Trib. Parma, sentenza 14/01/2025, n. 42

TRIB Parma
Sentenza
14 gennaio 2025
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TRIB Parma
Sentenza
14 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Parma, sentenza 14/01/2025, n. 42
Giurisdizione : Trib. Parma
Numero : 42
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

R.G. n. 2239/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2239/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
Glenda Gandolfi e Raffaele Busani del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Michele CP_1
Belli del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini mediante note scritte depositate il 9 settembre 2024: “

1. Rigettare le domande avversarie in quanto infondate, illegittime, non provate per tutte le ragioni esposte in atti;

2. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;

3. Affidare il figlio minore Persona_1 in via condivisa ad entrambi i coniugi con collocazione prevalente presso la madre;

4. Assegnare la casa coniugale sita in NZ (PR) Fraz. Ponte Ghiara, n. 60, così come arredata e corredata, alla ricorrente affinché la stessa possa viverci insieme alla prole;

5. Disciplinare il diritto di vista del padre così come disposto nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio e precisamente: Prima settimana: il sig. potrà avere con sé il figlio nei giorni di lunedì dalle 16:30 alle CP_1 ER

20:00, giovedì dalle 16:30 alle 20:00, venerdì dalle 16:30 alle 18:30, prelevandolo dall'abitazione materna e riconducendovelo. Nei giorni di martedì e mercoledì il sig. provvederà CP_1 all'accompagnamento del figlio alle sedute di terapia abilitativa, secondo gli orari indicati ER dalla ;
la sig.ra provvederà a riprendere il figlio al termine delle sedute. Seconda CP_2 Pt_1 settimana: il sig. potrà avere con sé il figlio nei giorni di lunedì dalle 16:30 alle CP_1 ER
20:00, giovedì dalle 16:30 alle 20:00, venerdì dalle 16:30 alle 18:00, dal sabato alle ore 10:00 alla successiva domenica alle ore 20:00, prelevandolo dall'abitazione materna e riconducendovelo. Nei giorni di martedì e mercoledì il sig. rovvederà all'accompagnamento del figlio alle CP_1 ER sedute di terapia abilitativa, secondo gli orari indicati dalla ;
la sig.ra CP_2 Pt_1 provvederà a riprendere il figlio al termine delle sedute. Nelle vacanze scolastiche natalizie il minore trascorrerà con la madre i giorni dal 23.12 al 28.12 (con possibilità di raggiungere i familiari materni a Roma);
con il padre dalle ore 16:30 del giorno 29.12 alle ore 20:00 del giorno 01.01.1 (con possibilità di rientro presso la casa materna alle 18:30 se necessario per alcuni pernottamenti);
con la madre dalle ore 20:00 del giorno 01.01 alle ore 10:00 del giorno 06.01;
con il padre dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del giorno 06.01. Qualora non vi fosse accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari. Nel periodo di vacanze scolastiche pasquali, il minore trascorrerà tre giorni con ciascun genitore, alternando il giorno di Pasqua e il Lunedì di pasquetta. Qualora non vi fosse accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari. Durante il periodo estivo, da considerarsi dalla fine della scuola all'inizio del successivo anno scolastico, il minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori dieci giorni non consecutivi. Per consentire le dovute attività organizzative, i genitori dovranno comunicare reciprocamente il periodo di vacanze scelto, e concordare in tal senso, entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo tra i genitori in merito ai giorni di vacanza che ciascuno intenda trascorrere con il figlio, la madre deciderà per gli anni pari, il padre in quelli dispari. In ogni caso i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo di destinazione e recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacanze estive. Nelle ulteriori festività e nei ponti del calendario scolastico si manterrà inalterato il modello di frequentazione consueto, salvo diversi accordi fra i genitori.

6. Accertata la reale consistenza patrimoniale e reddituale del signor disporre in capo al signor l'obbligo di concorrere al mantenimento CP_1 CP_1 ordinario dei figli nella misura di € 300,00 (trecento/00) mensili per ognuno dei tre figli fino all'autosufficienza economica, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 100% delle spese straordinarie come da disciplinare del CNF del 2017. 7. Disporre in favore della ricorrente, stante la sua situazione di non autosufficienza economica e il suo impegno con il figlio minore, un assegno di mantenimento del coniuge della somma pari ad € 600,00 rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.

8. Disporre che l'assegno unico venga assegnato nella misura del 100% alla NO .

9. Con vittoria di spese ed Pt_1 onorario
”.
Parte resistente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini mediante note scritte depositate il 10 settembre 2024: “- disporre la separazione personale dei coniugi , i quali hanno Parte_2 contratto matrimonio il 24.4.2000 in NZ (PR) – iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di NZ al N. 4, P. 2, Serie A anno 2000;
- dichiarare l'addebito della separazione in capo alla SI.ra per le ragioni meglio esposte negli atti di parte del SI. - disporre Pt_1 CP_1

l'affidamento condiviso del minore ai SI.ri e ;
- disporre il collocamento

ER CP_1 Pt_1 prevalente di presso la SI.ra , con assegnazione integrale alla stessa della casa
ER Pt_1 coniugale;
- disporre che il SI. possa vedere e tenere (il calendario è impostato su

CP_1 ER base bi-settimanale): 1) prima settimana: salvo diversi accordi, il SI. potrà avere con sé il
CP_1 figlio nei giorni di lunedì dalle 16:30 alle 21:00 e giovedì dalle 16:30 alle 21:00,
ER prelevandolo dall'abitazione materna e riconducendovelo;
nei giorni delle sedute di terapia abilitativa di , questo verrà accompagnato e, poi, ri-prelevato dalla SI.ra se la

ER Pt_1 seduta si terrà di mattina, mentre, se le seduta si terrà al pomeriggio, sarà il SI. ad
CP_1 accompagnarlo e la SI.ra lo andrà a ri-prelevare;
2) seconda settimana: salvo diversi Pt_1 accordi, il SI. potrà avere con sé il figlio nei giorni di lunedì dalle 16:30 alle 21:00,

CP_1 ER giovedì dalle 16:30 alle 21:00 e dal sabato alle ore 10:00 alla successiva domenica alle ore 21:00, prelevandolo dall'abitazione materna e riconducendovelo;
nei giorni delle sedute di terapia abilitativa di , questo verrà accompagnato e, poi, ri-prelevato dalla SI.ra se la ER Pt_1 seduta si terrà di mattina, mentre, se le seduta si terrà al pomeriggio, sarà il SI. ad CP_1 accompagnarlo e la SI.ra lo andrà a ri-prelevare;
3) salvo diversi accordi, durante le Pt_1 vacanze scolastiche natalizie il minore trascorrerà con la madre i giorni dal 23.12 al 28.12 (con possibilità di raggiungere i familiari materni a Roma);
il minore starà poi con il padre dalle ore 16:30 del giorno 29.12 alle ore 20:00 del giorno 01.01 (con possibilità di rientro presso la casa materna alle 18:30, se necessario per alcuni pernottamenti);
successivamente starà ER nuovamente con la madre dalle ore 20:00 del giorno 01.01 alle ore 10:00 del giorno 06.01;
infine, il minore starà con il padre dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del giorno 06.01;
4) salvo diversi accordi, nel periodo di vacanze scolastiche pasquali, il minore trascorrerà tre giorni con ciascun genitore, alternando il giorno di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta con i genitori: qualora non vi fosse accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari;
5) durante il periodo estivo, da considerarsi dalla fine della scuola all'inizio del successivo anno scolastico, salvo diversi accordi, continuerà ad applicarsi il calendario di visite esposto ai punti 1) e 2), e, in ogni caso, il minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori dieci giorni non consecutivi;
per consentire le dovute attività organizzative, i genitori dovranno comunicare reciprocamente il periodo di vacanze scelto e prendere gli accordi conseguenti, qualora necessario, entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo tra i genitori in merito ai giorni di vacanza che ciascuno intenda trascorrere con il figlio, la madre deciderà per gli anni pari, il padre in quelli dispari;
in ogni caso i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo di destinazione e recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacanze estive;
6) nelle ulteriori festività e nei ponti del calendario scolastico si manterrà inalterato il modello di frequentazione di cui ai punti 1) e 2), salvo diversi accordi fra i genitori;
7) i genitori si impegnano a concordare periodi di recupero nel caso non riesca ad attenersi al calendario;
- disporre che le somme ricevute da ER

a titolo d'indennità di accompagnamento possano essere usate dai genitori
ER esclusivamente per le maggiori spese causate dalla patologia di ;
- disporre che entrambi i

ER genitori collaborino con i professionisti del Servizio di NPIA dell'ASL di Parma (Distretto di NZ) e seguano le indicazioni sia sanitarie, sia relative ad iniziative che favoriscano il miglior inserimento possibile del minore nella realtà sociale e formativa offerta dal territorio di residenza;
-

ER dichiarare l'autosufficienza di e che non abbia diritto ad alcun contributo al _2 mantenimento;
- disporre che, a titolo di contributo al mantenimento di e di

ER _3
, il SI. corrisponda alla SI.ra € 500,00 totali (€ 250,00 per ogni figlio) entro
[...]
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