Trib. Pistoia, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1347/2023 tra le parti:
AL LI (cf [...]), con l'avv. GHILARDI MARCO (cf [...])
ATTORE OPPONENTE
RE LI E RE LI, con gli avv. PAPPALARDO ANDREA (cf [...]) e
TRAVAGLINO ROCCO (cf [...])
CONVENUTI OPPOSTI
Fatto e diritto
I.1. TE NN propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
303/23 emesso dall'intestato Tribunale in data 28.2.2023 in favore di
EN ND e LA ND per l'importo di € 247.478,50 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, credito traente origine da una fideiussione rilasciata in favore dei ricorrenti da IS AN VO
EN quale Presidente del Gruppo Svizzero Tecnicum a garanzia di mutuo dai predetti concesso a tale società poi dichiarata fallita laddove
l'ingiunzione qui opposta si fonda sulla asserita qualità di erede del defunto IS AN VO EN in capo all'odierno opponente.
Quali motivi di doglianza avverso il titolo impugnato, costui adduce in via preliminare:
(i) nullità del decreto ingiuntivo per invalidità della procura alle liti e del mandato nonché della sua notifica;
(ii) improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità in materia ereditaria;
(iii) difetto di giurisdizione del giudice italiano;
(iv) carenza di legittimazione passiva dell'opponente-ingiunto;
(v) improcedibilità dell'azione a causa dell'ammissione del credito in questione in procedura fallimentare e il mancato rispetto delle condizioni di recupero apposte dalla procedura fallimentare agli odierni convenuti;
(vi) mancata traduzione degli atti essenziali nella lingua italiana;
(vii) carenza di legittimazione attiva dei convenuti per essere piuttosto legittimata la Curatela dell'eredità giacente VO EN;
nel merito lamenta la carenza di prova della domanda monitoria ed il fatto che per lo stesso credito i convenuti ND si siano dapprima inseriti nella procedura fallimentare della società Technicum, poi nella massa ereditaria giacente del de cuius VO EN ed infine abbiano richiesto il credito allo stesso opponente il quale contesta la propria qualità di erede del debitore principale VO EN e così conclude:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
A) previa la revoca dell'opposto decreto
B) Accertare e rilevare in via preliminare che:
- è improcedibile l'azione per il mancato espletamento della mediazione obbligatoria;
- Dichiarare la nullità della procura per mancata individuazione dei mandanti;
- Dichiarare la nullità della notifica dell'opposto decreto;
- Dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del Giudice Svizzero e la consequenziale carenza di legittimazione dell'opponente;
- Dichiarare improcedibile l'azione a causa dell'ammissione del credito in procedura fallimentare ed il mancato rispetto delle condizioni di recupero apposte dalla procedura fallimentare ai Sig.ri ND;
- Dichiarare la nullità dell'intero procedimento monitorio, basato su documentazione non tradotta nella lingua italiana;
- Dichiarare la carenza di legittimazione attiva a favore della Curatrice dell'eredità giacente.
C) Nell'eventuale merito
Dichiarare non provata la domanda per tutti i motivi di merito esposti. D) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre
IVA, CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
I.2. Si costituiscono in giudizio i convenuti, contestando i singoli motivi di doglianza avversari e chiedendo:
1) in via preliminare, concedere, all'esito della prima udienza, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo fondata l'avversa opposizione su prova scritta o di pronta soluzione;
2) nel merito, rigettare l'avversa opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 303/23 reso da codesto
Tribunale;
3) in ogni caso, accogliere le domande di adempimento avanzate dagli opponenti, condannando controparte a corrispondere la somma di euro
287.478,50, oltre interessi legali;
4) condannare parte opponente al pagamento delle spese, anche generali, e competenze di giudizio, oltre Iva e Cpa”;
quanto sopra, in base all'assunto per cui l'opponente sarebbe tenuto al pagamento del credito azionato quale erede del de cuius ovvero, quand'anche lo si volesse considerare un mero legatario, in forza della disciplina di cui all'art. 495 co. 2 c.c. stante l'assenza di ulteriori beni nell'asse ereditario.
I.3. Accola l'istanza ex art. 648 c.p.c. di parte convenuta ed esperito senza esito positivo il procedimento di mediazione cd. delegata, in assenza di richiesta delle parti di assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
(applicandosi al presente contenzioso, di opposizione a d.i. emesso anteriormente e originato da ricorso depositato anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, il rito processuale ante-riforma Cartabia) viene fissata udienza di precisazione delle conclusioni celebrata nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., con successiva assegnazione alle parti dei termini ex art.
190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
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II. A giudizio di questo Tribunale, l'opposizione non merita accoglimento per le ragioni che si vengono a sinteticamente esporre.
II.1. Deve, in primis, darsi atto di come parte opponente nella precisazione delle proprie conclusioni (cfr. nota scritta ex art. 127ter c.p.c. dep. 6.6.2024) non abbia reiterato molte delle eccezioni preliminari versate nell'atto di citazione in opposizione, le quali dunque possono