Trib. Busto arsizio, sentenza 04/11/2024, n. 705

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Busto arsizio, sentenza 04/11/2024, n. 705
Giurisdizione : Trib. Busto arsizio
Numero : 705
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 821/2024 R.G.L., promossa
da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Latino ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti
ricorrente
contro
Controparte_1
in persona del Generale pro tempore, rappresentato
[...] CP_2
e difeso dall'Avv. Gaetano Citrigno ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1,
c.p.c.
ed elettivamente domiciliato come in atti
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi. Pubblico Impiego, riconoscimento “carta docente” al personale docente non di ruolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
1 Fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il
9.5.2024, il ricorrente ha esposto di essere dipendente del
[...]
, profilo docente di scuola secondaria di II Controparte_1
grado, e di svolgere attività lavorativa presso l'Istituto Superiore “Gregorio
Mendel” di Villa Cortese (Mi), per 18 ore settimanali, a seguito della stipulazione di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2022 (doc. nn. 1 e 5 fasc. ricorrente), e di avere svolto, nei precedenti anni scolastici, attività lavorativa sempre nel profilo di docente e con assunzione a termine, come segue:
- nell'anno scolastico 2019/20 presso l'Istituto Superiore “Giotto Ulivi” di
Borgo San Lorenzo (Fi) dal 26.09.2019 al 31.08.2020 (doc. n. 2 fasc. ricorrente) e
- nell'anno scolastico 2020/21 presso la Scuola Secondaria di I grado
“Marcallo” di Marcallo Con Casone (Mi) dal 12.10.2020 al 31.08.2021
(doc. n. 3 fasc. ricorrente).
Il ricorrente ha dedotto di non avere mai fruito dell'importo di euro 500,00 annui per la formazione professionale (Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121, comma 1, e
122 della legge n. 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del
23.09.2015, dpcm 28.11.2016).
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, il ricorrente ha chiesto
l'accertamento del proprio diritto di ottenere la carta docente per
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015, per gli anni indicati, e la condanna dell'amministrazione resistente ad assegnare la suddetta carta elettronica o altro strumento equipollente, con accredito della somma di 500,00 euro per ogni anno di servizio a tempo
2
determinato, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale, oltre al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il Controparte_1
ha contestato gli assunti avversari, rilevando la legittimità della destinazione al solo personale di ruolo del contributo alla formazione professionale, e ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/15, con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 del regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del
18.05.22 nella causa C– 451/21;
in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, dichiararsi l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono l'iscrizione a ruolo del ricorso e rigettare la richiesta per gli anni scolastici con prestazione di servizio inferiore ai 180 giorni oppure non prestato dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio e in ogni caso rigettare eventuale richiesta relativa all'a.s. 23/24 per supplenze con termine al 31.08.2024 per il quale anno la normativa vigente prevede il riconoscimento della carta docente in via amministrativa;
escludendosi, inoltre, dal computo, gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa eventualmente in modo residuale e inferiore all'orario curriculare.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza del termine per note sino al 24.10.2024, all'esito del deposito delle suddette da parte ricorrente, omessa ogni istruttoria, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Inquadramento normativo
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, è istituita, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 123, la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...]
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I DPCM attuativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016 hanno ribadito l'esclusione del beneficio per i docenti assunti a tempo determinato, essendo riservato ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
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Nello specifico, il DPCM del 23 settembre 2015, all'art. 2 ha sancito che
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.

2. Il

[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_3
comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.

3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al

, secondo le modalità da
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