Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/03/2024, n. 729

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/03/2024, n. 729
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 729
Data del deposito : 12 marzo 2024

Testo completo

N. 5779/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 5779/2022 R.G., vertente
TRA
LL IN, elettivamente domiciliato in Torre del Greco (NA) al Corso
Avezzana n. 61, presso lo studio dell'avvocato Antonioluigi Iacomino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
COOPERATIVA MODENESE ESSICAZIONE FRUTTA SOCIETÀ AGRICOLA
COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante, p.t., elettivamente domiciliata in Modena, alla via Martiri delle Foibe n. 65, presso lo studio degli avvocati Eugenio Gollini
e Davide Fazzi, che la rappresentano e difendono in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTA
Oggetto: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Attore: revoca dell'ordinanza del 16-11-2023 con cui si è disposto il rigetto delle richieste istruttorie ed il rinvio per la precisazione delle conclusioni, con conseguente rimessione della causa sul ruolo ed ammissione dei mezzi istruttori così come articolati dall'attore;
in ogni


caso - nell'ipotesi di non accoglimento di quanto richiesto - ci si riporta alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, chiedendone l'integrale accoglimento;
in caso di rigetto della domanda, disporre la compensazione delle spese di lite e, in caso di condanna alle spese di lite, voglia il tribunale tener conto del valore della causa indicato nell'atto introduttivo, quantificato entro euro 26.000,00.
Convenuta: respingere le domande proposte da LL NC nei confronti della
Cooperativa Modenese Essicazione Frutta – società agricola cooperativa – in quanto illegittime ed infondate, in fatto ed in diritto, nonché non provate, mandando assolta la convenuta. Con vittoria di spese e compensi.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 11-11-2022, LL NC evocava in giudizio dinanzi a questo tribunale la Cooperativa Modenese Essicazione Frutta, per sentir dichiarare la sua responsabilità esclusiva in ordine alla verificazione dell'evento ivi descritto
e sentirla condannare al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 23-9-2022, alle ore 9:30 circa, in Torre del Greco (NA), alla via
Alcide De Gasperi n. 45, presso il proprio domicilio.
A tal fine, premetteva che: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, nell'intento di mordere una prugna secca denocciolata di marca “MonteRé”, si procurava gravi lesioni a denti e bocca;
l'istante si recava presso il P.O. di Torre del Greco, ove gli veniva diagnosticato
“altre ferite del dente (rotto) (fratturato) (dovuto ad evento traumatico) – gengivoraggia con frattura e mobilità dell'elemento dentario n. 27”;
ricorrevano i presupposti degli artt.
114
e 117 codice del consumo;
aveva subito danni patrimoniali per complessivi euro
4.250,00 e danni non patrimoniali per complessivi euro 2.172,89.
La cooperativa Modenese Essicazione Frutta contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

2. In diritto, la domanda deve essere inquadrata nella previsione normativa di cui agli articoli 114 e 117 Codice del Consumo, che disciplinano la responsabilità per danno da prodotti difettosi.
Tale responsabilità ha trovato per la prima volta fondamento normativo in ambito comunitario con la direttiva 85/374/CEE, cui è stata data attuazione nell'ordinamento italiano con il DO. 224/1988.
A seguito dell'entrata in vigore del codice
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