Trib. Milano, sentenza 18/03/2024, n. 2972

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 18/03/2024, n. 2972
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 2972
Data del deposito : 18 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 55315/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n 55315 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 TRA LP CORPORATE S.R.L. (C.F. 03167540164) rappresentata e difesa dall'avv. Mario Azzarita, dall'avv. Gabriella Modena e dall'avv. Emiliano Bandarin Troi, in virtù di procure in calce dell'atto di citazione e alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gabriella Modena in Milano, via Curtatone n. 16 ATTRICE E NO NT (C.F. [...]), residente in [...] CONVENUTO CONTUMACE E BANCA CONSULIA S.P.A., ora FININT PRIVATE BANK S.P.A. (P.IVA. 01733820037), in persona del legale rappresentante NT Marangi, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Trevisan, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Majno n. 45 CONVENUTA OGGETTO: INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA CONCLUSIONI attrice “Nel merito, in via principale Accertati i gravi inadempimenti ai contratti di consulenza, amministrazione e custodia, gestione patrimoniale e ogni altro rapporto contrattuale intercorso tra le parti, nonché la violazione, da parte del promotore convenuto e della BA SU, delle norme di comportamento imposte ai promotori finanziari e agli intermediari finanziari in materia di correttezza, trasparenza e perseguimento degli interessi dei clienti, dichiarare risolti i rapporti contrattuali stessi e conseguentemente condannare in solido il promotore finanziario e BA SU s.p.a. a restituire all'attrice le commissioni percepite per euro 2.436.532,00, oltre al risarcimento dei danni così come accertati in corso di causa in euro 1.546.918,30, o comunque nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo. In via subordinata Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione o della domanda di condanna alla restituzione delle commissioni, condannare in ogni caso i convenuti a risarcire all'attrice i danni patiti in conseguenza delle inadempienze descritte in atti, che si quantificano in euro 258.096,28 a titolo di perdite sul capitale investito, in euro 797.009,73 a titolo di mancato rendimento sugli investimenti CO e TY ordinati dall'attrice e non eseguiti dal promotore, in euro 482.513,92 a titolo di mancato rendimento delle somme disinvestite nel corso degli anni come meglio descritto in atti ed in euro 9.298,65 a titolo di spese sostenute per il recupero dell'IRES, e così in totale euro 1.546.918,30, o comunque nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre ad interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda al saldo. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa. In via istruttoria
pagina 1 di 20 Si insiste per l'ammissione degli ulteriori i mezzi istruttori di cui alle memorie ex art. 183 comma VI, seconda e terza c.p.c. attoree, allo stato non ammessi
per la convenuta BA SU: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, NEL MERITO In via preliminare
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati da parte Attrice e del diritto di proporre nei confronti di Finint Private Bank S.p.A. le azioni e le domande formulate nel presente giudizio, in ragione di tutto quanto esposto in atti. In via principale
- Rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. In via subordinata In denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte da parte attrice, accertato il grave concorso di parte attrice nella causazione del danno asseritamente sofferto, ai sensi dell'art. 1227 c.c.,
- Escludere e/o, in via ulteriormente subordinata, ridurre il quantum debeatur ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, cod. civ., nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia. In via subordinata In denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte da parte attrice, accertata la responsabilità esclusiva del sig. NT BU per quanto riguarda l'eventuale danno sofferto da parte Attrice,
- Condannare il sig. NT BU a tenere indenne e manlevata Finint Private Bank S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole derivante a proprio carico nella vicenda de qua e, comunque, a corrispondere a quest'ultima gli importi che a qualunque titolo la stessa dovesse essere tenuta a pagare in favore dell'Attrice, nonché al risarcimento del danni alla propria immagine, da liquidarsi nella misura che risulterà provata in corso di causa o in via equitativa, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso
- Condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio, oltre accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie a prova diretta e contraria già formulate nelle memorie ex art. 183, co.6, n. 2 e 3 – e che di seguito si riproducono (comunque nei limiti di quelle non già accolte da parte dell'Ill.mo Tribunale di Milano con ordinanza del 17.12.2021) – con rigetto di tutte le istanze istruttorie dedotte da controparte: a) Interrogatorio formale di parte attrice (nella persona del sig. AN LU ME, in qualità di Presidente e A.D. di LP PO S.r.l.): 9) Vero che, durante il periodo dal 2006 al 2018, ho segnalato alla BA, per conto di LP, di non aver ricevuto gli estratti conto relativi ai conti correnti e al dossier/deposito intestati alla società. b) Prova per testimoni Si chiede che i soggetti di seguito indicati siano chiamati a riferire in merito alle seguenti circostanze di fatto: (i) Dott. Stefano Mossa
3) Vero che BA SU effettua la rendicontazione periodica dei rapporti bancari e di investimento mediante la trasmissione periodica degli estratti conto e degli estratti dei conti deposito titoli intestati ai clienti.
4) Vero che la documentazione periodica viene trasmessa ai clienti presso l'indirizzo indicato dai predetti nei contratti stipulati con la BA. (ii) Dott.ssa Laura Mazzuoccolo e legale rappresentante pro-tempore All Funds Bank S.A.U. succursale italiana
9) Vero che i medesimi documenti di cui si tratta (doc. 19 BA, Allegati A e B) costituiscono la riemissione mediante gli attuali sistemi di Allfunds (per effetto dell'operazione di conferimento di ramo di azienda di cui al punto 4) di quanto elaborato e trasmesso a suo tempo a LP da parte di BNP Paribas Securities Service.
10) Vero che il contenuto dei medesimi documenti di cui si tratta (doc. 19 BA, Allegati A e B) è conforme a quanto a suo tempo elaborato e trasmesso a LP. (iii) Dott.ssa Ornella Iovalone e legale rappresentante Afi.Esca S.A. (già Euresa-Life S.A.) – anche ai sensi dell'art. 204 c.p.c. (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 01.12.2022)
1) Vero che svolgo la mia attività professionale presso la società Afi.Esca S.A. (già Euresa-Life S.A.).
2) Vero che confermo integralmente il contenuto della dichiarazione e dei relativi allegati di cui al documento che mi si rammostra (doc. 18 BA). 3) Vero che, nel periodo dal 2007 al 2017, Euresa ha provveduto a trasmettere a LP PO S.r.l. la rendicontazione ufficiale relativa alla composizione del portafoglio della polizza n. 174878, contenente la descrizione del valore di tale polizza come registrato al 31 dicembre di ciascun anno (dal 31.12.2007 al 31.12.2017). 4) Vero che, nel periodo dal 2007 al 2017, Euresa ha provveduto a trasmettere a LP PO S.r.l. la rendicontazione ufficiale relativa alla composizione del portafoglio della polizza n. 174878 che mi si rammostra (doc. 18 BA, pag. 6-16). pagina 2 di 20 5) Vero che, nel medesimo periodo, Euresa ha provveduto a trasmettere a LP PO S.r.l. le dichiarazioni fiscali relative alla polizza n. 174878, contenente la descrizione del valore di tale polizza come registrato al 31 dicembre di ciascun anno.
6) Vero che, nel medesimo periodo, Euresa ha provveduto a trasmettere a LP PO S.r.l. le dichiarazioni fiscali relative alla polizza n. 174878 che mi si rammostrano (doc. 18 BA, pag. 17-21). c) Istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. (i) Doc. 11 LP In denegato caso di ritenuta ritualità, efficacia e/o rilevanza dei disconoscimenti operati da controparte in relazione al documento 11 prodotto dalla stessa parte attrice – circostanza già di per sé manifestamente impeditiva di qualsivoglia disconoscimento in quanto trattasi di documento prodotti dalla stessa parte e disconosciuti solo successivamente al deposito in giudizio – si propone istanza di verificazione prevista dagli artt. 216 e ss. c.p.c., all'uopo richiamando tutto quanto esposto nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. (ivi, Istanze Istruttorie, par. C.i, pag. 49 ss.). (ii) Doc. 5 – 6 BA SU In denegato caso di ritenuta ritualità, efficacia e/o rilevanza dei disconoscimenti operati da controparte in relazione ai documenti 5 e 6 prodotti dall'odierna Convenuta, si propone con riferimento a questi documenti l'istanza di verificazione prevista dagli artt. 216 e ss. c.p.c., all'uopo richiamando tutto quanto esposto nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. (ivi, Istanze Istruttorie, par. C.ii, pag.
50 ss.). (iii) Doc. 7 – 8 BA SU In denegato caso di ritenuta ritualità, efficacia e/o rilevanza dei disconoscimenti operati da controparte in relazione ai documenti 7 e 8 prodotti dall'odierna Convenuta, si propone con riferimento a questi documenti l'istanza di verificazione prevista dagli artt. 216 e ss. c.p.c., all'uopo richiamando tutto quanto esposto nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. (ivi, Istanze Istruttorie, par. C.iii, pag.
51 ss.). d) Prova contraria per testimoni (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c.) Ferme le eccezioni di inammissibilità delle istanze ex
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