni conseguente statuizione di legge;
nel merito: rigettare le avversarie domande, nessuna esclusa, confermando il
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