Trib. Torino, sentenza 02/10/2024, n. 2441
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 7197 /2023 promossa da:
- - ass. avv. MARONE (parte ricorrente) Parte_1 C.F._1 contro
- - ass. dottoresse , Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e ex art. 417 bis c.p.c. (parte resistente) CP_3 CP_4 all'udienza del 2/10/2024 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Premesso che
- afferma di aver lavorato come docente in forza di ripetuti contratti a termine di Parte_1 durata annuale negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024 senza aver beneficiato della somma di €
500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
la parte attrice lamenta la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva
1999/70/CE ed agisce per ottenere la condanna del al pagamento dell'importo di € 1.500 (pari CP_1 ad € 500 per ogni anno scolastico);
- il eccepisce in via preliminare lo svolgimento, da parte del ricorrente, nell'a.s. 2021/2022, di CP_1 attività di supplenza breve non a copertura di assenza (c.d. contratto COVID), non equiparabile a quella degli altri docenti, e, nel merito, chiede la reiezione della domanda, contestando la sussistenza della denunciata violazione del principio di parità di trattamento, considerato che (1) la carta docente ha
l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale, non è - come espressamente previsto dalla legge - né una retribuzione accessoria né un reddito imponibile e pertanto non costituisce una condizione di impiego da assicurare a tutti i dipendenti;
(2) la diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo
è giustificata da una ragione oggettiva, qual è l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio pubblico di istruzione attraverso un investimento formativo con effetti sull'intera vita lavorativa e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine;
il contesta CP_1 inoltre la fondatezza della domanda di condanna al pagamento dell'importo in denaro, considerato che anche ai docenti a tempo indeterminato tale importo è erogato solo mediante la consegna di buoni elettronici scaricabili da una apposita piattaforma informatica e che possono essere spesi esclusivamente per le attività formative e gli acquisti dei beni e servizi previsti dal citato art. 1 comma 121;
2.
ritenuto che
la domanda proposta possa essere qualificata – in base al complessivo contenuto del ricorso – come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo;
3.
considerato che
, quanto agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024:
- che l'art. 1, comma 121 L. 107/2015, prevede che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del
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