Trib. Treviso, sentenza 02/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 02/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 2
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice
Clarice Di Tullio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7680/2022 R.G. promossa da
AL NO, c.f. [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
ER LD
ER LD, c.f. [...], rappresentato e difeso ex se nonché
dall'Avv. Ornella Girone
ATTORI
nei confronti di
GE IA s.p.a., p. iva 013335500323, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna
Luca Vecchioni
CONVENUTA
Banco BPM s.p.a., p. iva 09722490969
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per gli attori, come da note di trattazione scritta del 19.06.2024: “Nel merito a)
accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate per tutti i motivi
esposti nel presente atto;
b) accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e

Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 7680/2022 r.g. 1

diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto, dell'opposizione proposta;
c)

accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto nel presente atto, la sussistenza
del diritto di credito del sig. AL NO, fondato sulla sentenza n.
27095/2021;
d) accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto nel presente atto,

la parzialità e tardività del pagamento relativo a compensi e spese di cui alla
sentenza n. 27095/2021 dovuti all'avv. ER LD;
e) accertare e dichiarare,

per tutto quanto esposto nel presente atto, il diritto dell'avv. ER LD di
ottenere l'assegnazione di spese e compensi della procedura esecutiva intrapresa
prima della ricezione del titolo e per l'effetto: f) rigettare l'opposizione proposta;

g) concedere il termine per la riassunzione innanzi al GE per poter assegnare al
sig. AL NO, l'importo precettato e non corrisposto di €. 5.794,22, oltre
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
h) concedere il termine

per la riassunzione innanzi al GE per ottenere l'assegnazione al creditore
procedente NO dei compensi della procedura esecutiva quantificati ex D.M.
147/22, in €. 552,00 (fase introduttiva) ed €. 851,00 (fase trattazione), oltre spese
vive sostenute e documentate per complessivi €. 212,80 (€. 139,00 contributo
unificato, €. 27,00 per marca da bollo ed €. 35,75+ €. 11,05 notifica
pignoramento), per un totale di €. 1.615,80, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA nelle misure di legge e spese successive, nonché compensi successivi e spese
per la registrazione del presente provvedimento con attribuzione all'avv. ER
LD dichiaratosi antistatario. i) concedere il termine per la riassunzione
innanzi al GE per ottenere l'assegnazione al creditore procedente Avv. ER
LD dei compensi della procedura esecutiva quantificati ex D.M. 147/22, in
€. in €. 331,00 (fase introduttiva) ed €. 567,00 (fase trattazione), oltre spese vive
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 7680/2022 r.g. 2 sostenute e documentate per complessivi €. 102,66 (€. 43,00 contributo unificato,
€. 27,00 marca da bollo ed €. 32,66 deposito PPT), per un totale di €. 1.000,66,
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge e spese
successive, nonché compensi successivi e spese per la registrazione del presente
provvedimento con attribuzione all'avv. Ornella Girone dichiaratosi antistatario.
l) condannare GE IA S.p.A. al pagamento delle spese e compensi della
fase cautelare con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, avv. ER
LD;
m) condannare GE IA S.p.A. al pagamento delle spese e

compensi del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore
antistatario, avv. ER LD”.
Per la convenuta, come da note di trattazione scritta del 17.06.2024: “IN VIA
PRINCIPALE Dichiararsi l'invalidità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza delle
azioni esecutive promosse dall'Avv. ER GRIMALDI e dal Sig. AL MM
in odio di GENERALI ITALIA SPA mediante il pignoramento presso la Banca
terza pignorata, giacché avente ad oggetto importi non dovuti e/o erroneamente
e/o esosamente indicati ovvero - in via di stretto subordine - da compensarsi in
tutto e/o in parte con quanto dal procedente dovuto all'opponente a titolo di
condanna ex art. 96 c.p.c. Per l'effetto, disporsi la liberazione delle
corrispondenti somme facenti capo a GENERALI ITALIA SPA ed in tal guisa
indebitamente pignorate ex adverso presso BANCO BPM SPA. Con vittoria di
spese, diritti e onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 27095/2021 del 4 ottobre 2021, il Giudice di Pace di Napoli
aveva condannato GE IA s.p.a., quale Impresa designata dal Fondo di
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
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garanzia per le vittime della strada, al pagamento della somma di euro 5.282,92
oltre interessi in favore di AL NO e della somma di euro 1.200,00 oltre
accessori in favore dell'avv. ER LD, dichiaratosi antistatario.
I due creditori avevano notificato gli atti di precetto e, in seguito, gli atti di
pignoramento dei crediti verso terzi di GE IA s.p.a.
Le due procedure esecutive erano state riunite.
GE IA s.p.a. aveva proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.
615, comma 2, c.p.c.
, deducendo di avere estinto le obbligazioni prima della
notifica degli atti di pignoramento ed allegando la mancanza di correttezza e
buona fede dei due procedenti.
Il giudice dell'esecuzione, ritenendo dimostrate le eccezioni dell'opponente,
aveva sospeso l'esecuzione.
L'ordinanza di sospensione era stata revocata dal Tribunale di Treviso, investito
del reclamo proposto dal NO e dal LD ai sensi dell'art. 669 terdecies
c.p.c.

Questi ultimi hanno instaurato il presente giudizio anche nei confronti del terzo
pignorato Banco BPM s.p.a., per sentire accertare l'infondatezza dell'opposizione
di GE IA s.p.a.
La causa, istruita con l'esame di testimoni, è stata trattenuta in decisione in data
21 giugno 2024 sulle conclusioni delle parti sopra riportate.
Le distinte opposizioni proposte da GE IA sono fondate e meritano
accoglimento.
Questi i fatti di causa, quali ricostruibili sulla base delle allegazioni delle parti
nonché degli esiti dell'istruttoria orale espletata.
Tribunale di
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