Trib. Benevento, sentenza 17/01/2025, n. 26
TRIB Benevento
Sentenza
17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2988/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA AS ON , elettivamente domiciliato in VIA MALTA 4 83013
AVELLINO, presso lo studio dell'avv. SALVATORE VINCENZINA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO contumace;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 16/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 11.2.24 parte ha esposto:
- di aver prestato servizio, a decorrere dall'a. s. 2003/2003 sino all'a. s.
2011/2012, per il triennio 2014/2017 per complessivi 67 mesi , quale O.S.A. non nell'ambito del progetto posto in essere e finanziato dalla Provincia di Avellino da Enti Locali ma direttamente alle dipendenze di istituzioni scolastiche
1
attraverso contratti a tempo determinato sottoscritti con i Dirigenti Scolastici per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica;
- che presentava domanda per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS)
e di Assistente Amministrativo (AA) per il triennio 2014/2017 dichiarando anche il servizio come OSA;
- che non gli veniva riconosciuto;
- che a tale titolo aveva diritto 14,20 punti per il profilo di Assistente
Amministrativo (AA) e di 18,05 per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS);
- che l'interpretazione della norma applicata dal MINISTERO oltre che immotivata era in contrasto con il principio di non discriminazione ed uguaglianza;
- che appariva contrario alle norme di buon andamento della P.A. oltre che al principio di affidamento e certezza del diritto;
- che, stante il mancato riconoscimento del giusto punteggio aveva perduto la possibilità di ottenere incarichi a cui avrebbe avuto accesso con una migliore collocazione in graduatoria.
Ha concluso chiedendo di “- ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO
DELLA RICORRENTE ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche in qualità di Operatore Socio Assistenziale dall'a. s. 2001/2002 sino all'a. s. 2011/2012, per il triennio 2014/2017 per complessivi 67 mesi, pari a punti 14,20 per il profilo AA e a punti 18,05 per il profilo CS;
- CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, ciascuna per la propria competenza, al risarcimento del danno in relazione ai contratti siglati dal personale ATA avente un punteggio inferiore a quello della ricorrente, avuto riguardo – quale criterio di quantificazione – alle retribuzioni che parte ricorrente avrebbe dovuto percepire pari ad € 19.012,79 netti;
ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia e/o determinata dal
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CTU, alla cui nomina, sin da ora, non ci si oppone;
- CONDANNARE LE
AMMINISTRAZIONI INTIMATE, ciascuna per la propria competenza, al riconoscimento del maggior punteggio, pari ad un incremento di 7,5 punti per il periodo di servizio illegittimamente negato;
- Condannare le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre
C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018.”.
Regolarmente notificati ricorso e decreto il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO è rimasto contumace.
2.
Ciò premesso l'odierna controversia attiene al riconoscimento, con riferimento all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto personale
ATA per gli anni scolastici dal 2002\2003 e fino all'a.s. 2011/2012, del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio come Operatore Socio
Sanitaria.
Sostiene la parte ricorrente che tale servizio, in quanto svolto in ambito scolastico per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica, pur se relativo a servizi prestati in qualità di O.S.A. nell'ambito di progetti sociali posti in essere dagli Enti Locali, andrebbe riconosciuto, con attribuzione del relativo punteggio.
Sul punto il Ministero dell'Istruzione, nel fornire le linee guida relative alla valutazione dei titoli, con documento prot.n.A00DGPER del 22.02.2012, espressamente disponeva non potersi attribuire alcun punteggio per il servizio
3
prestato , in qualità di OSA nell'ambito di progetti sociali posti in essere dagli
Enti Locali.
Non vi è dubbio che nella specie ricorra tale fattispecie.
La Provincia di Avellino, fin dal febbraio 2007, attivava un progetto con trasferimento di fondi, per l'assistenza, autonomia e comunicazione di studenti diversamente abili, redigendo una convenzione finalizzata a garantire un supporto idoneo a favorire i
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2988/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA AS ON , elettivamente domiciliato in VIA MALTA 4 83013
AVELLINO, presso lo studio dell'avv. SALVATORE VINCENZINA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO contumace;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 16/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 11.2.24 parte ha esposto:
- di aver prestato servizio, a decorrere dall'a. s. 2003/2003 sino all'a. s.
2011/2012, per il triennio 2014/2017 per complessivi 67 mesi , quale O.S.A. non nell'ambito del progetto posto in essere e finanziato dalla Provincia di Avellino da Enti Locali ma direttamente alle dipendenze di istituzioni scolastiche
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attraverso contratti a tempo determinato sottoscritti con i Dirigenti Scolastici per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica;
- che presentava domanda per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS)
e di Assistente Amministrativo (AA) per il triennio 2014/2017 dichiarando anche il servizio come OSA;
- che non gli veniva riconosciuto;
- che a tale titolo aveva diritto 14,20 punti per il profilo di Assistente
Amministrativo (AA) e di 18,05 per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS);
- che l'interpretazione della norma applicata dal MINISTERO oltre che immotivata era in contrasto con il principio di non discriminazione ed uguaglianza;
- che appariva contrario alle norme di buon andamento della P.A. oltre che al principio di affidamento e certezza del diritto;
- che, stante il mancato riconoscimento del giusto punteggio aveva perduto la possibilità di ottenere incarichi a cui avrebbe avuto accesso con una migliore collocazione in graduatoria.
Ha concluso chiedendo di “- ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO
DELLA RICORRENTE ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche in qualità di Operatore Socio Assistenziale dall'a. s. 2001/2002 sino all'a. s. 2011/2012, per il triennio 2014/2017 per complessivi 67 mesi, pari a punti 14,20 per il profilo AA e a punti 18,05 per il profilo CS;
- CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, ciascuna per la propria competenza, al risarcimento del danno in relazione ai contratti siglati dal personale ATA avente un punteggio inferiore a quello della ricorrente, avuto riguardo – quale criterio di quantificazione – alle retribuzioni che parte ricorrente avrebbe dovuto percepire pari ad € 19.012,79 netti;
ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia e/o determinata dal
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CTU, alla cui nomina, sin da ora, non ci si oppone;
- CONDANNARE LE
AMMINISTRAZIONI INTIMATE, ciascuna per la propria competenza, al riconoscimento del maggior punteggio, pari ad un incremento di 7,5 punti per il periodo di servizio illegittimamente negato;
- Condannare le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre
C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018.”.
Regolarmente notificati ricorso e decreto il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO è rimasto contumace.
2.
Ciò premesso l'odierna controversia attiene al riconoscimento, con riferimento all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto personale
ATA per gli anni scolastici dal 2002\2003 e fino all'a.s. 2011/2012, del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio come Operatore Socio
Sanitaria.
Sostiene la parte ricorrente che tale servizio, in quanto svolto in ambito scolastico per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica, pur se relativo a servizi prestati in qualità di O.S.A. nell'ambito di progetti sociali posti in essere dagli Enti Locali, andrebbe riconosciuto, con attribuzione del relativo punteggio.
Sul punto il Ministero dell'Istruzione, nel fornire le linee guida relative alla valutazione dei titoli, con documento prot.n.A00DGPER del 22.02.2012, espressamente disponeva non potersi attribuire alcun punteggio per il servizio
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prestato , in qualità di OSA nell'ambito di progetti sociali posti in essere dagli
Enti Locali.
Non vi è dubbio che nella specie ricorra tale fattispecie.
La Provincia di Avellino, fin dal febbraio 2007, attivava un progetto con trasferimento di fondi, per l'assistenza, autonomia e comunicazione di studenti diversamente abili, redigendo una convenzione finalizzata a garantire un supporto idoneo a favorire i
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