Trib. Trani, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 340/2023 avente ad oggetto: prestazione: indennità – rendita vitalizia INAIL o equivalente – altre ipotesi ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
AD NN, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Antonia
Giannella e Francesco di Natale ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Trinitapoli, alla via Giustino Fortunato n. 26
RICORRENTE
E
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI
INFORTUNI SUL LAVORO – I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Patrizia De Chirico e con questi elettivamente domiciliato in Barletta, alla via Amerigo Vespucci n. 1 –
Avvocatura INAIL
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta dell'11 dicembre 2024.
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Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 17.01.2023, DU NI, dopo aver premesso di svolgere dal 2017 mansione di “operaio di manovra” nel settore calzaturiero, attualmente alle dipendenze della società “New safety Work s.r.l.”, ha dedotto: che in data 18.05.2021 presentava all'Inail domanda per il riconoscimento della malattia professionale per “ernia discale lombare”, a causa della patologia lui diagnosticata di “Artrodesi vertebrale con mezzi metallici dal L2 a L5”, diretta conseguenza delle gravi sollecitazioni cui è stata esposta la colonna vertebrale nel corso dell'attività lavorativa espletata sin dai 16 anni;
che con comunicazione del
26.08.2021, l'Inail rigettava la domanda, archiviando la pratica, per inidoneità del cosiddetto “ rischio lavorativo”;
che avverso tale decisione il 28.01.2022 presentava ricorso amministrativo;
che, in realtà, la patologia ha natura professionale;
che il lavoro presso la “New safety Work s.r.l.” è solo l'ultimo ricoperto in ordine temporale, avendo lo stesso svolto sin dalla sua giovane età (ed in particolar modo dal 1984) attività lavorative con mansioni che implicavano lo spostamento di carichi pesanti e che venivano espletate prevalentemente in ambienti esterni, con notevole esposizione agli sbalzi climatici (freddo-caldo-umidità-pioggia);
che dall'anno 2017 ha iniziato a svolgere attività lavorativa presso la “New Safety Work s.r.l.” come
“addetto alla manovalanza”, e che nei primi anni dell'impiego era addetto al macchinario della lavorazione del tessuto in poliuretano, attività che si articolava dalla preparazione del macchinario sino allo spostamento di pedane con pelli, nella misura di 20 scatole per bancale e che gli spostamenti in questo caso avvenivano con l'ausilio di un muletto;
che dal 2019 sempre presso la “New Safety Work s.r.l.” veniva adibito a mansioni più leggere in ragione dell'oggettiva impossibilità a svolgere attività che implicano spostamenti di pesi, ancorché leggeri, ed infatti attualmente si occupa di un macchinario che effettua lavorazione di ritagli di pelle delle dimensioni di circa 30 cm x 30 cm, anche in ragione delle condizioni di salute stabilizzate dopo l'intervento chirurgico cui si è sottoposto;
che, infatti, subiva plurimi interventi chirurgici, ricoveri, accertamenti diagnostici a causa della seria compromissione della zona del rachide – lombo - sacrale, alla quale è stato esposto
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in via continuativa e perdurante durante tutta l'attività lavorativa svolta nel corso degli anni;
che tutta la documentazione prodotta, convergeva per una diretta inferenza tra la tecnopatia e l'attività lavorativa espletata nel corso degli anni;
che, essendo stata avanzata la domanda amministrativa di riconoscimento della malattia professionale in data 18.05.2021, troverà applicazione la nuova tabella
INAIL per il danno biologico da origine lavorativa (D.M. 45/2019) che sostituisce la precedente del D.M. 12 luglio 2000.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti l'eziologia professionale della patologia contratta durante l'attività lavorativa con conseguente condanna dell'INAIL alla corresponsione delle prestazioni assicurative previste dalla legge in tali ipotesi (rendita nella misura del 20%) o in via gradata dell'indennizzo del danno biologico previsto ex art. 13, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 38 del 2000, stabilito per le menomazioni dell'integrità psicofisica pari o inferiori al 16% o, nell'ipotesi di riconoscimento di maggior percentuale invalidante, alla maggior somma determinata dall'ulteriore quota di rendita. Ha chiesto altresì di accertare
l'esistenza di un danno biologico differenziale ulteriore e, per l'effetto, condannare
l'Istituto resistente alla liquidazione del relativo indennizzo in capitale;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori
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