Trib. Velletri, sentenza 19/12/2024, n. 1824
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Testo completo
204/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza telematica ex art 127 bis cpc del 19 dicembre 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 204/2021 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
, c.f.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31/10/1966, residente in [...] Monte Compatri (Roma), rappresentato e difeso dall'Avv Alessandro Gioia (c.f.: , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
Cod. Fisc. e P.Iva , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore signor con sede legale in Brunico (BZ) Piazza Controparte_2
Gilm n. 2 e sede amministrativa in Lainate (MI) in Via Gian Lorenzo Bernini n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Bazzi del foro di ON (Cod. Fisc.
[...]
), giusta procura allegata alla memoria difensiva di costituzione;
C.F._3
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 25/1/2021 chiedeva al Tribunale adito di: Parte_1
“Accogliere il presente ricorso ed
Accertare e Dichiarare che il ricorrente per i titoli di cui sopra in forza del Verbale di
Conciliazione ha maturato il diritto alle somme di € 3.470,80 (€ 872,96 + € 2.597,84) o alla somma minore ritenuta di giustizia;
Accertare e Dichiarare altresì che non sono state correttamente versate tutte le settimane di contributi del mese di Settembre 2020 nel conto contributivo INPS del lavoratore da parte del datore di lavoro resistente;
Condannare la in persona del suo legale rapp.p.-t. al pagamento di € CP_1
3.470,80 o della somma minore ritenuta di giustizia per quanto sopra accertato e dichiarato in favore del ricorrente;
Ordinare alla in persona del suo legale rapp.p.-t- di versare all'INPS CP_1 nell'interesse del lavoratore le settimane di contributi accertati e dichiarati.
Con ogni conseguenza di legge.
Vittoria di spese legali” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. si costituiva in giudizio con memoria del 29/11/2021 per chiedere: “In via CP_1
principale:
- rigettare le domande, pretese eccezioni tutte formulate dal signor in Parte_1
quanto infondate in fatto e diritto, e comunque non provate;
- accertare e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa che abbia Controparte_1
adempiuto alla propria obbligazione così come stabilito nello stesso verbale di conciliazione;
- in ogni caso accertare e dichiarare per le ragioni tutte esposte in narrativa che
[...]
abbia correttamente versato i contributi relativi al mese di Settembre 2020 come CP_1 da busta paga allegata e nel conto contributivo Inps e per l'effetto che nulla deve al signor
Parte_1
In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie dichiarare semmai tenuta parte ricorrente al pagamento della minor somma risultante in corso di causa con valutazione equitativa.
2
In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio oltre , Controparte_3
contr. Int. 4%, ed Iva.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3. La prima udienza di discussione della causa veniva fissata per il giorno 9/12/2022, differita
d'ufficio alle udienze del 9/5/2023, del 31/10/2023;
a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
seguiva l'udienza del 12/12/2023 e del 12/1/2024;
con ordinanza del 15/1/2024 veniva disposta CTU contabile;
seguiva
l'udienza del 10/5/2024 nella quale veniva prestato giuramento dal CTU dott.ssa Per_1
con la formulazione del seguente quesito:
[...]
“accerti il CTU, sulla base della documentazione in atti, la somma a titolo di provvigioni e competenze tutte di fine rapporto a cui avrebbe eventualmente ancora diritto
[...]
da – detratte le somme già pagate da quest'ultima, in virtù di Parte_1 CP_1
verbale di conciliazione del 9/9/2020, con indicazione dei contributi INPS ancora eventualmente da versare all' ”. Controparte_4
Il CTU depositava nei termini la reazione peritale in data 15/11/2024;
l'udienza per la discussione fissata per il 17/12/2024 con modalità telematiche veniva rinviata- per un guasto alla rete internet che ha riguardato il distretto di Roma il 17/12/2024 - all'udienza del
19/12/2024;
all'esito di tale ultima udienza di discussione orale, celebratasi con modalità telematiche, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti e nell'espletamento di consulenza tecnico-contabile d'ufficio a firma della dott.ssa Persona_1
2. In fatto e in diritto
5. Dall'esito dell'istruttoria è emerso che in data 09/09/2020 il ricorrente e la società sottoscrivevano un Verbale di Conciliazione ai sensi dell'art 412 ter e 411 co 3 cpc, a fronte del quale il lavoratore riceveva due pagamenti da parte della società resistente, il primo per €
32.176,03 il 27/10/2020 ed il secondo di € 31.303,07 il 26/11/2020, per un totale di €
63.480,00.
Ricorreva in Tribunale lamentando di aver ricevuto un minor pagamento Parte_1 per € 3.470,80 rispetto al cedolino allegato al Verbale di conciliazione, e un minor numero di settimane accreditate ai fini contributivi.
3
6. Si costituiva in giudizio la deducendo di aver semplicemente Controparte_1
adeguato, con una differenza minima per cui è causa, la busta paga definitiva con quella provvisoria allegata al verbale di conciliazione, deduceva che il aveva perfetta Pt_1
conoscenza che gli importi indicati nella busta paga provvisoria dovevano essere definiti alla fine del mese di Settembre dal consulente del lavoro in forza delle effettive ore lavorate e delle ultime commissioni maturate;
la società resistente quindi deduceva di aver correttamente versato i contributi relativi al