Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/12/2024, n. 722
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente rel.\est.
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 704\23 , riservata in decisione con termini all'udienza cartolare del 17.10.2024 avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità, vertente TRA
n. a Vibo Valentia il 29.10.1977 ) ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi res.te in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore n. a VV il 29.11.2007 ( ), con Persona_1 CodiceFiscale_2
l'Avv. Gaetano Pacienza - giusta procura in atti;
ricorrente
e
Convenuto contumace CP_1
Nonché
PM sede intervenuto
Conclusioni : come atti e verbali di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso dep. il 24.5.2023 la ricorrente - premesso che dalla (interrotta) relazione con , in data 29.11.2007 nasceva una bambina CP_1 Persona_1
denunciata all'anagrafe come figlia della sola ricorrente;
che il padre in un primo
[...] tempo aveva manifestato la volontà di riconoscere la piccola a mezzo di Persona_1 una lettera inviata all'istante dall'Avv. Gianluca Calderara di Roma e dallo stesso sottoscritta, successivamente rimettendosi alla decisione giudiziale;
che negli anni pregressi il convenuto ha contribuito al mantenimento della figlia solo parzialmente versando mensilmente la somma di euro 250,00 soltanto nel periodo dal luglio 2016 fino
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all'agosto 2021, e solo saltuariamente si è occupato della crescita e/o dell'educazione della piccola tramite qualche incontro avuto con la stessa a Vibo Marina ed anche a Roma come meglio specificato nel “Piano genitoriale” allegato al ricorso – chiedeva: dichiararsi giudizialmente la paternità ex art 269 c.. ss con le statuizioni conseguenziali in ordine alle annotazioni anagrafiche previa attribuzione del cognome paterno ( aggiungendolo e posticipandolo a quello materno;
- obbligare il CP_1 convenuto a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della minore
euro 300,00 con decorrenza dalla data della nascita e fino alla data Persona_1 della domanda giudiziale previa detrazione delle somme già corrisposte negli anni 2016/2021;
- obbligare il convenuto a contribuire al mantenimento futuro della figlia minore versando un assegno di euro 300,00 mensili dalla data della domanda in avanti con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat\Foi versando le somme presso il conto corrente dell'attrice fino al raggiungimento della maggiore età della figlia oltre al 50% alle spese straordinarie;
condannare il Persona_1 convenuto al pagamento degli onorari di causa, in caso di opposizione;
all'uopo articolava richieste di prove documentali e dichiarative .
Alla prima udienza, verificata la regolarità del contradditorio, veniva dichiarata la contumacia del convenuto;
all'udienza del 2.7.2024 veniva acquisito il consenso della minore all'uopo convocata;
indi all'udienza cartolare del 17.10.2024, la causa era riservata per la decisione collegiale
Motivi della decisione
1) Sullo status La domanda principale è fondata e va accolta.
Osserva il Collegio come in subiecta materia viga il principio della libertà delle prove e come la mancanza della prova genetica non sia totalmente ostativa e preclusiva dell'accertamento giudiziale invocato, dovendosi ribadire il principio sancito dall'art. 269 c.c. della libertà e parità delle prove e del libero convincimento del giudice in forza dei quali tutti i mezzi di prova hanno pari valore e il giudice non è tenuto a seguire alcun ordine gerarchico, cronologico o assiologico nella ammissione, assunzione e valutazione delle prove per converso ampiamente esperibili e liberamente valutabili dal giudice, per cui, in conclusione, la dichiarazione della madre pur non