Trib. Lecce, sentenza 08/05/2024, n. 1730

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 08/05/2024, n. 1730
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 1730
Data del deposito : 8 maggio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 08 maggio 2024 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c.

Nella causa per opposizione a precetto promossa da
AQUEDOTTO PUGLIESE SPA, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. Angelini e G Castellaneta come da mandato in atti contro
COMUNE DI POGGIARDO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. A. De Matteis come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Con atto di citazione, regolarmente notificato, AQP proponeva opposizione avverso all'avviso di accertamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche a carattere permanente…” per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (protocolli nn.
14551/IX/IV, 14554/IX/IV, 14556/IX/IV, 14550/IX/IV e 14555/IX/IV del
24.11.2021)” (protocollo n. 14551/IX/IV del 24.11.2021) per l'importo complessivo di € 39.660,00.
L'opponente contestava la legittimità, l'ammissibilità e la fondatezza degli
avvisi di accertamento notificati e ne chiede l'annullamento.
Con comparsa di risposta del 22.03.2022 si costituiva in giudizio il Comune di
Poggiardo per chiedere il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma dell'intimazione di pagamento nonché per spiegare domanda riconvenzionale con la sentire accertare e dichiarare la totale fondatezza delle richieste impositive del Comune di Poggiardo ex art. 63 D.Lgs n. 446/97 e quindi la debenza dell'importo di €.
39.6660,00 da parte di OT SE S.p.A. a titolo di canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche con riferimento alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020,
e quindi il diritto dell'ente civico opposto di procedere in executivis.
Sospesa la efficacia esecutiva del titolo azionato, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale con termine per il deposito di note conclusionali.
Con la presente opposizione l'A.Q.P. deduce che le pretese impositive a titolo di Cosap azionate dal Comune di Poggiardo nei confronti di AQP-Gestore del Servizio
Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale della Regione PU con generico riferimento alle intere annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 sono illegittime, inammissibili e infondate e meritano la declaratoria di annullamento stante la previsione nell'art. 29 del Regolamento Cosap del Comune di Poggiardo di specifica causa di esenzione dal pagamento del canone concessorio.
Rileva, inoltre, che la pretesa impositiva azionata dall'ente territoriale è in contrasto con quanto disposto dal comma 2 bis dell'art. 47 del D. Lgs. 507/1993, correttamente suscettibile di interpretazione estensiva analogica al caso in esame, per cui “per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti ed allacci a impianti di
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erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.
La censura è fondata e determina l'accoglimento dell'opposizione sulla base delle considerazioni che seguono. Deve innanzitutto rilevarsi che le disposizioni settoriali richiamate dall'opponente in materia di servizio idrico integrato sono prevalenti, in forza del principio di specialità, rispetto a quelle dettate in materia di canone di occupazione di suolo pubblico (art. 63 del D. Lgs. 446/1997). In particolare, deve trovare applicazione l'art.153 del Codice dell'Ambiente, che sancisce il principio di tendenziale gratuità delle infrastrutture idriche, prefigurando quindi un sistema in cui gli enti locali affidano gratuitamente le predette infrastrutture, per tutta la durata della gestione, al gestore del S.I.I. (servizio idrico integrato).
Con questa speciale disposizione si prevede che le infrastrutture del servizio
(che, tra l'altro, non sono di proprietà del gestore, ma degli stessi enti locali), da un lato, siano concesse in uso gratuito al gestore e, dall'altro, siano disciplinate dalla
Convenzione di gestione e dal relativo disciplinare, e ciò in particolare per quanto attiene gli oneri gli “oneri” gravanti sul gestore per l'uso delle infrastrutture. Tale importante principio è stato confermato anche dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il
Gas ed il Sistema Idrico (dal 2018 trasformata in Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente), la quale, con deliberazione n. 375/2014/R/IDR del 24 luglio 2014, ha ritenuto il canone patrimoniale concessorio non ricognitorio di cui all'art. 27 del
Codice della Strada
“non compatibile con la normativa di settore (art. 153 del d.lgs.
152/06), la quale esclude la possibilità per gli enti locali di introdurre canoni di concessione nel comparto del servizio idrico integrato, con disposizione settoriale prevalente, in forza del principio di specialità, rispetto al disposto generale e orizzontale del d.lgs. 285/92”. Si deve aggiungere che, oltre alle disposizioni di carattere legislativo pocanzi richiamate, i rapporti tra enti locali (compresa la provincia di Lecce) e AQP
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S.p.A. sono regolati da specifiche convenzioni.
Sul punto, è stata proprio la legge n. 36 del 1994, anche detta Legge Galli
(primo atto legislativo di riordino della materia), che, tra le altre cose, ha affidato alle regioni il compito di individuare “le forme e modi di cooperazione” affinché comuni
e province possano provvedere alla gestione del S.I.I. tramite convenzioni (ex lege n.
142/1990). In attuazione di tale previsione, la regione PU ha istituito l'TO PU con “convenzione di cooperazione regolante i rapporti dell'ambito territoriale ottimale della Regione PU” del 20.12.2002. L'Autorità d'Ambito Territoriale della Regione
PU (oggi Autorità Idrica SE, ex lege regionale n. 9/2011) è costituita da tutti i comuni e le province della Regione PU, che ne devono obbligatoriamente far parte, compresa naturalmente la Provincia di Lecce. Gli enti locali aderenti sono quindi vincolati alle disposizioni della predetta convenzione, compreso l'art. 18, comma 6, il quale obbliga espressamente i comuni convenzionati ad autorizzare il Soggetto gestore, per la durata della convenzione, ad utilizzare gratuitamente il suolo
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